Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_300/2014

1B_300/2014

Rubrum

Sentenza dell'8 settembre 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Merkli, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Paolo Bordoli, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

procedimento penale, ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerandi

che con decisione del 23 giugno 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, un'istanza di ricusazione presentata dall'avv. A.________ contro il Procuratore pubblico Paolo Bordoli;

che avverso questo giudizio l'avv. A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);

che, come noto alla ricorrente (vedi causa 1B_89/2013 del 13 marzo 2013 consid. 1.3 che la concerne e relativa a una domanda di ricusazione del medesimo PP), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);

che il ricorso in esame disattende del tutto queste esigenze di motivazione, visto che la ricorrente, precisando che " non ha il tempo " per sviluppare l'asserita violazione delle norme federali sulla ricusazione, non si confronta del tutto con le differenti motivazioni poste a fondamento del criticato giudizio;

che i giudici cantonali hanno ritenuto infatti un primo argomento addotto dalla ricorrente per motivare la ricusa come manifestamente tardivo, mentre il secondo, relativo a un provvedimento procedurale adottato dal PP, è stato respinto nel merito sulla base della giurisprudenza e della dottrina, non criticate dalla ricorrente;

ch'ella non si confronta affatto con queste motivazioni della Corte cantonale, motivo per cui il ricorso non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;

che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono messe a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello.

Losanna, 8 settembre 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in