Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_318/2021

1C_318/2021

Rubrum

Sentenza del 28 maggio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. Paolo Bernasconi,

2. Bruno Balestra,

3. Mario Branda,

4. Luca Maghetti,

5. Luigi Mattei,

6. Marco Mona,

7. John Noseda,

8. Pietro Simona,

9. Emanuele Stauffer,

patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,

ricorrenti,

contro

Cancelleria federale, 3003 Berna.

Oggetto

votazione popolare federale del 13 giugno 2021

relativa alla Legge federale sulle misure di polizia

per la lotta al terrorismo (MPT),

Considerandi

che in data 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale sarebbero fuorvianti;

che, notoriamente, in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 145 I 207 consid. 1.1; sentenze 1C_713/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 destinato a pubblicazione e consid. 2.1 inedito,1C_216/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 I 175 e 1C_289/2021 del 20 maggio 2021 sulla legge Covid-19);

che, pertanto, i ricorrenti, prima di inoltrare un ricorso al Tribunale federale, devono presentare, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione (art. 77 cpv. 2 LDP), un ricorso sulla votazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP) e che, in seguito, la decisione su ricorso pronunciata dal Governo cantonale può se del caso essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LDP);

che i ricorrenti definiscano questa situazione come insoddisfacente, accennando in maniera generica a una pretesa lacuna dell'art. 77 LDP, non è decisivo;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che non occorre trasmettere, per competenza, il ricorso in esame al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che il 21 maggio 2021 i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Governo cantonale;

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda provvisionale di sospendere e di rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), e sono quindi poste a carico dei ricorrenti;

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 88 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die politischen Rechte, Art. 77 und Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 23. Oktober 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in