Nachtrag 2 zum Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisie-rung der AHV (KS-R AHV21); gültig ab 01.01.2026, Stand 01.01.2026
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'interno DFI
U Confédération suisse Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Supplemento 2 alla Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)
Valido dal 1° gennaio 2026
Stato: 1° gennaio 2026
318.303.05 i C DT AVS 21
10.25
Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026
Le disposizioni concernenti l'attuazione della 13° mensilità della ren- dita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento. Il supple- mento di rendita non è considerato nel calcolo della 13? mensilità.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’anno- tazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.
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5001.1
Per le donne interessate dall'aumento graduale dell'età di
riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determi-
nate tenendo conto del prolungamento della durata di anti- cipazione (N. 3027 e 3031).
Esempio
Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipata- mente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell’anticipazione della rendita l’ali- quota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell'agosto del 2025. La durata complessiva della riscos- sione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento dell’anticipazione della rendita è inferiore o uguale al qua- druplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS. Per la determinazione defini- tiva dell'importo della riduzione secondo l’articolo 56%2te capoverso 1 lettera a OAVS è dunque applicabile l'aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. N. 3008 segg.).
Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel calcolo della 13? mensilità della rendita di vecchiaia (N. 1002 Circ. 132 MRV).
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