IV-Rundschreiben Nr. 290 / Nichtweiteranwendung des Sozialversicherungsabkommens mit dem früheren Jugoslawien im Verhältnis zu Kosovo
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
9 febbraio 2010
Lettera circolare AI n. 290
La convenzione di sicurezza sociale conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non si applicherà più al Kosovo 1 In generale Nel dicembre 2009 il Consiglio federale ha deciso che gli accordi vigenti tra la Svizzera e la Serbia al momento in cui il Kosovo è diventato indipendente non saranno più applicati a quest’ultimo Stato. Nell’ambito della sicurezza sociale questa decisione concerne la convenzione del 1962 conclusa con la Jugoslavia e il relativo accordo amministrativo del 1963, che non si applicheranno più al Kosovo dopo il 31 marzo 2010.
Conseguenze La scadenza della convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo comporta un cambiamento nella situazione giuridica dei cittadini di questo Paese, che non saranno più considerati come cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, bensì come cittadini di uno Stato non contraente. Questo cambiamento di statuto incide sulle condizioni di diritto alle prestazioni (condizioni assicurative) e fa sì che le rendite AI concesse ai cittadini del Kosovo dopo il 31 marzo 2010 non potranno più essere esportate. Esse saranno infatti versate solo se l’assicurato sarà domiciliato in Svizzera.
Giusta l’articolo 25 della convenzione conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, alle rendite correnti si applica la garanzia dei diritti acquisiti. In altre parole, fatta eccezione per i quarti di rendita, le rendite AI concesse mediante decisione ai cittadini del Kosovo fino al 31 marzo 2010 continueranno ad essere versate anche se l’assicurato non sarà domiciliato in Svizzera. La data della decisione è quindi determinante.
A tutti i casi ancora in sospeso per i quali non verrà emanata una decisione entro il 31 marzo 2010 si applicheranno le basi legali valide per i cittadini degli Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale.
V. anche il bollettino AVS n. 265
Servizio giuridico Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna www.ufas.admin.ch