Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_370/2008

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5A_370/2008 ajp

Sentenza del 1° settembre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

Marazzi e Jacquemoud-Rossari,

Cancelliere Piatti.

Parti

X.________,

ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________, 6815 Melide,

opponente,

Oggetto

annullamento di deliberazioni assembleari,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

1.

1.1 Il 3 marzo 2008 X.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino la sentenza del 7 febbraio 2008, con cui il Pretore del distretto di Lugano ha respinto in ordine un'azione di accertamento e nel merito un'azione tendente all'annullamento di deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del Condominio Y.________. Il Presidente della Camera adita ha dapprima assegnato all'appellante un termine di 10 giorni per trasmettere la traduzione in italiano del suo rimedio e lo ha poi invitato il 13 marzo 2008 a depositare entro 15 giorni un anticipo spese di fr. 1'800.--, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli.

1.2 Il 4 aprile 2008 X.________ ha inviato alla I Camera civile del Tribunale di appello una domanda di proroga del termine per la traduzione e una lettera datata 31 marzo 2008 recante un'intestazione riferita alla richiesta di anticipo spese e menzionante la parola "ERLASS" (in lettere maiuscole). Nel testo di tale lettera egli ha fra l'altro chiesto di soprassedere provvisoriamente, rispettivamente di rinunciare al prelievo di una cauzione [recte: anticipo spese] ("von einer Kautionsleistung einstweilen abzusehen resp. darauf zu verzichten") e ha domandato l'esame della sua istanza 15 febbraio 2008 (pure allegata alla missiva) con cui aveva chiesto al Pretore l'assistenza giudiziaria, dopo aver ricevuto la sentenza di primo grado.

2. Con sentenza 25 aprile 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello ha stralciato dai ruoli il rimedio per mancato versamento dell'anticipo spese e ha posto a carico dell'insorgente la tassa di giustizia. I Giudici cantonali hanno indicato che, viste le ferie giudiziarie di Pasqua, il termine per versare l'anticipo spese ha iniziato a decorrere il 31 marzo 2008 per scadere il 14 aprile 2008 e che il 4 aprile 2008 il ricorrente ha postulato una dilazione del termine per produrre la traduzione, ma non di quello per versare l'anticipo. La Corte cantonale ha quindi stralciato dai ruoli il rimedio perché non le è pervenuto alcun pagamento in tempo utile.

3. Con ricorso 2 giugno 2008 X.________ chiede al Tribunale federale l'annullamento della predetta decisione, l'esame del suo appello e delle richieste del 15 e 21 febbraio 2008 nonché del 31 marzo 2008 alla Pretura, al Consiglio della magistratura e alla I Camera civile del Tribunale di appello. Afferma di aver domandato alla predetta Camera ancora il 31 marzo 2008 la dispensa provvisoria dal pagamento di una cauzione, ma che questa non ha minimamente preso posizione su tale richiesta, motivo per cui la decisione di stralcio sarebbe segnatamente arbitraria e violerebbe l'art. 29 Cost.

Il 12 giugno 2008 il ricorrente ha chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Con risposta 3 luglio 2008 l'opponente postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

4. L'art. 29 Cost., oltre che proteggere le parti da un diniego di giustizia (cpv. 1), garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari la gratuità della procedura se la causa non sembra priva di possibilità di successo (cpv. 3).

In concreto dagli atti risulta chiaramente che il 4 aprile 2008, e quindi mentre decorreva il termine per pagare l'anticipo spese, il ricorrente ha chiesto alla Corte cantonale di essere esonerato da tale versamento. È vero che la lettera datata 31 marzo 2008 è in lingua tedesca e che egli aveva originariamente indirizzato alla Pretura, dopo aver ricevuto la sentenza di primo grado, l'istanza 15 febbraio 2008 con cui chiedeva di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, pure contenuta nel plico postale inviato al Tribunale di appello e a cui la lettera del 4 aprile 2008 fa esplicito riferimento. Tuttavia queste circostanze non permettevano alla Corte cantonale di semplicemente ignorare la richiesta, ma imponevano una sua decisione, se del caso dopo aver chiesto una traduzione in lingua italiana di tali scritti. Con il semplice stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo spese, la Corte cantonale è incorsa in un diniego di giustizia formale per quanto attiene alla tempestiva domanda di assistenza giudiziaria e ha così privato il ricorrente della possibilità di - qualora ne siano dati i presupposti - ottenere l'assistenza giudiziaria e procedere gratuitamente in appello.

5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale dev'essere accolto e la decisione di stralcio annullata. Non occorre esprimersi sulle altre richieste ricorsuali, atteso che paiono tutte essere connesse con il postulato esame della richiesta di assistenza giudiziaria per la sede cantonale. Atteso che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e non si giustifica assegnare un'indennità al ricorrente non patrocinato (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 6b), la domanda di assistenza giudiziaria formulata per la procedura federale è divenuta priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° settembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in