IV-Rundschreiben Nr. 406 / Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (angepasst am 31. März 2021)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
22 dicembre 2020 / modificata il 31 marzo 2021
Lettera circolare AI n. 406
Revisione della federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Le modifiche della LPGA del 21 giugno 2019 e le relative modifiche d’ordinanza 1 entreranno in vigore il 1°gennaio 2021. Questa lettera circolare fornisce una panoramica delle novità.
1. Sospensione delle prestazioni (art. 21 cpv. 5 LPGA)
La modifica dell’art. 21 cpv. 5 LPGA permette di sospendere il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno anche nel caso in cui le persone si sottraggano ingiustificatamente all’esecuzione della pena o della misura stabilita. In tal caso il versamento è sospeso a partire dal momento in cui l’esecuzione della pena o della misura avrebbe dovuto iniziare. Circolari interessate dalla modifica: - N. 3514 e 3514 DR
2. Termine di perenzione (art. 25 cpv. 2 LPGA)
I termini di perenzione sono prorogati da un anno a tre anni.
L'applicazione del nuovo termine di perenzione ai crediti già sorti e scaduti in base al vecchio diritto è ammissibile, a condizione che il termine di perenzione sia già previsto dal vecchio diritto e che i crediti non siano ancora perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 131 V 425, punto 5.2, nonché DTF 134 V 353, punto 3.2 e la sentenza del Tribunale federale 1C_540/2014 del 5 gennaio 2015, punto 3.1). Se, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, il termine di perenzione relativo o assoluto ai sensi dell'ex art. 25 cpv. 2 LPGA è già scaduto e il credito già decaduto, il credito rimane decaduto.
Circolari interessate dalla modifica: - N. 10625 e 10625.1 DR
3. Spese supplementari a carico della persona assicurata (art. 45 cpv. 4 LPGA)
Se il ricorso a specialisti incaricati di effettuare osservazioni per lottare contro la riscossione indebita di prestazioni comporta spese supplementari, queste spese potranno essere addebitate agli assicurati che le hanno causate. Alla persona assicurata possono essere addebitati solo i costi delle osservazioni commissionate a partire dal 1° gennaio 2021. Circolari interessate dalla modifica: - N. 3006 ss DOAS
LPGA : https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/5137.pdf OPGA : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63849.pdf Commenti OPGA : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63850.pdf
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4. Revoca dell’effetto sospensivo (art. 49 cpv. 5 e 52 cpv. 4 LPGA)
L’art. 49 cpv. 5 LPGA corrisponde all’attuale art. 97 LAVS, che è soppresso. D'ora in poi questa regola si applicherà a tutte le assicurazioni sociali soggette alla LPGA. L’art. 52 cpv. 4 LPGA prevede che gli assicuratori possono revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche in decisioni su opposizione, analogamente a quanto stabilito per le decisioni secondo l’art. 49 cpv. 5 LPGA. Circolari interessate dalla modifica: - N. 1009 CCont (in elaborazione)
5. Sospensione delle prestazioni a titolo cautelare (art. 52a LPGA, art. 57a cpv. 1, LAI, art. 26b LPP)
L’art. 52a LPGA costituisce una nuova base legale che permette all’assicuratore di sospenderne il versamento a titolo cautelare di una prestazione, quando emerge dagli accertamenti che questa prestazione verosimilmente non è o non è più giustificata, ma non è possibile prendere una decisione definitiva in tempo utile. L’ufficio AI comunica alla persona assicurata, per mezzo di un preavviso, qualsiasi decisione che intende prendere in merito a una sospensione a titolo cautelare delle prestazioni (art. 57a cpv. 1 LPGA). Il preavviso e la decisione devono essere comunicati all'istituto di previdenza interessato
6. Spese di procedura (art. 61 lett. a e fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis cpv. 2, LAVS, art. 69 cpv. 1bis LAI)
L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita è soppressa (art. 61 lett. a LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI). La regolamentazione proposta all’art. 61 lett. fbis LPGA si applica per analogia anche alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 85bis cpv. 2 LAVS). Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica della LPGA si applica il diritto anteriore (art. 83 LPGA). Circolari interessate dalla modifica: - N. 2054 CCont (in elaborazione)
7. Termine legale di 30 giorni per la contestazione del progetto di decisione (art. 57a cpv. 3 LAI)
Il termine di 30 giorni concesso per contestare il preavviso è ora regolato dall'art. 57a cpv. 3 LAI. I termini legali non possono essere prorogati,, le obiezioni devono dunque essere presentate entro trenta giorni. Tuttavia, dato che lo scopo della procedura di preavviso è di garantire il diritto di essere sentito alla persona assicurata, in casi motivati, può essere concesso un ulteriore e unico termine per corroborare o precisare le obiezioni formulate. L’art. 73ter cpv. 1 OAI sarà soppresso per il 1° gennaio 2022 nel quadro della riforma “Ulteriore sviluppo dell’AI”. Circolari interessate dalla modifica: - N. 3013.3 CPAI (in allegato)
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8. Regresso contro i terzi responsabili
Per modifica degli art. 28 cpv. 2 e 3 LPGA, 73 cpv. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 cpv. 1 e 16 OPGA la procedura di ricorso contro il terzo responsabile è stata ottimizzata.
9. Infrastruttura informatica necessaria allo scambio internazionale di dati
Le nuove disposizioni determinano la predisposizione, la gestione e il finanziamento dell’infrastruttura informatica per la trasmissione di dati a livello internazionale. La procedura di comunicazione in merito a casi di sicurezza sociale transfrontalieri avviene tramite il sistema di trasmissione di dati messo a disposizione dalla Commissione europea (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).
L’elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali si trova all’art. 17a ss OPGA. Gli art. 17f ss LPGA regolano inoltre la riscossione degli emolumenti.
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CIGI
L’articolo di legge che precede il N. 6001 CIGI sarà adattato.
CPAI
3013.3 Le obiezioni devono essere presentate entro trenta giorni (art. 57a cpv. 3 LAI). Questo termine non è prorogabile. Tuttavia, in casi motivati, alla persona assicurata può essere concesso un ulteriore e unico termine per corroborare o precisare le obiezioni formulate. Per il resto sono applicabili gli articoli 38–41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30 giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l’assicurato presenta nuovi elementi in grado di influire sulla decisione, questi devono essere presi in considerazione.
Queste modifiche saranno integrate nella CIGI e nella CPAI solo a partire dal 1° gennaio 2022, data in cui verrà pubblicata la revisione completa di queste due circolari.
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