Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_587/2015

9C_587/2015

Rubrum

Sentenza del 15 settembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,

Ufficio delle prestazioni,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015.

Visto:

il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata,

il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità,

Considerandi

che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),

che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015,

che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF,

che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 45, Art. 46, Art. 48, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in