Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_576/2007

9C_576/2007

Rubrum

Sentenza dell'8 settembre 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

T.________, Italia,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Lisi, Via Stampacchia 21, 73100 Lecce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 29 agosto 2007.

Considerandi

che non avendo l'interessata, entro il termine impartito, versato l'anticipo delle spese processuali richiesto, per pronuncia del 29 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da T.________, cittadina italiana residente in Italia, contro la decisione 25 ottobre 2006 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le aveva denegato il diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,

che l'interessata ha pagato l'anticipo spese successivamente alla resa del giudizio del TAF,

che essa ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale contro la pronuncia del 29 agosto 2007, facendo valere di avere mal interpretato il senso della richiesta di anticipo spese formulata dal TAF e di averla intesa nel senso che l'importo andava pagato solo "dopo la decisione della causa qualora l'esito si fosse per lei rivelato negativo",

che in tali condizioni chiede di considerare scusabile l'errore in cui è incorsa e di revocare la decisione di inammissibilità del TAF,

che anche potendo ammettere la competenza di questa Corte a statuire in concreto sulla domanda di restituzione del termine omesso (cfr. per analogia le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 477/00 del 4 febbraio 2002 e C 366/00 del 28 agosto 2001), la richiesta si rivela comunque manifestamente infondata,

che infatti per l'art. 24 PA (applicabile in concreto in virtù del rinvio disposto dall'art. 37 LTAF), come peraltro pure per l'art. 50 LTF, di analogo tenore, un termine è restituito unicamente se il richiedente o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito,

che per giurisprudenza la mancata conoscenza (di una parte o del suo patrocinatore) delle regole procedurali non può in alcun modo valere quale impedimento non colposo (v. ad esempio la sentenza 2C_429/2007 del 4 ottobre 2007, consid. 2.2.2),

che oltretutto spettava al patrocinatore della ricorrente, cui era stato notificato il decreto per il pagamento dell'anticipo, istruire correttamente la propria cliente,

che in tali condizioni il ricorso, al limite della temerarietà, si avvera manifestamente infondato e dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF),

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 50, Art. 66 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 16. Juli 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2015, 1. November 2015, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. März 2021, 1. September 2023, 15. Mai 2025, 15. Juni 2025 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 24 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. Mai 2013, 1. Januar 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.

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