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A (quadro superiore della banca X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

2014-21 · Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

https://lexipedia.io/de/docs/ch/finma/2014-21/it/a-quadro-superiore-della-banca-x-verletzung-von-geldwaschereirechtlichen-pflichten-berufsverbot-tatigkeitsverbot

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)
Quelle

A (quadro superiore della banca X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Rubrum

A (quadro superiore della banca X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Partei: A (quadro superiore della banca X)

Bereich: Bewilligte

Thema: Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Massnahmen: Divieto di esercizio della professione per una durata di 5 anni (Art. 33 LFINMA)

Rechtskraft: La decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso.

Kommunikation: -

Entscheiddatum: 28.11.2014

Zusammenfassung

A era responsabile della cassa e della clientela attiva nel commercio di banconote, nonché membro dei quadri della banca X. La banca X aveva provveduto a sottoporre le operazioni di cassa, i trasferimenti di valori patrimoniali e l’attività con commercianti di banconote a specifiche regole interne, atte a minimizzare i rischi giuridici e di reputazione sia per l’istituto, sia per i propri collaboratori. Nel procedimento è emerso come A abbia eluso dette direttive e, a partire dal 2010, effettuato numerose operazioni di cassa e di prelievo, senza che le stesse venissero contabilizzate sulle relazioni delle società dedite al commercio di banconote coinvolte, avendo inoltre simulato dei versamenti in contanti, in realtà mai avvenuti. La motivazione a fronte di tale agire era il tentativo di coprire a livello contabile uno scoperto sui conti delle summenzionate società rilevato da un controllo interno nel luglio 2012. La differenza tra l’importo di cassa complessivo indicato nei bilanci del sistema informatico dalla banca X e quello fisicamente presente in cassa ammontava a svariati milioni di CHF. A non fornisce più la garanzia di un’attività irreprensibile, avendo violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza (Art. 3 cpv. 2 lett. a e c LBCR, Art. 9 cpv. 3 OBCR, Art. 7 LRD).