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Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per avere ridomandato la protezione dello Stato di cui si possiede la

EMARK-1996-7 · Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (GICRA)

Vom 1. Jan. 1996

https://lexipedia.io/de/docs/ch/emark-jicra-gicra/1996-7/it/art-41-cpv-1-lett-b-la-in-relazione-all-art-1-c-n-1-conv-revoca-dell-asilo-per-avere-ridomandato-la-protezione-dello-stato-di-cui-si-possiede-la

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission (EMARK)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per avere ridomandato la protezione dello Stato di cui si possiede la

1996 / 7 - 50

7. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1995 della CRA

nella causa L. H. , Ungheria

Decisione di principio:1

Art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv.: revoca dell'asilo per avere ridomandato la protezione dello Stato di cui si possiede la cittadinanza.

1. Interpretazione della regola internazionale convenzionale secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (consid. 6 e 7).

2. L'art. 1 C n. 1 Conv. trova applicazione allorquando siano cumulativa- mente adempite tre condizioni: l'atto col quale il rifugiato entra in contatto con il suo Paese d'origine deve essere compiuto volontariamente, il rifugiato deve avere avuto l'intenzione di sollecitare la protezione di detto Paese, e questa gli deve essere stata effettivamente accordata. In tal contesto va tenuto conto del motivo e della durata del soggiorno, della clandestinità del viaggio di rientro e del soggiorno, della frequenza dei rimpatrii, dell'esposizione o meno ad intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine (consid. 8-10).

3. La sola presenza sul territorio del Paese d'origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione (consid. 10).

4. Nel caso concreto, il breve rientro nel Paese d'origine per un atto di pietà filiale quale il raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori, non può essere considerato un motivo di revoca dell'asilo giusta l'art. 1 C n. 1 Conv. (consid. 11).

5. La decisione di revoca non può essere confermata neppure per intervenuto cambiamento della situazione nel Paese d'origine del ricorrente giusta l'art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. - motivo peraltro non invocato dall'UFR -, ritenuto che dalle carte processuali non è desumibile né la ragione della concessione dell'asilo, né tantomeno

1 Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).

Zitiert in