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15 maggio 2018

Lettera circolare AI n. 374

Mezzi ausiliari – Apparecchi acustici AVS

Nell’autunno del 2017 il Parlamento ha adottato in forma modificata la mozione 16.3676 inoltrata dal consigliere agli Stati Dittli il 20 settembre 2016. Essa prevede che in futuro l’AVS parteciperà al finanziamento di due apparecchi acustici (apparecchi biauricolari). Per attuare questa mozione è stato necessario adeguare l’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV). La nuova versione entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Apparecchi acustici Dal 1° luglio 2018 anche per l’AVS si farà una distinzione tra la protesizzazione con apparecchi acustici monoauricolari e quella con apparecchi biauricolari. Per questi ultimi l’importo forfettario dell’AVS ammonterà al 75 per cento di quello dell’AI, vale a dire 1237.50 franchi. Per gli apparecchi monoauricolari il forfait rimarrà invariato (630 fr.). Un medico specialista ORL riconosciuto dall’AI dovrà accertare in una perizia (obbligatoria prima di ogni protesizzazione) se sia indicata la protesizzazione con un apparecchio monoauricolare o biauricolare (v. linee direttive ORL, https://www.orl-hno.ch/fuer-patienten/informationen- links.html; la versione aggiornata sarà disponibile a fine giugno 2018).

Come finora, l’AVS verserà unicamente un contributo alle spese per l’adattamento dell’apparecchio acustico e non rimborserà ulteriori prestazioni, per esempio per le batterie o le riparazioni.

Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo D’ora in poi gli ausili uditivi impiantati o ad ancoraggio osseo, indicati con il termine generico di «apparecchi acustici», figureranno nell’OMAV (N. 5.57.1 OMAV nuovo). L’AVS partecipava già al finanziamento di questi apparecchi ma, contrariamente a quanto avviene nell’ambito dell’AI, la loro assunzione era disciplinata soltanto a livello di circolare (CMAV). Il finanziamento della protesizzazione con apparecchi biauricolari va applicato anche ai processori vocali di apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo. Pertanto, dal 1° luglio 2018 l’AVS potrà coprire il 75 per cento dei prezzi massimi indicati nell’elenco degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo (https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli- Moduli/Allgemein/Apparecchi-acustici-dellAVS-et-dellAI, disponibile solo in tedesco e in francese).

Per quanto riguarda i processori audio per apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e impianti dell’orecchio medio (p. es. BAHA, Ponto, Bonebridge, Soundbridge) adattati da un audioprotesista, l’assicurato avrà diritto al 75 per cento del forfait di prestazione dell’AI conformemente al N. 5.07.1 dell’allegato dell’OMAI. Il forfait ammonterà a 750 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1125 franchi per quella con apparecchi biauricolari.

Va notato che, per essere finanziate dall’AVS, le protesizzazioni (anche quelle nell’ambito dei diritti acquisiti dell’AI) dovranno migliorare notevolmente la comprensione linguistica. Spetterà all’assicurato dimostrare che è in grado a livello fisico, psichico e mentale di

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utilizzare con profitto un apparecchio acustico impiantato o ad ancoraggio osseo. Riguardo alla capacità di apprendimento è determinante l’età biologica. Inoltre, per quanto attiene alle opportunità di comunicazione bisogna tenere conto del contesto sociale.

Disposizione transitoria Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le richieste di assunzione di apparecchi acustici da parte dell’AVS inoltrate all’ufficio AI a partire dal 1° luglio 2018 (data di ricezione). Tutte le richieste che perverranno entro il 30 giugno 2018 dovranno essere trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore (che prevedono solo il versamento di un contributo alle spese per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari).

La CMAV sarà modificata di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2019.

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