Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_945/2014

6B_945/2014

Rubrum

Sentenza del 14 novembre 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Mathys, Presidente,

Denys, Oberholzer,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Proroga del termine suppletorio per fornire l'anticipo delle spese giudiziarie,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 18 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

1.

Con sentenza del 18 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di stralcio emanato il 2 aprile 2014 dal Giudice della Pretura penale.

A.________ ha impugnato questo giudizio con ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di accertarne la nullità subordinatamente di annullarlo.

2.

Con decreto del 30 settembre 2014 la ricorrente è stata invitata a fornire fr. 2'000.-- quale anticipo delle spese giudiziarie presunte. Con successivo decreto del 15 ottobre 2014, in seguito a un'istanza in tal senso, le è stato fissato un termine suppletorio per effettuare il pagamento dell'anticipo, segnalandole anche la natura improrogabile di detto nuovo termine e le conseguenze del mancato tempestivo versamento della somma richiesta, con richiamo all'art. 62 cpv. 3 LTF.

L'ultimo giorno del termine suppletorio l'insorgente ha postulato un'ulteriore proroga, adducendo come già in precedenza difficoltà finanziarie, tenuto conto del sequestro dei suoi conti bancari e dell'esaurimento dei suoi risparmi. Ha pure chiesto una massiccia riduzione dell'anticipo spese a fr. 500.--, ritenuto che i numerosi ricorsi da lei precedentemente inoltrati al Tribunale federale l'avrebbero "dissanguat[a]".

3.

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio può tuttavia essere accordato nel caso in cui sia respinta una domanda di assistenza giudiziaria presentata entro il primo termine suppletorio (sentenza 2C_758/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e rinvii dottrinali; v. pure sentenza 4A_541/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 7, in SJ 2013 I 499, relativa all'art. 101 CPC).

4.

Il decreto del 15 ottobre 2014 non solo assegnava alla ricorrente un termine suppletorio, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua seconda istanza di proroga, l'insorgente ha addotto gli stessi motivi già esposti nella prima. Non ha evocato nuove particolari e non prevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto. Malgrado le asserite difficoltà finanziarie, la ricorrente, avvocata di professione, neppure ha ritenuto dover formulare domanda di assistenza giudiziaria. Ha solo postulato la riduzione dell'importo dell'anticipo, senza tuttavia nemmeno versare quanto da lei proposto. La somma esatta peraltro è del tutto conforme alla vigente tariffa (v. art. 65 cpv. 3 lett. a LTF e tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale del 31 marzo 2006; RS 173.110.210.1) e il numero di ricorsi già presentati con i relativi costi non costituisce un criterio determinante nell'ambito della fissazione della tassa di giustizia per una nuova procedura ricorsuale al Tribunale federale (v. art. 65 cpv. 2 LTF).

5.

Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto addossate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 novembre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 47, Art. 62, Art. 65 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 101 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in