Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (gültig ab 1.1.2014, Stand: 1.1.2020). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.
Circolare sui provvedimenti d’integrazione- professionali (CPIP)
Valide dal 1° gennaio 2014
Stato: 1° gennaio 2020
318.507.02 i
01.19
Premessa 1/20
Le modifiche seguenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2020:
N. 5001 Aggiunto agli articoli di legge
N. 5024 Adattazione redazionale
26.2 Formazione con vitto fuori di casa in un’istituzione con un
contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli
34.3 Formazione con vitto fuori di casa in un’istituzione con un
contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli 5a Parte:Servizio di collocamento, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d’introduzione, indennità per sopperire all’aumento dei contributi e aiuto in
Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AFC Attestato federale di capacità
AI Assicurazione invalidità
AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM Assicurazione militare
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAP Centro di accertamento professionale dell’AI
CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicura- zione per l’invalidità
CIGI Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
CMAI Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’as- sicurazione per l’invalidità
CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità
CRSV Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità
IPG Indennità di perdita di guadagno
LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicura- zione obbligatoria contro la disoccupazione e l’in- dennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura- zione per l’invalidità (RS 831.20)
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicura- zione contro gli infortuni (RS 832.20)
LEF Legge federale dell’11 aprile 1899 sull’esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LFPr Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professio- nale; RS 412.10)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge- nerale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N. Numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, pub- blicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni so- ciali (dal 1993: Pratique VSI; i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della ver- sione francese)
SCI Sistema di controllo interno
seg./segg. seguente/seguenti
TFA Tribunale federale delle assicurazioni
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI Pratique VSI – rivista mensile sull’AVS/AI/IPG e sugli assegni familiari, pubblicata dall’Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali (d/f; fino al 1992:
RCC; i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese)
1a Parte: In generale
1. Contenuto
1001 La presente circolare definisce le condizioni quadro per
1/18 una pianificazione mirata, come pure per l’attuazione dei provvedimenti professionali e il rimborso delle spese ai for- nitori di prestazioni.
1002 Soppresso
1003 Soppresso
1004 Soppresso
1005 Soppresso
2. Adeguatezza dei provvedimenti
1006 Possono essere accordate prestazioni soltanto per i prov-
1/18 vedimenti che sono conformi alle capacità e, possibil- mente, alle attitudini dell’assicurato e che perseguono l’obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione), dall’altro. La forma- zione professionale deve inoltre rispondere alle esigenze del mercato del lavoro ed aver luogo possibilmente nel mercato del lavoro primario.
3. Obbligo di ridurre il danno e di collaborare
(art. 7 cpv. 2 LAI, art. 21 cpv. 4, 28 e 43 cpv. 2 LPGA)
1007 Per quanto concerne l’obbligo di ridurre il danno e di colla-
1/18 borare si vedano i N. 1048 segg. CIGI. Gli assicurati de- vono collaborare all’accertamento del loro diritto a presta- zioni e delle loro possibilità di integrazione e reintegra-
zione. Per le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di ri- durre il danno o di collaborare si rimanda ai N. 7011 segg. CIGI.
1008 L’assicurato è tenuto a collaborare, ossia deve sottoporsi a
1/16 tutti i provvedimenti d’accertamento, d’integrazione e di reintegrazione esigibili ordinati (p. es. provvedimenti sani- tari come la psicoterapia ecc.) e contribuire attivamente alla riuscita dell’integrazione. Per poter beneficiare dei provvedimenti d’accertamento, d’integrazione e di reinte- grazione, oltre a dover presentare un’idoneità all’integra- zione soggettiva e la necessaria motivazione, l’assicurato deve dare prova di una certa flessibilità e disponibilità in termini di tempo (sentenza del TF 8C_664/2013 del 25 marzo 2014, consid. 3.4) nonché della volontà di rag- giungere gli obiettivi vincolanti convenuti (sentenza del TF 8C_583/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 5.2).
1009 Se l’assicurato non adempie all’obbligo di ridurre il danno o
1/18 di collaborare, l’ufficio AI può diffidarlo e impartirgli un ade- guato termine di riflessione giusta l’articolo 7b capoverso 2 LAI. La diffida e la concessione di un adeguato termine di riflessione con l’indicazione delle conseguenze (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione sulla base degli atti o deci- sione di non entrare in materia) vanno notificate in una co- municazione che non indichi i rimedi giuridici. Nei casi di- sciplinati nell’articolo 7b capoverso 2 LAI, si può derogare, a titolo eccezionale, a questa procedura (v. N. 7020 segg. CIGI).
4. Integrazione professionale di invalidi psichici
1010 I provvedimenti professionali destinati agli invalidi psichici
devono tenere debitamente conto, per quanto concerne la durata e l’organizzazione, dell’instabilità della salute dell’assicurato e non essere dettati esclusivamente da mo- tivi terapeutici. Un provvedimento professionale con effetti secondari positivi sul piano terapeutico può però essere preso in considerazione quando l’obiettivo prioritario è rap- presentato dall’immediata integrazione professionale.
5. Integrazione professionale ed esecuzione di misure
di diritto penale
1011 L’esecuzione di misure di diritto penale non esclude il di-
ritto a provvedimenti professionali durante lo stesso pe- riodo (RCC 1988 pagg. 191 e 405). L’inizio e la durata della formazione devono essere concordati con gli organi di esecuzione delle misure penali. L’AI è però tenuta ad as- sumere soltanto le spese causate dall’invalidità diretta- mente connesse al provvedimento d’integrazione, non quelle che riguardano l’esecuzione della pena.
1011.1 Se per principio sussiste un diritto a provvedimenti profes-
sionali, l’ufficio AI competente verifica l’entità dei provvedi- menti cui l’assicurato avrebbe diritto indipendentemente dall’esecuzione di misure di diritto penale. Se senza di essa l’AI coprisse ad esempio solo le spese suppletive causate dall’invalidità per la formazione in un ambiente protetto, ma non per l’alloggio con presa a carico, l’assicu- razione si farebbe carico solo delle spese fino a concor- renza dell’importo del provvedimento di riferimento «For- mazione senza alloggio con presa a carico».
1011.2 Per determinare le spese suppletive causate dall’invalidità,
si ricorre a una tariffa di riferimento applicata presso un’isti- tuzione adeguata senza l’esecuzione di misure di diritto pe- nale. L’AI assume questa parte delle spese complessive di soggiorno nell’istituto penale. Tutte le altre spese riguar- dano l’esecuzione della pena e non sono prese a carico dall’AI. Fanno eccezione a questa regola le convenzioni concluse tra le istituzioni di esecuzione di misure di diritto penale e l’AI fino alla loro scadenza
1012 Soppresso
1013 Soppresso
1014 e Soppressi
6. Provvedimenti professionali all’estero
(art. 9 cpv. 1 LAI, art. 23bis–23ter OAI)
1016 L’esecuzione di provvedimenti professionali all’estero ne-
cessita l’autorizzazione dell’UFAS al quale vanno tra- smessi tutti gli atti unitamente ad una domanda debita- mente motivata. In casi speciali (ad es. provvedimenti in re- gioni di confine) l’UFAS può concordare con gli uffici AI una deroga a questo principio.
1017 Soppresso
1018 Soppresso
7. Collaborazione con terzi
(art. 41 OAI)
1019 Se necessario, l’ufficio AI deve garantire, nei singoli casi, la
collaborazione e la coordinazione con gli uffici pubblici competenti di assistenza sociale, orientamento professio- nale, formazione professionale, AINF, AM, AD e con tutti gli uffici di collocamento.
1019.1 L’ufficio AI informa e fornisce consulenza agli specialisti
1/15 provenienti da scuole e istituzioni di formazione, anche a prescindere dai singoli casi, al fine di evitare l’invalidità, ga- rantire l’integrazione con un provvedimento professionale o mantenere nel lungo periodo l’efficacia di un processo d’in- tegrazione concluso.
1019.2 L’ufficio AI sensibilizza i datori di lavoro e i medici curanti in
1/15 qualità di partner fondamentali del processo d’integrazione, anche a prescindere dai singoli casi, per individuare i primi segnali di una possibile invalidità. Fornisce inoltre consu- lenza su questioni specifiche all’invalidità, al fine di evitare
l’invalidità, garantire l’integrazione con un provvedimento professionale o mantenere nel lungo periodo l’efficacia di un processo d’integrazione concluso.
1019.3 Per l’intera durata del processo d’integrazione occorre
1/15 coinvolgere in modo adeguato il medico curante al fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la migliore integrazione possibile dell’assicurato e un trattamento me- dico adeguato.
8. Reintegrazione dei beneficiari di una rendita
1020 Soppresso
1020.1 Nell’ambito della concessione della rendita, gli uffici AI pre-
1/18 vedono provvedimenti di accompagnamento adeguati per i beneficiari da cui si attende un certo potenziale d’integra- zione, in vista della preparazione a una successiva reinte- grazione (v. N. 1023.1).
1020.2 Nel caso dei beneficiari di una rendita per i quali si pre-
1/15 sume un certo potenziale d’integrazione, l’ufficio AI coin- volge il medico curante nella preparazione del piano d’inte- grazione.
1021 Soppresso
1022 Soppresso
8.1 Consulenza e accompagnamento dei beneficiari di
una rendita e dei loro datori di lavoro
1023 Soppresso
1023.1 Dal momento della concessione della rendita, lo scopo
1/17 delle prestazioni di consulenza e accompagnamento è la reintegrazione dei beneficiari di una rendita con potenziale d’integrazione. Fornendo costantemente consulenza e ac- compagnamento sin dal momento della concessione della rendita, si intende promuovere sistematicamente il poten- ziale d’integrazione.
1024 Nel processo di reintegrazione, lo scopo della consulenza
e dell’accompagnamento è di aiutare i beneficiari di una rendita a trovare sul mercato del lavoro primario un’attività corrispondente alle loro capacità, conoscenze e attitudini e adeguata alle limitazioni dovute alle loro condizioni di sa- lute. Una parte rilevante della prestazione è costituita dalle consulenze impartite ai potenziali datori di lavoro nel pro- cesso di reintegrazione.
1025 Lo scopo delle prestazioni di consulenza e accompagna-
mento fornite dopo la soppressione della rendita è di per- mettere agli ex beneficiari di una rendita di conservare du- revolmente l’impiego trovato sul mercato del lavoro prima- rio.
1026 Le prestazioni di consulenza e accompagnamento inclu-
1/18 dono in particolare:
– l’aiuto prestato ai beneficiari di una rendita e alle aziende durante i processi di cambiamento;
– il coordinamento e l’informazione delle persone coinvolte nel processo d’integrazione;
– l’aiuto nel paragonare il profilo del posto e il profilo del candidato (matching);
– il promovimento del potenziale d’integrazione nell’azienda (p. es. sostegno nell’adeguamento dei pro- cessi o dei contenuti lavorativi);
– l’aiuto nella fase d’introduzione (p. es. creazione di una situazione di lavoro qualificante);
– l’intervento di un professionista in caso di crisi.
1027 Le prestazioni di consulenza e accompagnamento sono
1/17 fornite dall’ufficio AI o delegate a uno specialista esterno.
9. Coaching da parte di fornitori di prestazioni esterni
1028 Se l’assicurato segue un provvedimento d’integrazione pro-
1/18 fessionale interamente o parzialmente nel mercato del la- voro primario e appare indicato un coaching specializzato, mirato e di durata limitata, questo compito può essere attri- buito a un fornitore di prestazioni esterno. Il coaching può avere gli scopi seguenti: mantenimento del posto di lavoro, successo del provvedimento individuale o ricerca di un po- sto di lavoro.
2a Parte: Orientamento professionale (art. 15 LAI)
10. Concetto
2001 L’orientamento professionale, che include anche la consu-
1/17 lenza di carriera per gli adulti, si prefigge di definire la per- sonalità dell’assicurato e di stabilire le sue capacità e attitu- dini in vista della scelta di una formazione, di un’attività professionale o di mansioni in un altro campo d’attività ade- guate o del collocamento.
11. Delimitazione rispetto ai provvedimenti d’accerta-
mento (art. 43 LPGA, art. 69 OAI)
2001.1 Per poter beneficiare dell’orientamento professionale, l’as-
1/17 sicurato deve essere idoneo all’integrazione. Nel caso degli accertamenti di tipo professionale nell’ambito dell’orienta- mento professionale ai sensi dell’articolo 15 LAI, l’assicu- rato è in possesso dell’idoneità all’integrazione sia ogget- tiva che soggettiva. Gli accertamenti servono a individuare le attività adatte all’assicurato, tenendo conto delle sue ca- pacità e attitudini e del suo danno alla salute. Se occorre solo determinare l’idoneità all’integrazione, si applica il combinato disposto dell’articolo 43 LPGA e dell’articolo 69 OAI. La questione deve essere chiarita prima dell’avvio di provvedimenti d’integrazione professionali.
12. Diritto
(art. 15 LAI)
2002 Hanno diritto all’orientamento professionale gli assicurati
cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora e che per questa ragione necessitano di una consulenza profes- sionale specializzata.
13. Svolgimento
2003 L’orientamento professionale è di competenza dell’ufficio
1/17 AI e comprende:
– i metodi e i provvedimenti usuali (colloqui di consulenza e, se del caso, test psicologici ecc.);
– stage di orientamento volti ad accertare, attraverso il la- voro pratico e l’esperienza diretta, se la professione pre- scelta è adatta e a chiarire se l’assicurato soddisfa i re- quisiti e possiede le attitudini richieste;
– accertamenti più approfonditi presso istituzioni specializ- zate o nel mercato del lavoro primario. Questi accerta- menti vanno effettuati secondo un programma stabilito per il singolo caso o standardizzato, che persegue un chiaro obiettivo.
2004 Di regola, gli accertamenti presso le istituzioni specializzate
1/14 o nel mercato del lavoro primario possono durare al mas- simo tre mesi. Devono essere conclusi anticipatamente se sono stati raggiunti i risultati sperati o se da una loro conti- nuazione non si possono comunque ottenere ulteriori indi- cazioni. Le proroghe per coprire il periodo intercorrente fino all’inizio del provvedimento successivo sono ammesse sol- tanto se permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano d’integrazione.
2005 Gli stage di orientamento non devono durare più di due
1/17 settimane e vanno effettuati durante le vacanze scolasti- che. Devono essere ordinati unicamente per stabilire le at- titudini professionali. Va rispettata la normativa in materia di diritto del lavoro.
2006 Soppresso
14. Rimborso delle spese
2007 In caso di accertamenti approfonditi nell’ambito dell’orienta
1/17 mento professionale sono rimborsate le spese del provve- dimento come pure le spese di trasporto, di vitto e alloggio e di un’eventuale assistenza supplementare.
2008 Per quel che concerne gli accertamenti nel mercato del la-
1/17 voro primario, si parte dal presupposto che questi di regola non comportino spese.
2009 Per quel che concerne gli stage di orientamento, l’AI rim-
1/17 borsa generalmente solo le spese suppletive di trasporto causate dall’invalidità (art. 51 LAI).
2010 In caso di soggiorni in vista dell’ammissione in un alloggio
1/17 con presa a carico le spese non sono assunte dall’AI.
3a Parte: Prima formazione professionale (art. 16 LAI)
15. Concetto
3001 È considerato prima formazione professionale il promovi-
mento professionale mirato e pianificato, messo in atto dopo la conclusione della formazione scolastica e dopo la scelta della professione e che ha una prospettiva di suffi- ciente valorizzazione economica (RCC 1982 pag. 470). Si ritiene conclusa la formazione scolastica quando sono adempite chiaramente le condizioni di base personali e scolastiche per attuare la prima formazione professionale.
3002 L’attività nella propria economia domestica e il compimento
di lavori abituali di altro genere sono un obiettivo di forma- zione professionale come l’esercizio di un’attività lucrativa.
16. Delimitazioni
16.1 Rispetto alla scuola e agli anni intermedi
3003 I provvedimenti scolastici devono essere conclusi. La
scelta della professione deve essere stata effettuata e i provvedimenti previsti devono essere formulati come parte integrante dell’obiettivo professionale (RCC 1981 pag. 461). I provvedimenti preliminari sono considerati se- condo l’articolo 16 LAI se dopo la scelta di una professione diventano necessari come preparazione mirata a una for- mazione professionale vera e propria. Non rientrano nella prima formazione professionale gli anni intermedi che ser- vono ad acquisire la maturità per scegliere una profes- sione, a trovare una professione, a colmare lacune scola- stiche, alla maturazione personale ed al promovimento del comportamento lavorativo (VSI 2002 pag. 178).
16.2 Rispetto all’orientamento professionale
3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini profes-
1/18 sionali si applica l’articolo 15 LAI.
16.3 Rispetto alla riformazione professionale
3005 I provvedimenti per gli assicurati che hanno concluso la for-
mazione professionale ed esercitano già un’attività lucra- tiva o che esercitano un’attività ausiliaria senza formazione da almeno sei mesi sono considerati riformazione profes- sionale secondo l’articolo 17 LAI (VSI 2000 pag. 192).
3005.1 Dopo la conclusione della formazione professionale é con-
1/18 siderata riformazione professionale la formazione profes- sionale che l’AI è tenuta a pagare, dopo l’insorgenza di un’invalidità e a causa di essa, a un assicurato che svol- geva un’attività lucrativa già prima dell’insorgenza dell’inva- lidità, intesa nel senso dell’evento assicurato specifico per il provvedimento d’integrazione (sentenza del TF I 548/06 dell’11 maggio 2007, consid. 4.4). Il criterio di delimitazione determinante rispetto alla formazione in una nuova profes- sione (Art. 16 cpv.1 lett. b LAI), secondo la DTF 110 V 263, è il conseguimento di un reddito da attività lucrativa di una certa importanza economica per una durata di almeno sei mesi (DTF 118 V 7 e sentenza del TF 9C_354/2010 del 16 dicembre 2010 [consid. 2] con rinvii [consid. 4.1.4]; sen- tenza del TF 8C_716/2016 del 1° febbraio 2017).
3006 Se una prima formazione professionale ha dovuto essere
interrotta a causa di un danno alla salute, una nuova for- mazione professionale è equiparata alla riformazione pro- fessionale purché l’ultimo reddito conseguito durante la for- mazione interrotta sia stato superiore al 30 per cento dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI). De- terminante per la delimitazione è in questo caso il reddito del lavoro immediatamente precedente l’insorgere dell’evento assicurato anche se la formazione è stata pro- seguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l’invalidità oppure se l’assicu- rato a formazione conclusa ha esercitato la professione im- parata (VSI 1997 pag. 163; VSI 2002 pag. 102). Questo vale anche se, dopo l’interruzione della formazione, l’assi- curato riesce ad esercitare per diversi anni un’attività lucra- tiva inadeguata ed a lungo termine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell’invalidità; la fattispecie non
rappresenta un secondo – nuovo – evento assicurato (VSI 2002 pag. 98).
3007 Gli assicurati che a causa dell’invalidità non hanno potuto
concludere nessuna formazione e hanno esercitato diverse attività di breve durata (ad esempio lavori saltuari) rien- trano nella prima formazione professionale giusta l’arti- colo 16 LAI.
16.4 Rispetto ai periodi di introduzione e ambienta-
mento in un posto di lavoro protetto
3008 L’introduzione e l’ambientamento in un posto di lavoro pro-
1/19 tetto (salario alla prestazione inferiore a 2.60 franchi all’ora) non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 16 LAI (VSI 2002 pag. 182).
16.5 Rispetto ai provvedimenti di reinserimento per pre-
parare all’integrazione professionale
3009 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come
1/18 l’adattamento al processo di lavoro, l’incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità e l’esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo pri- mario di rendere l’assicurato idoneo all’integrazione non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 16 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinse- rimento giusta l’articolo 14a LAI.
17. Diritto
(art. 16 cpv. 1 LAI)
3010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulati-
1/19 vamente:
– l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita consi- derevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera sem- plice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in al- tre attività. Non sono assunte le spese per una forma- zione dalla quale presumibilmente non deriverà una pre- stazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).
3011 Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assi-
curati che
– non avevano ancora concluso una formazione professio- nale prima dell’insorgere del danno alla salute;
– a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrom- pere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito supe- riore al 30 per cento dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nes- suna formazione professionale e hanno esercitato di- verse attività di breve durata.
18. Generi di formazione
3012 La prima formazione professionale comprende:
– lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di ca- pacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
– la frequenza di una scuola media o scuola media specia- lizzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola uni- versitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;
– le misure preparatorie al programma ordinario di forma- zione (RCC 1981 pag. 460).
19. Formazioni equiparate alla prima formazione pro-
fessionale (art. 16 cpv. 2 LAI)
19.1 Preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività
in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 2 lett. a LAI)
3013 Gli assicurati che adempiono le condizioni per la prima for-
1/18 mazione professionale possono essere preparati a un la- voro ausiliario nel mercato del lavoro primario o a un’atti- vità in un laboratorio protetto se ci sono probabilità di valo- rizzare sufficientemente la formazione sul piano economico e se senza questo provvedimento non è possibile il collo- camento nel mercato del lavoro primario o l’assunzione di un’attività in un laboratorio protetto.
3014 Gli assicurati che hanno già ottenuto una sufficiente istru-
zione in una determinata direzione non possono ripetere la formazione in caso di cambiamento del laboratorio protetto se l’indirizzo professionale è simile o identico. La forma- zione in una nuova direzione è possibile soltanto se è resa necessaria dall’invalidità.
19.2 Formazione in una nuova professione
(art. 16 cpv. 2 lett. b LAI)
3015 Hanno diritto alla formazione in una nuova professione gli
assicurati che dopo l’insorgere dell’invalidità hanno con- cluso una formazione inadeguata o assunto un’attività lu- crativa insostenibile a lungo termine. Per valutare se il proseguimento di un’attività lucrativa sia esigibile occorre considerare le attitudini professionali dell’assicurato e le prospettive di guadagno.
3016 Può essere approvata, a condizione che vi siano prospet-
tive reali per un posto di lavoro, una formazione in una nuova professione anche per gli assicurati che hanno otte- nuto dall’AI una prima formazione professionale che a causa dell’invalidità e della situazione economica non li rende idonei al collocamento (RCC 1969 pag. 639).
19.3 Perfezionamento
(art. 16 cpv. 2 lett. c LAI)
3017 Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale
1/18 sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ri- tenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel pro- prio o in un altro settore professionale.
3018 Il diritto sorge quando il perfezionamento professionale
1/18 contribuisce a mantenere o a migliorare la capacità al gua- dagno, anche se esso non è necessario a causa dell’invali- dità (v. anche N. 3019).
Esempio Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizza- tore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il
perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di la- voro), può essere considerato come perfezionamento pro- fessionale giusta l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.
3019 Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti
1/18 professionali dell’AI, si ha un diritto al perfezionamento pro- fessionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di eseguire il provvedimento. Possono far va- lere questo diritto anche assicurati che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualifi- cati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del la- voro, un’attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno. Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.
20. Durata della formazione
3020 In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole
1/17 fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare, in generale, la durata ordinaria di forma- zione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di forma- zione deve essere approvato dalle autorità cantonali com- petenti.
3020.1 Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate
5/17 nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni
pratiche INSOS durano di regola due anni (DTF 142 V 523).
3020.2 Nel caso delle formazioni che prevedono più stadi succes-
1/18 sivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre deci- dere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.
3021 Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione
1/18 più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi. Esempi:
– a causa dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimi- lare la materia di studio;
– grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passag- gio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).
21. Entità delle prestazioni
(art. 5 cpv. 2–6 OAI)
3022 Per determinare le spese suppletive causate dall’invalidità
1/18 occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro).
3023 Per aver diritto a prestazioni dell’AI, l’assicurato deve so-
1/18 stenere spese suppletive cagionate dall’invalidità pari al- meno a 400 franchi all’anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la for- mazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive ri- levate deve essere convertito in una media annua.
3024 Le spese di vitto e alloggio fuori casa, che non devono es-
1/18 sere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se
sono causate dall’invalidità (art. 5 cpv. 5 e 6 OAI). Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una per- sona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori casa.
3025 Nella prima formazione professionale il principio secondo il
quale il provvedimento d’integrazione deve essere sem- plice e adeguato allo scopo vale per il genere di forma- zione, ma non per l’obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456).
22. Interruzione della formazione a causa dell’invali-
dità (art. 5 cpv. 3 OAI)
3026 Il calcolo comparativo delle spese conformemente al
N. 3022 non si applica quando una formazione già iniziata deve essere interrotta a causa dell’invalidità. In questi casi si paragonano le spese fra la nuova formazione e la prece- dente. La nuova formazione deve essere semplice, ade- guata allo scopo ed equivalente a quella interrotta.
23. Perfezionamento professionale
3027 In caso di perfezionamento professionale, per determinare
1/18 le spese suppletive occorre confrontare le spese dell’assi- curato con le spese che presumibilmente una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione. Per quanto concerne il perfeziona- mento, le persone invalide già formate e integrate sono equiparate a quelle non invalide.
3028 Soppresso
3029 Se, a causa dell’invalidità, il perfezionamento si svolge al di
1/18 fuori della regione di residenza, per calcolare le ulteriori
spese suppletive occorre confrontare le spese della per- sona invalida con quelle che presumibilmente una persona non invalida con lo stesso luogo di residenza dovrebbe ne- cessariamente sostenere per la stessa formazione.
3030 Se, a causa dell’invalidità, l’assicurato può seguire un
corso di perfezionamento soltanto al di fuori della sua re- gione di residenza, vengono rimborsate le spese suppletive per il vitto e l’alloggio fuori di casa conformemente ai N. 3047 segg.
3031 Soppresso
24. Base di calcolo per determinare le spese supple-
tive causate dall’invalidità (art. 5 cpv. 3 OAI)
3032 Per determinare le spese suppletive causate dall’invalidità
occorre considerare per entrambi gli elementi del calcolo comparativo le spese computabili per l’intera durata della formazione. Non si possono paragonare soltanto singoli periodi. Se ad esempio una formazione professionale di base con AFC della durata normale di tre anni deve essere prolungata di un anno a causa dell’invalidità, nel calcolo comparativo devono essere raffrontate, da un lato, le spese per la formazione di tre anni e, dall’altro, quelle per quattro anni.
3033 L’assicurato che sceglie una formazione adeguata ma più
1/18 costosa del necessario per raggiungere un determinato obiettivo professionale deve assumersi le spese suppletive che ne derivano (ad esempio, in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché una formazione professionale di base con AFC nel mercato del lavoro primario).
3034 Se inizialmente non è ancora possibile una valutazione affi-
dabile delle spese di formazione perché la portata dei prov-
vedimenti non è ancora stata stabilita, le spese devono es- sere calcolate per singoli periodi includendo nel calcolo comparativo anche i precedenti periodi di formazione.
3035 Formazioni nel mercato del lavoro primario
1/18 Se un’azienda deve farsi carico di spese suppletive cau- sate dall’invalidità rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per la formazione di una persona non invalida, deve in primo luogo tenerne conto nella fissazione del salario, il che incide sul diritto alle indennità giornaliere dell’assicu- rato. Se ciononostante l’azienda ha ancora spese supple- tive da sostenere (p. es. assistenza, adeguamento dei pro- cessi lavorativi) o se non sussiste ancora il diritto a una pic- cola indennità giornaliera, l’AI può accordare un’indennità. L’ammontare di questa indennità, versata temporanea- mente, va stabilito in funzione della situazione individuale dell’assicurato e non dovrebbe di regola superare 100 fran- chi per giorno di presenza.
3036 Se a causa dell’invalidità un assicurato ha dovuto interrom-
pere una formazione iniziata prima di diventare invalido e se la nuova formazione è conforme all’articolo 16 LAI, le spese computabili che avrebbe dovuto sostenere fino alla conclusione della formazione interrotta devono essere con- frontate con le spese necessariamente determinate dalla nuova formazione ritenuta indicata dall’AI.
3037 Se l’assicurato sceglie un obiettivo professionale superiore
alla formazione iniziata, per il calcolo comparativo si de- vono considerare soltanto le spese per una formazione equivalente.
3038 Se per il genere e la gravità dell’invalidità un’adeguata ca-
pacità al guadagno può essere raggiunta soltanto con una formazione più impegnativa di quella interrotta, le spese vanno incluse nel calcolo comparativo.
3039 In caso di perfezionamento professionale le spese vanno
1/18 determinate conformemente all’articolo 5bis OAI (v. N. 3027 segg).
25. Spese computabili
3040 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse
al perseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall’esecuzione semplice e adeguata della formazione.
26. Spese di formazione
3041 Sono considerate spese di formazione:
– le spese per acquisire le necessarie conoscenze e capa- cità quali le tasse d’iscrizione a scuole, le spese di tiroci- nio e altre spese legate alla formazione, le tasse d’iscri- zione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo. I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte in- tegrante della formazione. Quelli facoltativi possono es- sere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno. L’apprendimento delle lingue è parte integrante della for- mazione di un assicurato di lingua straniera soltanto se egli ha dovuto interrompere una formazione a causa dell’invalidità e se non è possibile nessun altro provvedi- mento equivalente, semplice ed adeguato salvo la for- mazione in una professione per il cui esercizio è appro- priata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 pag. 79);
– le spese per gli strumenti didattici;
– le spese per altri provvedimenti necessari, in seguito all’invalidità, per raggiungere l’obiettivo di formazione (v. sentenza del TF 9C_252/2007 dell’8 ottobre 2008, consid. 5.2 segg.).
26.1 Spese di trasporto
3042 Nella prima formazione professionale le spese di trasporto
sono considerate parte integrante della formazione e de- vono essere incluse nel calcolo comparativo. Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le diret- tive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l’abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, inesi- gibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l’impiego della vettura privata o del taxi.
3043 La motorizzazione a carico dell’AI è indicata se sono
adempiute le condizioni previste dalla CMAI. Se l’assicu- rato percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all’esistenza, le prestazioni devono esse incluse, nella misura prevista dalla CMAI, nel calcolo comparativo per determinare le spese suppletive causate dall’invalidità conformemente all’arti- colo 16 LAI. L’indennità per chilometro va comunque in- clusa nel calcolo comparativo secondo l’allegato alla CRSV.
26.2 Formazione con vitto fuori di casa in un’istituzione
con un contratto di prestazioni o una tariffa stabi- lita nei singoli casi (art. 5 cpv. 5 e 6 OAI)
3043.1 Le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito
1/18 dall’ufficio AI.
26.3 Formazione con vitto e alloggio fuori di casa
3043.2 Se, durante una formazione secondo l’articolo 16 LAI, un
1/19 assicurato risiede in un centro di formazione o in un allog- gio con presa a carico, le spese per il vitto e l’alloggio fuori casa possono essere rimborsate secondo l’importo stabilito
dall’ufficio AI. Devono essere adempiute una delle seguenti condizioni:
– l’alloggio fuori casa è reso necessario dall’invalidità;
– esso costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione;
– il rientro al luogo di domicilio non è possibile o esigibile.
Se l’alloggio fuori casa non è dovuto all’invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipazione alle spese da parte di terzi (ad es. del servizio sociale).
27. Spese non computabili
27.1 Protezione assicurativa
3044 I contributi e la copertura assicurativa in caso di malattia,
infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l’AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e si- mili non sono considerati, salvo disposizioni di altro tenore nella 7a Parte della presente circolare, spese di formazione computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall’AI neppure parzial- mente.
27.2 Cura della salute e igiene personale
3045 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medica-
menti) e per l’igiene personale non sono spese computa- bili.
27.3 Salario di tirocinio, mance ecc.
3046 Le entrate effettive o non percepite quali il salario di tiroci-
nio, le mance e simili non sono spese computabili.
3047 - Soppressi
4a Parte: Riformazione professionale (art. 17 LAI e art. 6 OAI)
28. Concetto
4001 Per riformazione professionale s’intende il complesso dei
provvedimenti di integrazione professionali necessari e adeguati a procurare in maniera mirata una nuova possibi- lità di guadagno agli assicurati che a causa di un’invalidità imminente o esistente non esercitano più la professione imparata o la precedente attività lucrativa o non possono più svolgere le mansioni consuete (RCC 1992 pag. 386). Sono equiparati alla riformazione professionale i provvedi- menti che servono al reinserimento nella precedente atti- vità lucrativa o all’integrazione in un altro ambito di compiti abituali.
4002 L’esigenza dell’equivalenza approssimativa tra l’attività
esercitata prima dell’insorgere dell’invalidità e quella eser- citata dopo la riformazione professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire sufficiente- mente che il reddito della nuova professione a lungo ter- mine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni (RCC 1988 pag. 494 e VSI 1997 pag. 84). L’esigenza dell’equivalenza limita “verso l’alto” il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell’AI procurare all’assicurato una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.
29. Delimitazioni
29.1 Rispetto all’orientamento professionale
4003 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini profes-
1/17 sionali dell’assicurato si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003 segg.).
29.2 Rispetto alla prima formazione professionale
4004 Rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 16 LAI
1/18 (v. N. 3005 e 3011) i provvedimenti per gli assicurati che non hanno ancora concluso la formazione professionale e non hanno ancora conseguito un reddito determinante ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis LAI o che hanno eser- citato un lavoro ausiliario senza formazione per meno di sei mesi.
4005 Il criterio della formazione conclusa non è una condizione
per il diritto alla riformazione professionale, quando a causa di un danno alla salute l’assicurato ha dovuto inter- rompere la prima formazione professionale e durante la medesima ha conseguito un reddito superiore all’importo massimo dell’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 LAI ammesso giusta l’articolo 24 capoverso 3 LAI (art. 6 cpv. 2 OAI). Determinante per delimitare la prima formazione professio- nale rispetto alla riformazione è il reddito del lavoro subito prima dell’insorgere dell’evento assicurato, anche se la for- mazione è stata proseguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l’invalidità oppure se l’assicurato a formazione conclusa ha esercitato la professione imparata (v. N. 3006, VSI 1997 pag. 163 e VSI 2002 pag. 102). Questo vale anche se, dopo l’interru- zione della formazione, l’assicurato riesce ad esercitare per diversi anni un’attività lucrativa inadeguata ed a lungo ter- mine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell’invalidità; la fattispecie non rappresenta un secondo – nuovo – evento assicurato (VSI 2002 pag. 98).
4006 Per gli assicurati che hanno esercitato un’attività lucrativa
di breve durata (ad esempio lavori saltuari), i provvedimenti professionali da adottare sono considerati come prima for- mazione professionale.
4006.1 Dopo la conclusione della formazione professionale é con-
1/18 siderata riformazione professionale la formazione profes- sionale che l’AI è tenuta a pagare, dopo l’insorgenza di
un’invalidità e a causa di essa, a un assicurato che svol- geva un’attività lucrativa già prima dell’insorgenza dell’inva- lidità, intesa nel senso dell’evento assicurato specifico per il provvedimento d’integrazione (sentenza del TF I 548/06 dell’11 maggio 2007, consid. 4.4). Il criterio di delimitazione determinante rispetto alla formazione in una nuova profes- sione (Art. 16 cpv.1 lett. b LAI), secondo la DTF 110 V 263, è il conseguimento di un reddito da attività lucrativa di una certa importanza economica per una durata di almeno sei mesi (DTF 118 V 7 e sentenza del TF 9C_354/2010 del 16 dicembre 2010 [consid. 2] con rinvii [consid. 4.1.4]; sen- tenza del TF 8C_716/2016 del 1° febbraio 2017).
4007 Soppresso
29.3 Rispetto ai periodi di introduzione e ambienta-
mento in un posto di lavoro protetto
4008 L’introduzione e l’ambientamento in un posto di lavoro pro-
1/19 tetto (salario alla prestazione inferiore a 2.60 franchi all’ora) non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 16 LAI (VSI 2002 pag. 182)
4009 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come
l’adattamento al processo di lavoro, l’incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità, l’esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo pri- mario di rendere l’assicurato idoneo all’integrazione (RCC 1992 pag. 386) non rientrano nel campo d’applica- zione dell’articolo 17 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinserimento giusta l’articolo 14a LAI.
30. Diritto
4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulati-
vamente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente l’assicu- rato non è più in grado di esercitare la precedente pro- fessione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di gua- dagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economi- camente valorizzabile.
4011 Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a
1/16 causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività eser- citata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in atti- vità lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe eserci- tare senza una formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che ri- sulta dal confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015).
4012 Per il confronto dei redditi occorre considerare il livello qua-
1/17 litativo della formazione e la conseguente evoluzione futura delle possibilità di guadagno. L’esperienza insegna ad esempio che in numerose categorie professionali il salario iniziale dopo il tirocinio non supera, o non supera di molto, la retribuzione di determinate attività ausiliarie, ma au- menta in misura assai maggiore in seguito. Un’attività ausi- liaria non garantisce a medio e lungo termine le stesse possibilità di avanzamento professionale e di guadagno di
una professione imparata. Un giovane di professione pa- nettiere o pasticciere ha quindi diritto alla riformazione pro- fessionale anche se svolgendo un lavoro ausiliario ha su- bito, a breve termine, una riduzione del guadagno inferiore al 20 per cento (v. sentenza del TF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può es-
serle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.
4014 L’assicurato ha diritto alla riformazione professionale se
deve ancora compiere un periodo di lavoro di durata rile- vante, se non ha ancora percepito la rendita anticipata o raggiunto l’età di riferimento. Se la domanda di riforma- zione è inoltrata poco prima dell’età di pensionamento bi- sogna valutare oggettivamente, ossia senza considerare fattori esterni (ad es. accertamenti) che potrebbero com- portare una dilazione, se fra la data della domanda e l’ul- timo giorno del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età di pensionamento vi è tempo sufficiente per l’accertamento, la decisione e l’esecuzione del provvedimento. La do- manda di prestazione va respinta soltanto se questa condi- zione non è adempiuta.
4015 Il diritto alla riformazione professionale si basa soltanto sui
provvedimenti direttamente necessari all’integrazione nel mondo del lavoro e non su misure che possono apparire ottimali alla luce delle circostanze (RCC 1988 pag. 494). Se l’assicurato sceglie un provvedimento più ampio del ne- cessario, occorre procedere secondo il N. 4025 o 4026.
4016 La riformazione professionale deve incidere sulla capacità
1/19 al guadagno dell’assicurato o sulla sua capacità di svolgere le mansioni consuete, vale a dire che la capacità deve po- ter essere conservata in caso di invalidità imminente o mi- gliorata se l’assicurato è già invalido (RCC 1992 pag. 389 consid. 2 b). Il versamento della rendita non esclude automaticamente la riformazione professionale se questa è contraddistinta
da un rapporto ragionevole fra costi e utilità e se permette di conseguire un reddito che copra almeno una parte delle spese di sostentamento. Quest’ultima condizione è adem- piuta se dopo il provvedimento l’assicurato potrà presumi- bilmente percepire un salario minimo di 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).
4017 Se il danno alla salute costringe l’assicurato a interrompere
solo temporaneamente l’esercizio della sua professione, un eventuale cambiamento transitorio dell’attività non è consi- derato come una riformazione professionale necessaria dovuta all’invalidità.
4018 Se un assicurato ha seguito una riformazione professionale
che a lungo termine non può garantirgli un reddito ade- guato cosicché soltanto provvedimenti supplementari con- sentirebbero un guadagno paragonabile a quello conse- guito prima dell’insorgenza dell’invalidità, l’assicurato ha di- ritto a questi ulteriori provvedimenti di riformazione (RCC 1978 pag. 527). Per questa prestazione occorre te- nere debitamente conto della notevole progressione del sa- lario, statisticamente dimostrata, nei primi anni d’impiego (VSI 2000 pag. 29).
4019 Se l’assicurato ha perso un posto di lavoro perché ha rice-
vuto una formazione troppo specifica che ne ha limitato le possibilità di collocamento in considerazione dell’evolu- zione a lungo termine del mercato del lavoro, ha diritto a una nuova riformazione.
4020 Soppresso
31. Generi di riformazione professionale
4021 La riformazione professionale comprende:
– lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di ca- pacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
– la frequenza di una una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o profes- sionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria profes- sionale o di un’università;
– le misure preparatorie al programma ordinario di forma- zione (RCC 1981 pag. 460).
32. Durata della formazione
4022 In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole
1/17 fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare, in generale, la durata ordinaria di forma- zione. La durata di una formazione soggetta alla legge sulla for- mazione professionale deve essere conforme al contratto di tirocinio da sottoporre all’approvazione dell’autorità can- tonale competente.
4022.1 Nel caso delle formazioni che prevedono più stadi succes-
1/18 sivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre deci- dere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.
4023 Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione
1/18 più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.
Esempi
– A causa dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimi- lare la materia di studio;
– grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passag- gio da un certificato federale di formazione pratica [CFP]
a un attestato federale di capacità [AFC]). Va rispettato il principio dell’equivalenza.
33. Entità delle prestazioni
4024 In linea di principio si assumono tutte le spese che sono di-
rettamente connesse al provvedimento di riformazione pro- fessionale e che soddisfano i criteri della semplicità, dell’adeguatezza e dell’equivalenza.
4025 L’assicurato che, per raggiungere l’obiettivo di formazione
1/18 perseguito con la riformazione professionale, sceglie una formazione adeguata ma più costosa di quella ritenuta esi- gibile dall’AI deve assumersi le spese suppletive che ne derivano (ad esempio, in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché un tirocinio nel mercato del lavoro primario).
4026 Se la professione scelta dall’assicurato non è dovuta all’in-
1/18 validità né conforme al principio dell’equivalenza, l’AI può accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di riformazione equivalente (VSI 2002 pag. 108). In tal caso l’assicurato deve garantire il finanziamento rimanente della formazione. Se la formazione non corrisponde alle capacità dell’assicurato, l’AI non accorda contributi. La decisione deve precisare che l’assicurato deve assumersi il rischio di un eventuale insuccesso della formazione e che in tal caso l’AI potrebbe accordare per una nuova formazione soltanto l’eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge.
4027 Se per la natura e la gravità dell’invalidità la capacità lavo-
1/18 rativa residua può essere valorizzata in modo ottimale sol- tanto con una formazione di livello superiore rispetto alla professione esercitata prima dell’invalidità, si può derogare al principio dell’equivalenza a condizione che l’assicurato abbia le corrispondenti capacità e attitudini (art. 6 cpv. 1bis OAI e RCC 1988 pag. 494).
34. Spese computabili
(art. 6 cpv. 3 OAI)
4028 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse
1/18 al perseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall’esecuzione semplice e adeguata della formazione.
4029 Riformazioni professionali nel mercato del lavoro primario
1/18 Se un’azienda deve farsi carico di spese suppletive cau- sate dall’invalidità che non dovrebbe sostenere per la for- mazione di una persona non invalida, deve in primo luogo tenerne conto nella fissazione del salario, il che incide sul diritto alle indennità giornaliere dell’assicurato. Se cionono- stante l’azienda ha ancora spese suppletive da sostenere (p. es. assistenza, adeguamento dei processi lavorativi), l’AI può accordare un’indennità. L’ammontare di questa in- dennità, versata temporaneamente, va stabilito in funzione della situazione individuale dell’assicurato e non dovrebbe di regola superare 100 franchi per giorno di presenza.
34.1 Spese di formazione
4030 Sono considerate spese di formazione:
– le spese per acquisire le necessarie conoscenze e capa- cità quali le tasse d’iscrizione a scuole, le spese di tiroci- nio e altre spese legate alla formazione, le tasse d’iscri- zione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo. I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte in- tegrante della formazione. Quelli facoltativi possono es- sere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno. L’apprendimento delle lingue è parte integrante della for- mazione di un assicurato di lingua straniera soltanto se egli ha dovuto interrompere una formazione a causa
dell’invalidità e se non è possibile nessun altro provvedi- mento equivalente, semplice ed adeguato salvo la for- mazione in una professione per il cui esercizio è appro- priata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 pag. 79);
– le spese per gli strumenti didattici;
– le spese per l’acquisto di attrezzi e abiti da lavoro di cui l’assicurato ha bisogno per imparare una professione o raggiungere un obiettivo di formazione, sempre che non vengano messi a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro o dall’istituzione di formazione o che non fac- ciano parte della dotazione di base di un’economia do- mestica. Può trattarsi per esempio di attrezzi da orolo- giaio, di un set di coltelli professionali, di divise per il set- tore alberghiero e della ristorazione o di un kit di attrezzi personale nel caso dei mestieri artigianali. L’enumera- zione non è esaustiva.
34.2 Spese di trasporto
4031 Sono determinanti le disposizioni dell’articolo 90 OAI in re-
lazione all’articolo 51 LAI e le direttive della CRSV. Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le diret- tive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l’abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, inesi- gibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l’impiego della vettura privata o del taxi.
4032 La motorizzazione a carico dell’AI è indicata se sono
adempiute le condizioni previste dalla CMAI. Se l’assicu- rato percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all’esistenza, le prestazioni devono esse incluse, nella misura prevista dalla CMAI, come spese di riformazione ai sensi dell’articolo 17
LAI. Oltre alle prestazioni previste dalla CMAI, va comun- que assunta in virtù dell’articolo 17 LAI l’indennità per chilo- metro prevista dall’allegato alla CRSV.
34.3 Formazione con vitto fuori di casa in un’istituzione
con un contratto di prestazioni o una tariffa stabi- lita nei singoli casi (art. 6 cpv. 3 e 90 OAI)
4033 Le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito
dall’ufficio AI.
4034 Soppresso
34.4 Formazione con vitto e alloggio fuori di casa
4035 Se, durante una formazione secondo l’articolo 17 LAI, un
1/19 assicurato risiede in un centro di formazione o in un allog- gio con presa a carico, le spese per il vitto e l’alloggio fuori di casa possono essere rimborsate secondo l’importo sta- bilito dall’ufficio AI. Devono essere adempiute une delle se- guenti condizioni:
– l’alloggio fuori casa è reso necessario dall’invalidità;
– esso costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione;
– il rientro al luogo di domicilio non è possibile o esigibile.
Se l’alloggio fuori casa non è dovuto all’invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipazione alle spese da parte di terzi (ad es. del servizio sociale).
34.5 In un’istituzione con un contratto di prestazioni o
una tariffa stabilita nei singoli casi
4036 Le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito
dall’ufficio AI.
4037 Soppresso
35. Spese non computabili
35.1 Protezione assicurativa
4038 I contributi e la copertura assicurativa in caso di malattia,
infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l’AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e si- mili non sono considerati, salvo disposizioni di altro tenore nella 7a Parte della presente circolare, spese di formazione computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall’AI neppure parzial- mente.
35.2 Cura della salute e igiene personale
4039 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medica-
menti) e per l’igiene personale non sono spese computa- bili.
5a Parte: Servizio di collocamento, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d’introdu- zione, indennità per sopperire all’aumento dei contributi e aiuto in capitale
36. Servizio di collocamento
36.1 Concetto
5001 Nel servizio di collocamento rientrano le prestazioni se-
1/20 guenti:
- sostegno attivo nella ricerca di un impiego (art. 18 LAI);
- consulenza costante al fine di conservare il posto di la- voro (art. 18 LAI);
- Lavoro a titolo di prova (art. 18a° LAI)
- Assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI)
- indennità per sopperire all’aumento dei contributi
- aiuto in capitale (art. 18d LAI).
Il servizio di collocamento include inoltre la consulenza ai datori di lavoro (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI).
36.2 Sostegno attivo nella ricerca di un impiego
5002 Per “sostegno attivo” si intende l’aiuto attivo offerto dall’uffi-
5/17 cio AI all’assicurato invalido o minacciato da un invalidità, incapace al lavoro ma idoneo all’integrazione nella ricerca di un posto di lavoro adeguato sul mercato del lavoro pri- mario. Ciò indipendentemente dal fatto che siano già stati adottati provvedimenti professionali o meno (l’attività deve essere adeguata alle capacità e all’invalidità dell’assicu- rato). Nel sostegno attivo rientra ad esempio anche l’aiuto prestato nell’approntare il dossier di candidatura, redigere
la lettera di accompagnamento e preparare il colloquio di presentazione. Se opportuno, esso comprende anche l’ac- compagnamento dell’assicurato al momento dell’inizio dell’attività. Per principio il collocamento in un laboratorio protetto non è considerato compito del servizio di colloca- mento.
5003 Il collocamento dell’assicurato implica l’allestimento del suo
profilo (capacità, predisposizioni, handicap, motivazione) e dei possibili impieghi nonché accordi vincolanti sul procedi- mento specifico.
36.3 Diritto
5004 L’ufficio AI avvia il collocamento non appena risulti da un
esame sommario che le condizioni necessarie sono adem- piute.
5005 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulati-
1/18 vamente (sentenza del TF 9C_594/2016 del 18 novem- bre 2016):
– per l’esercizio dell’attività svolta fino a quel momento l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa tale da ostacolarlo notevolmente nella ricerca di un lavoro in ter- mini quantitativi, qualitativi e di tempo. L’assicurato è ido- neo all’integrazione, vale a dire che presenta possibilità oggettive e disponibilità soggettiva per essere assunto da un datore di lavoro;
– le attività prese in considerazione sono adeguate all’in- validità e corrispondono alle capacità dell’assicurato.
Se, nonostante la riduzione della capacità lavorativa, l’assi- curato può senz’altro svolgere lavori leggeri, per giustifi- care il diritto al servizio di collocamento, è necessaria una limitazione specifica supplementare nella ricerca di un po- sto di lavoro, derivante dalla salute dell’assicurato. L’invali- dità specifica che dà diritto al servizio di collocamento sus- siste qualora tale invalidità renda problematica la ricerca di
un posto di lavoro (v. sentenza del TF 8C_641/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 2) È il caso ad esempio quando l’assicurato non può soste- nere un colloquio di assunzione perché è muto o perché ha problemi di mobilità o quando non può spiegare a un po- tenziale datore di lavoro le sue reali possibilità e i suoi limiti (ad es. attività che riesce a svolgere nonostante sia ipove- dente) e non ha quindi alcuna possibilità di ottenere l’im- piego auspicato (v. sentenze del TF 9C_416/2009 del 1.3.2010, consid. 2.2 e 5.2, I 421/01 del 12.7.2002 e Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, art. 18 N. 6). Se l’assicurato non riesce a trovare un lavoro per altri mo- tivi (carenza di posti sul mercato del lavoro, età, lingua ma- dre straniera), non è compito dell’AI fornire un sostegno specifico (VSI 2000 pagg. 70 e 71).
5006 Se assicurati idonei al collocamento hanno diritto simulta-
neamente a prestazioni dell’AD e dell’AI, possono fruire, ol- tre che di prestazioni dell’AI in materia di (re)integrazione professionale, anche di provvedimenti dell’AD inerenti al mercato del lavoro, quali ad es. stage di formazione, stage professionali o corsi (v. Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro [PML]).
5007 L’assicurato che pregiudica per sua colpa la riuscita del
collocamento o scioglie senza motivi validi un rapporto di lavoro procurato dall’ufficio AI non ha più diritto al servizio di collocamento.
5008 Dato l’obbligo di ridurre il danno e di collaborare l’assicu-
1/18 rato è tenuto a collaborare attivamente con l’ufficio AI e a seguire le sue istruzioni (VSI 2000 pagg. 202 seg.). Deve parimenti cercare lavoro di propria iniziativa documentando i suoi tentativi.
36.4 Entità delle prestazioni
5009 Il servizio di collocamento deve essere fornito soltanto fin-
1/17 tantoché non richiede un onere sproporzionato (v. sen- tenza del TF 9C_16/2008 del 2 settembre 2009). Di regola ha una durata di sei mesi e può essere prolungato per un periodo adeguato se l’assicurato ha particolari difficoltà a trovare un impiego a causa della sua situazione specifica. In caso di mancata collaborazione, l’ufficio AI interrompe i tentativi di collocamento. Prima dell’interruzione è indispen- sabile eseguire la procedura di diffida e di concessione di un adeguato termine di riflessione conformemente al N. 1009 (v. sentenza del TF 8C_156/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2.3).
5010 Non sono rimborsate né le spese per le inserzioni per la ri-
cerca di un impiego né le spese di trasporto e di vitto e al- loggio per i colloqui di assunzione e per le visite di posti di lavoro.
5011 L’AI è tenuta a sostenere attivamente l’assicurato nella ri-
cerca di un impiego, ma non a trovargli un posto di lavoro.
37. Mantenimento del posto di lavoro
5012 Rientra inoltre nel servizio di collocamento la consulenza
fornita agli assicurati al fine del mantenimento del posto di lavoro. Nella consulenza rientrano per esempio l’esame di provvedimenti relativi al grado d’occupazione, alla riparti- zione dei compiti, all’organizzazione del lavoro, all’adegua- mento del posto di lavoro ecc.
37.1 Diritto
5013 In relazione al mantenimento del posto di lavoro l’assicu-
rato ha diritto al collocamento se rischia di perdere il suo impiego a causa di un danno alla salute. Cause quali l’età, la lingua madre straniera o la situazione economica non possono motivare un’invalidità.
5014 Un assicurato che, a causa di un danno alla salute, rischia
di perdere il posto di lavoro ha diritto ad una consulenza al fine di conservarlo. L’ufficio AI esegue gli accertamenti ne- cessari, se necessario sul posto, e, se del caso, chiede la partecipazione del datore di lavoro. Il diritto è dato a pre- scindere dal fatto che il posto di lavoro sia stato procurato o meno dall’AI.
38. Consulenza ai datori di lavoro
5015 Il collocamento comprende anche la consulenza, l’informa-
1/15 zione e l’aiuto offerti ai datori di lavoro in materia di diritto delle assicurazioni sociali (come ad es. la protezione assi- curativa durante i provvedimenti professionali). Queste atti- vità sono finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, al trasferimento di un assicurato all’interno della medesima azienda o alla ricerca di un nuovo impiego (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI).
5016 La consulenza e l’informazione comprendono in partico-
lare:
– la creazione di una rete di contatti con i datori di lavoro;
– la cura dei contatti e lo scambio di esperienze, di regola sul posto, con i datori di lavoro;
– l’informazione su possibili limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa dovute all’invalidità;
– l’informazione sulle possibilità di adeguare la postazione di lavoro alle esigenze dell’assicurato;
– l’assistenza ai datori di lavoro in caso di difficoltà nell’in- tegrazione.
39. Lavoro a titolo di prova
L’esercizio di un lavoro a titolo di prova permette di collo- care per un certo periodo un assicurato disabile in un’azienda acquisitrice del mercato del lavoro primario con l’obiettivo di dargli l’opportunità di dimostrare le proprie competenze.
5018 Lo scopo di questo provvedimento è di valutare nel modo
più esatto possibile la produttività dell’assicurato sul mer- cato del lavoro primario in un’attività adatta e adeguata alle limitazioni dovute alle sue condizioni di salute.
5019 L’esercizio di un lavoro a titolo di prova è destinato di re-
gola agli assicurati idonei all’integrazione con una produtti- vità ridotta per motivi di salute. Il provvedimento può es- sere eseguito a prescindere dal fatto che l’assicurato per- cepisca una rendita o meno.
5020 A lungo termine l’esercizio di un lavoro a titolo di prova
rientra in un processo globale d’integrazione (eventual- mente parziale) dell’assicurato nel mercato del lavoro pri- mario. Se esso sfocia in un contratto di lavoro, all’azienda acquisitrice può essere concesso un assegno per il periodo d’introduzione.
5021 L’esistenza di un contratto di lavoro non esclude la conces-
sione di un lavoro a titolo di prova, vale a dire che il provve- dimento può essere attuato in un’altra azienda acquisitrice (in tal caso è necessario il consenso dell’attuale datore di lavoro) oppure presso l’attuale datore di lavoro, a condi- zione che si svolga in un altro campo di attività o che la produttività nell’attuale campo di attività non sia determi- nata in modo chiaro.
39.1 Delimitazioni
39.1.1 Rispetto all’intervento tempestivo
5022 Se le condizioni del diritto all’esercizio di un lavoro a titolo
di prova non sono ancora chiarite, l’assicurato può essere
collocato presso un datore di lavoro nell’ambito dell’inter- vento tempestivo. Questa prestazione non costituisce un diritto.
39.1.2 Rispetto ai provvedimenti di reinserimento
5023 Se l’assicurato non presenta ancora una capacità lavora-
tiva del 50 per cento, può essergli concesso un posto di la- voro quale provvedimento di reinserimento, a condizione che egli adempia le condizioni di diritto ai provvedimenti di reinserimento.
39.2 Entità delle prestazioni
5024 L’esercizio di un lavoro a titolo di prova dura finché si con-
1/20 stata che la capacità lavorativa dell’assicurato potrà essere valorizzata sul mercato del lavoro primario, ma al massimo
180 giorni. Dopo la conclusione di un lavoro a titolo di
prova ne può essere concesso uno nuovo presso un altro datore di lavoro, se questo risulta opportuno e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione.
5024.1 Soppresso
5025 Soppresso
39.3 Procedura
5026 L’esercizio di un lavoro a titolo di prova è disciplinato in una
convenzione (v. modello nell’Allegato I), firmata da tutte le parti coinvolte, che stabilisce le condizioni quadro e l’obiet- tivo del provvedimento.
40. Assegno per il periodo d’introduzione
5027 Nell’ambito di un collocamento, il datore di lavoro può be-
1/17 neficiare di un assegno per il periodo d’introduzione du- rante il periodo d’introduzione. L’assegno è versato diretta- mente al datore di lavoro. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona viene assunta dopo aver svolto un lavoro a titolo di prova o cambia posto all’interno dell’azienda, a condizione che l’attività sia adeguata.
40.1 Diritto
5028 L’assegno per il periodo d’introduzione può essere con-
cesso solo se durante il periodo d’introduzione le presta- zioni dell’assicurato non corrispondono ancora al salario convenuto. La capacità lavorativa è riferita alla nuova atti- vità e non va confusa con l’incapacità al lavoro di cui all’ar- ticolo 6 LPGA.
5029 Se, in seguito alle assenze dal lavoro, l’assicurato riceve
prestazioni da un altro assicuratore (ad es. infortunio, in- dennità giornaliera in caso di malattia o IPG), non vi è di- ritto all’assegno per il periodo d’introduzione. Per contro, se nessun assicuratore versa prestazioni durante l’interru- zione del lavoro dovuta a malattia o infortunio dell’assicu- rato e il datore di lavoro continua a versare il salario, que- sto ha diritto all’assegno per il periodo d’introduzione fin- tanto che continua a versare il salario.
40.2 Entità delle prestazioni
5030 L’importo dell’assegno per il periodo d’introduzione non
1/17 deve superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera, pari a 407 franchi (situazione al 1° gennaio 2016).
5031 L’importo dell’assegno per il periodo d’introduzione non
deve superare l’importo del salario versato durante il pe- riodo d’introduzione, compresi i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal salariato. I contributi alle assicurazioni sociali sono conteggiati mediante un for- fait. Le prestazioni per i figli non costituiscono un diritto.
5032 L’assegno per il periodo d’introduzione può essere con-
cesso al massimo per 180 giorni.
40.3 Procedura
5033 L’ufficio AI emana una decisione che fissa, d’intesa con il
datore di lavoro, l’inizio e la fine del periodo che dà diritto all’assegno per il periodo d’introduzione e conclude una
convenzione in merito. Esso fissa anche l’importo dell’as- segno.
5034 L’ufficio AI definisce le modalità di pagamento con il datore
di lavoro e ne informa l’UCC. Quest’ultimo è competente per il versamento dell’assegno per il periodo d’introdu- zione. Di regola l’assegno è versato alla fine del periodo d’introduzione, ma su richiesta del datore di lavoro il versa- mento può anche essere effettuato periodicamente.
5035 Prima della scadenza convenuta per il versamento l’ufficio
AI esamina se l’assicurato è stato assente dal lavoro per malattia o infortunio e, se del caso, procede alle debite ri- duzioni. Se l’assegno per il periodo d’introduzione è ver- sato periodicamente, prima del versamento l’ufficio AI veri- fica che le prestazioni versate da altre assicurazioni sociali in seguito a malattia o infortunio non portino a un sovrin- dennizzo.
5036 L’UCC versa l’assegno per il periodo d’introduzione se-
condo le modalità stabilite nella convenzione, a condizione che l’ufficio AI non gli indichi di procedere in altro modo, ad esempio in seguito ad assenze per malattia o infortunio.
5037 Se il periodo d’introduzione dell’assicurato deve essere in-
terrotto prima del termine, l’ufficio AI comunica al datore di lavoro il numero di giorni che danno ancora diritto all’asse- gno e l’importo di quest’ultimo e invia immediatamente una copia della comunicazione all’UCC.
41. Indennità per sopperire all’aumento dei contributi
5038 Se, entro tre anni dal collocamento, l’assicurato ridiventa
1/17 incapace al lavoro, al datore di lavoro può essere concessa retroattivamente un’indennità fissata in funzione delle di- mensioni dell’azienda, sempre che nel periodo in questione di assenza per malattia, l’assicurato percepisca prestazioni di un’assicurazione d’indennità giornaliera o continui a rice- vere il salario dal datore di lavoro. L’indennità può essere
concessa soltanto se il datore di lavoro ha stipulato un’as- sicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o se paga i contributi della previdenza professionale obbligatoria (in caso di rendita) e sussiste dunque il rischio di un au- mento dei premi o dei contributi. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona rimane presso lo stesso datore di lavoro ma cambia posto all’interno dell’azienda, a condizione che l’attività sia adeguata.
5039 L’indennità è versata per ogni giorno di assenza. Spetta al
1/18 datore di lavoro comunicare eventuali assenze dell’assicu- rato e dimostrare l’incapacità al lavoro in seguito alla quale è stata richiesta l’indennità.
5040 Soppresso
5041 Soppresso
41.1 Diritto
5042 Il datore di lavoro ha diritto a un’indennità per sopperire
1/17 all’aumento dei contributi se
– nei tre anni successivi al collocamento l’assicurato ridi- venta incapace al lavoro per ragioni di salute e
– l’assicurato è assente per oltre 15 giorni l’anno.
Sono considerati giorni di assenza soltanto i giorni di inca- pacità al lavoro completa.
41.2 Entità delle prestazioni
5043 L’indennità è versata per ogni giorno di assenza.
– L’importo forfetario giornaliero dipende dalle dimensioni dell’azienda;
– l’importo giornaliero ammonta a 48 franchi per aziende con al massimo 50 collaboratori e a 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori;
– l’indennità è versata la prima volta al più presto un anno dopo l’inizio del rapporto di lavoro e in seguito ogni sei mesi;
– se il rapporto di lavoro termina prima di questa sca- denza, il conteggio può essere anticipato;
– l’indennità è versata direttamente al datore di lavoro dall’UCC.
42. Aiuto in capitale
42.1 Concetto
6001 Per “aiuto in capitale” s’intendono le prestazioni in denaro
senza obbligo di rimborso, i prestiti con o senza interesse e le prestazioni di garanzia assegnati all’assicurato per av- viare, riprendere o ampliare un’attività indipendente e per finanziare i cambiamenti aziendali necessari a causa dell’invalidità, inclusa la locazione di impianti aziendali.
6002 Per considerare indipendente un’attività lucrativa devono
essere adempiute le condizioni di diritto che l’AVS prevede per il riconoscimento di un lavoratore indipendente (v. art. 17 segg. OAVS). Non è quindi un’attività lucrativa indipendente la collaborazione nell’azienda del coniuge, in una società a garanzia limitata o in una cooperativa. In casi dubbi occorre informarsi presso la cassa di compensazione competente.
42.2 Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausi-
liari
6003 Gli attrezzi da lavoro, le attrezzature supplementari, gli
adeguamenti di apparecchi e di macchine necessari a
compensare una funzione fisica non sono finanziati con l’aiuto in capitale, ma con la consegna di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21 LAI. Ad esempio un apparec- chio di mungitura fornito sotto forma di prestito ammortiz- zabile a un contadino colpito da invalidità fisica è conside- rato come mezzo ausiliario ai sensi dell’articolo 21 e non come aiuto in capitale giusta l’articolo 18d LAI.
42.3 Diritto
(art. 7 cpv. 1 OAI)
6004 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulati-
1/18 vamente:
– l’assicurato è colpito da un’invalidità che rende impossi- bile o inesigibile l’esercizio dell’attività lucrativa salariata oppure ostacola notevolmente la precedente attività lu- crativa indipendente (v. sentenza del TF 9C_644/2009 del 15 ottobre 2009, consid. 3.3);
– l’assicurato deve essere oggettivamente e soggettiva- mente idoneo all’integrazione;
– l’assicurato deve avere le conoscenze professionali e le qualità caratteriali (competenze personali e sociali) ne- cessarie all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente;
– l’assicurato deve essere domiciliato in Svizzera;
– il provvedimento d’integrazione volto a permettere l’avvio di un’attività lucrativa indipendente deve essere semplice e adeguato;
– lo stato di salute e le prospettive economiche devono ga- rantire un’integrazione duratura e sufficiente all’esistenza dell’assicurato (RCC 1972 pag. 341); quest’ultima condi- zione è adempiuta quando l’aiuto in capitale consente, a lungo termine, all’assicurato di ricavare dall’attività lucra- tiva indipendente un reddito lordo pari almeno alla media fra l’ammontare minimo e massimo della rendita sem-
plice di vecchiaia, esclusa qualsiasi altra rendita even- tualmente percepita dall’assicurato (RCC 1979 pag. 497);
– l’aiuto in capitale previsto contribuisce a garantire a lungo termine un finanziamento sufficiente e adeguato;
– l’assicurato deve essere un lavoratore indipendente che a causa dell’invalidità è costretto a trasformare la sua azienda (VSI 2002 pag. 185).
6005 Soppresso e parzialmente integrato nel N. 6004
6006 L’assicurato che dopo un provvedimento professionale
dell’AI avvia un’attività lucrativa indipendente sebbene sia esigibile un’attività dipendente non ha diritto di regola a un aiuto in capitale.
6007 Agli assicurati che prima dell’invalidità esercitavano un’atti-
vità lucrativa dipendente va accordato un aiuto in capitale per avviare un’attività lucrativa indipendente se in conside- razione dell’invalidità essa è manifestamente più semplice ed adeguata allo scopo della riformazione in una profes- sione da esercitarsi quale salariato (VSI 1999 pag. 131).
6008 L’aiuto in capitale non può essere accordato per provvedi-
menti non connessi all’invalidità come ad esempio le ri- strutturazioni, le razionalizzazioni o gli ampliamenti dell’azienda (RCC 1972 pag. 691 e RCC 1976 pag. 97).
42.4 Generi di prestazioni
42.4.1 Prestazioni in denaro senza obbligo di rim-
borso
6009 Le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso pos-
sono essere assegnate se appaiono indicate in base alle condizioni finanziarie del singolo caso.
6010 La condizione per non richiedere il rimborso delle presta-
zioni in denaro è che l’attività lucrativa indipendente sia esercitata per una durata minima stabilita dall’ufficio AI. I criteri determinanti a tal fine sono in particolare l’ammon- tare delle prestazioni e la durata dell’obiettivo al quale sono destinate. In linea di principio le prestazioni sono concesse al massimo fino al momento in cui l’assicurato raggiunge l’età pensionabile.
42.4.2 Prestiti
6011 Soppresso
6012 I prestiti sono di regola a interesse. In casi eccezionali si
5/17 può rinunciare agli interessi, se dall’assicurato si può esi- gere la restituzione della prestazione ma non è opportuno imporgli un onere finanziario supplementare. Si può anche concedere una combinazione di prestiti con e senza inte- resse o rinviare, al massimo di due anni, la riscossione de- gli interessi durante la fase di avviamento dell’azienda.
6013 Gli interessi devono essere pagati annualmente. L’UCC di
5/17 Ginevra comunica all’assicurato il loro ammontare nonché il luogo e il termine di pagamento. Il tasso di interesse è attualmente del 2 per cento ed è sta- bilito in base ai prestiti solitamente accordati dall’Ammini- strazione federale delle finanze. È un interesse fisso valido per tutta la durata di ammortamento.
6014 La durata di ammortamento è stabilita in base alle condi-
zioni economiche del singolo caso, ma termina in linea di massima al raggiungimento dell’età pensionabile e non può assolutamente oltrepassare il momento in cui l’obiettivo al quale il prestito era destinato viene meno (ad es. durata di sfruttamento di una macchina).
42.4.3 Impianti aziendali
6015 La consegna di attrezzature aziendali avviene sotto forma
di prestito e soltanto se la prestazione in denaro senza ob- bligo di rimborso non può essere presa in considerazione e se gli interessi e l’ammortamento dei prestiti non sono esi- gibili dall’assicurato. Un’altra premessa per la fornitura de- gli impianti aziendali è che l’ufficio AI possa trarne profitto quando l’assicurato non soddisfa più le condizioni per il loro utilizzo.
6016 Gli impianti aziendali rimangono di proprietà dell’AI e non
possono essere lasciati all’utilizzo di terzi. Le spese di fun- zionamento, manutenzione, riparazione e rinnovo ed even- tuali premi assicurativi non vanno a carico dell’AI.
42.4.4 Prestazioni di garanzia
6017 Le prestazioni di garanzia servono ad assicurare, al posto
di una cauzione, eventuali crediti successivi di terzi e de- vono essere direttamente connesse all’avvio, la ripresa o l’ampliamento di un’attività lucrativa indipendente.
6018 Le prestazioni di garanzia sono da prendere in considera-
zione specie nei casi in cui sono più adeguate allo scopo ri- spetto ad altre forme di aiuto in capitale o nei casi in cui sono l’unico mezzo necessario per giustificare un’attività lu- crativa indipendente.
42.5 Entità delle prestazioni
6019 Il genere e l’ammontare dell’aiuto in capitale dipendono dai
mezzi propri dell’assicurato e dalle necessità dell’azienda, considerando le spese causate dall’invalidità e la possibilità o l’esigibilità del rimborso. Le prestazioni di terzi come gli aiuti agli investimenti da parte di Confederazione e Can- tone cui hanno diritto anche le persone non invalide de- vono essere dedotte prima di accertare il fabbisogno finan- ziario determinante per stabilire l’aiuto in capitale.
6020 Possono essere concesse prestazioni in denaro senza ob-
bligo di rimborso per un massimo di 15 000 franchi.
6021 In genere possono essere versati aiuti in capitale per un
massimo di 100 000 franchi.
6022 A dipendenza del caso l’aiuto in capitale può essere di un
unico o di più generi combinati. Determinante è l’adegua- tezza economica.
42.6 Obblighi
6023 La concessione dell’aiuto in capitale è subordinata ai se-
guenti obblighi:
– l’aiuto in capitale deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni e non può essere ceduto;
– deve essere tenuta una contabilità regolare ed adeguata all’azienda;
– il conto d’esercizio e il bilancio devono essere trasmessi spontaneamente all’ufficio AI tutti gli anni;
– all’ufficio AI o a un organo da esso designato deve es- sere concesso, su richiesta, di prendere visione della ge- stione degli affari;
– le rate d’ammortamento vanno versate puntualmente e senza attendere sollecitazioni sul conto dell’UCC di Gi- nevra (PC 17-226075-6);
– gli interessi devono essere versati all’UCC di Ginevra en- tro il termine da esso stabilito;
– l’intenzione di vendere gli impianti aziendali acquisiti con i fondi dell’AI deve essere segnalata preventivamente all’ufficio AI;
– gli eventi che mettono in pericolo il proseguimento dell’attività aziendale vanno segnalati immediatamente all’ufficio AI.
6024 La concessione di un aiuto in capitale destinato alla costru-
zione, alla ristrutturazione o all’acquisto di un immobile può essere subordinata all’iscrizione di un’ipoteca a favore dell’AI. Le relative spese vanno a carico dell’assicurato.
42.7 Procedura
42.7.1 Accertamento
6025 L’accertamento è effettuato dall’ufficio AI. La domanda
5/17 deve essere chiara e motivata in modo dettagliato. Per chiarire le componenti economiche e finanziarie della previ- sta attività lucrativa indipendente la domanda deve essere esaminata da uno specialista interno o esterno. Nell’Alle- gato VII è disponibile una lista di controllo per agevolare la redazione del rapporto.
6026 Soppresso
6027 Soppresso
6027.1 Soppresso
42.7.2 Decisione
6028 La decisione deve descrivere in modo particolareggiato
l’oggetto e l’obiettivo dell’aiuto in capitale e indicare le mo- dalità di pagamento e di rimborso nonché il tasso di inte- resse dei prestiti. Vanno precisati anche gli obblighi (v. N. 6023) ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto in capitale.
42.7.3 Pagamento
6029 L’importo è versato dall’UCC direttamente all’assicurato o a
un terzo.
6030 Se l’aiuto in capitale è utilizzato per il risarcimento di pre-
stazioni di terzi (ad es. fornitura di merci e impianti, fabbri- cazione di installazioni), i pagamenti vengono destinati di- rettamente ai creditori previo invio delle fatture oppure di- rettamente all’assicurato dietro presentazione delle rice- vute.
42.7.4 Sorveglianza
6031 L’ufficio AI deve sorvegliare adeguatamente l’adempimento
degli obblighi fino alla fine del periodo di ammortamento o fino alla scadenza dell’aiuto in capitale. Questo implica in particolare un controllo annuo dell’andamento degli affari, i cui risultati devono essere fissati per iscritto dall’ufficio AI, e il rispetto degli accordi di rimborso. Quando l’UCC segnala che un assicurato è in ritardo quanto al rimborso, bisogna procedere immediatamente ad una verifica.
6032 L’UCC sorveglia il pagamento degli acconti e degli inte-
ressi. In caso di irregolarità, informa senza indugio l’ufficio AI.
6033 Se la situazione personale o economica dell’assicurato è
5/17 cambiata, l’ufficio AI può adeguare le modalità di rimborso o il tasso d’interesse.
42.7.5 Richiesta di rimborso
6034 Se l’assicurato cessa di esercitare l’attività lucrativa indi-
5/17 pendente prima della fine della durata minima stabilita o non adempie agli obblighi contenuti nella decisione, l’ufficio AI deve avviare senza indugio una procedura di diffida con un termine di riflessione conformemente al N. 1009. Se en-
tro il termine stabilito l’assicurato non ritorna sulla sua deci- sione, l’ufficio AI deve esigere il rimborso dell’aiuto in capi- tale conformemente ai numeri marginali seguenti.
6035 Se si richiede il rimborso di una prestazione in denaro
senza obbligo di rimborso, va rimborsato l’intero importo.
6036 Se si richiede il rimborso di un prestito, la persona debitrice
deve rimborsare l’importo rimanente del prestito e gli inte- ressi maturati.
6037 Giusta l’articolo 25 capoverso 1 LPGA, si può rinunciare
parzialmente o totalmente ad esigere il rimborso di un aiuto in capitale.
6038 In ogni caso l’ufficio AI deve esigere il rimborso mediante
decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto (v. art. 25 cpv. 2 LPGA). Per conoscenza del fatto s’intende il momento in cui l’ufficio AI, prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto accorgersi che vi erano i presupposti per il rim- borso.
6039 Incombe all’ufficio AI esigere il rimborso degli importi dovuti
e, se del caso, avviare una procedura di esecuzione ai sensi della LEF.
6a Parte: Rimborso delle spese ai fornitori di presta- zioni
43. Principio
7001 Gli uffici AI, o i loro servizi di gestione dei contratti, conclu-
1/19 dono con i fornitori di prestazioni convenzioni per il rim- borso di provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI non- ché agli articoli 69 e 78 capoverso 3 OAI (art. 41 cpv. 1 lett. l OAI).
44. Fornitori di prestazioni
7002 Per fornitori di prestazioni si intendono le istituzioni (o parti
1/19 di istituzioni) e gli operatori che attuano provvedimenti di reinserimento, d’accertamento e professionali ai sensi degli articoli 14a–18 LAI nonché degli articoli 69 e 78 capo- verso 3 OAI. Possono offrire inoltre anche alloggi (inter- nato), un accompagnamento residenziale oppure un ac- compagnamento al percorso formativo.
7003 Un fornitore di prestazioni può proporre una convenzione,
1/19 se offre provvedimenti d’integrazione. Le proposte sono esaminate dall’ufficio AI. La conclusione di una conven- zione non costituisce un diritto dei fornitori di prestazioni.
45. Convenzione (contratto di prestazioni)
7004 La convenzione (il contratto di prestazioni) disciplina in
1/19 primo luogo il rapporto tra l’ufficio AI e il fornitore di presta- zioni e può essere corredata di condizioni contrattuali ge- nerali. Se queste vengono adeguate, i partner contrattuali devono confermare per iscritto di averne preso atto. La convenzione (il contratto di prestazioni) o le condizioni contrattuali generali devono contemplare almeno i punti se- guenti:
partner contrattuali;
basi giuridiche;
mandato;
tipo, contenuto, posizioni tariffali e prezzo delle pre- stazioni;
obiettivi di prestazione e di risultato;
prescrizioni per la garanzia della qualità;
disposizioni in merito alla responsabilità civile e alla copertura in caso d’infortunio; in conformità a la raccomandazione della commis- sione ad hoc Danni LAINF n. 01/2007 del 03 giugno
2019 sugli impieghi e i lavori a titolo di prova degli uf-
fici AI, degli assicuratori LAINF e dell’aiuto sociale, di- sponibile solamente in tedesco e in francese
diritti e obblighi delle parti;
modalità di conteggio e di pagamento;
disposizioni in merito all’IVA (inclusa/esclusa);
modalità di disdetta o di modifica della convenzione;
procedura in caso di controversie;
prescrizioni in merito alla protezione dei dati.
46. Rimborso delle spese
7005 Il rimborso delle spese è effettuato mediante importo forfet-
1/19 tario per singolo caso o in base a tariffe mensili, settima- nali, giornaliere oppure orarie. Nell’ultimo caso deve essere chiaramente definito quali prestazioni possono essere fat- turate (preparazione e attività successive, tragitto ecc.).
7006 In caso di misure organizzate a livello interinstituzionale, gli
1/19 uffici AI garantiscono una corretta e trasparente ripartizione dei costi tra i finanziatori coinvolti.
47. Garanzia della qualità e valutazione dell’efficacia
7007 I fornitori di prestazioni sono in possesso di tutte le autoriz-
1/19 zazioni necessarie, che sono determinanti e richieste per l’esercizio della loro attività.
7008 Gli uffici AI conducono periodicamente con i fornitori di pre-
1/19 stazioni colloqui di garanzia della qualità o di analisi e do-
cumentano in maniera trasparente l’assunzione delle pro- prie responsabilità presentando annualmente all’UFAS un rapporto strutturato in modo uniforme sulle analisi. L’UFAS fornisce preventivamente agli uffici AI un modello di rap- porto e un’analisi delle prestazioni fatturate
7009 Gli uffici AI assicurano la valutazione dell’efficacia (repor-
1/19 ting e controlling) dei fornitori e delle prestazioni che hanno fornito. I relativi processi sono illustrati nel SCI degli uf- fici AI. L’adeguatezza dei processi è verificata nel quadro di un processo di miglioramento costante
7010 Se del caso, gli uffici AI sottopongono all’UFAS tutti i docu-
1/19 menti e le informazioni disponibili sui singoli fornitori di pre- stazioni; in particolare possono presentare tutte le basi di calcolo per i prezzi dei servizi proposti
48. Scambio di informazioni
7011 Gli uffici AI si scambiano informazioni sui contratti di pre-
1/19 stazioni e sulle prestazioni esistenti attraverso una piatta- forma informatica comune, accessibile a tutti gli uffici AI. L’UCC e l’UFAS dispongono di diritti di consultazione illimi- tati per la piattaforma.
7a Parte: Entrata in vigore
8001 La presente circolare entra in vigore il 1°gennaio 2014.
Allegato I
Convenzione per il lavoro a titolo di prova
x—con indennità giornaliera AI --x /
x—con rendita AI--x
Modello
Azienda acquisitrice «Azienda», «Via», «NPA», «Luogo»
- Responsabile «Nome» «Cognome», «Funzione», n. di tel. «…»
Persona assicurata «Sig.ra / Sig.» «Nome» «Cognome», «Via», «NPA», «Luogo» n. di tel. «…», n. d’assicurato «n. AVS»
Ufficio AI Ufficio AI «Luogo», «Via», «NPA», «Località»
- Responsabile «Nome» «Cognome», «Funzione», n. di tel. «…»
1. Contesto
… Breve descrizione della situazione
… Eventualmente breve descrizione della capacità al lavoro teorica dal punto di vista medico
2. Obiettivo del lavoro a titolo di prova
L’obiettivo del lavoro a titolo di prova è di valutare la resistenza e le capacità ne- cessarie all’integrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro primario. Si per- seguono gli obiettivi individuali seguenti:
-…
-…
- … Eventualmente aumento della presenza e/o del rendimento
3. Compiti e attività
Il signor / La signora x—Cognome e nome --x lavora nell’ambito x—descrizione sommaria dell’ambito professionale --x. Il signor / La signora si occupa di x— tipo di attività--x. Svolgerà prevalentemente i compiti seguenti:
x—descrizione dei compiti --x
x—descrizione dei compiti --x
4. Inizio, durata e termine
Il lavoro a titolo di prova inizia il x--data--x e termina il x--data--x.
Previo accordo tra le parti, la presente convenzione di lavoro a titolo di prova può essere disdetta anticipatamente qualora, ad esempio, l’obiettivo fissato ab- bia potuto essere raggiunto più rapidamente del previsto o qualora si ritenga che questo non possa essere raggiunto.
5. Grado di occupazione e orario di lavoro
In un primo tempo, il signor / la signora x—Cognome e nome --x lavora di re- gola al/all’ x—grado di occupazione --x nell’ambito x— descrizione sommaria dell’ambito professionale--x.
Gli orari di lavoro sono rispettivamente x— dal lunedì al venerdì --x x—giorno della settimana--x x--mattino--x x—pomeriggio--x x—orario di lavoro--x.
Se l’obiettivo è l’aumento del grado di occupazione, la pianificazione deve es- sere maggiormente dettagliata, p. es. come segue:
Mese di gennaio x giorni di lavoro a x ore (%)
Mese di febbraio x giorni di lavoro a x ore (%)
I cambiamenti relativi al grado di occupazione sono discussi tra le parti.
Il signor / La signora x—Cognome e nome --x compila un modulo di presenza.
6. Basi giuridiche
Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Tuttavia, le disposizioni del diritto del contratto di lavoro, per esempio diligenza e fedeltà, e le direttive e istruzioni di cui all’articolo 18a capo- verso 3 lettere a–k LAI sono applicabili per analogia.
Il lavoro a titolo di prova può portare a un’assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda d’impiego (denominata in seguito «azienda acquisitrice»). Tut- tavia, non esiste alcun diritto ad una tale assunzione.
7. Indennità giornaliere / rendita
Durante il lavoro a titolo di prova, l’ufficio AI assume il versamento della rendita, se percepita al momento dell’inizio del provvedimento, e/o delle indennità gior- naliere. L’azienda acquisitrice non versa alcun compenso all’assicurato.
8. Copertura assicurativa in caso di infortunio
Gli assicurati che lavorano a titolo di prova sono coperti dall’assicurazione con- tro gli infortuni obbligatoria a carico dell’azienda acquisitrice. Quest’ultima de-ve chiarire direttamente con lui tutte le questioni specifiche concernenti l’assicura- zione contro gli infortuni obbligatoria.
9. Compiti e responsabilità degli assicurati
L’assicurato rispetta le istruzioni dell’azienda acquisitrice.
Qualora non possa recarsi al lavoro, l’assicurato informa immediata- mente l’azienda acquisitrice.
10. Compiti e responsabilità dei responsabili dell’integrazione negli uf-
fici AI
Accompagnamento del provvedimento (a beneficio dell’assicurato e dell’azienda acquisitrice), cura di contatti regolari
Coordinamento dei colloqui / valutazione
Redazione dei verbali In caso di coaching professionale esterno:
- L’accompagnamento da parte del job coach esterno xx Nome, cognome, indirizzo, n. di tel. xx è fornito di comune accordo con l’ufficio AI.
11. Compiti e responsabilità dell’azienda acquisitrice
L’azienda acquisitrice fornisce un posto di lavoro e verifica che l’assicu- rato benefici di un’introduzione, di istruzioni e di un accompagnamento adeguati.
In caso di assenze di più di una settimana, l’azienda acquisitrice informa l’ufficio AI.
In funzione della durata del lavoro a titolo di prova, al termine del provve- dimento l’azienda acquisitrice redige un certificato di lavoro o un’attesta- zione di lavoro.
12. Valutazione
Il lavoro a titolo di prova è valutato. Di regola, i punti seguenti sono discussi nel corso di un colloquio:
Presenza durante il lavoro a titolo di prova
Rendimento
Evoluzione durante il lavoro a titolo di prova
Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente conven- zione.
13. Obbligo d’informazione reciproca
Le parti hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente qualora le condizioni es- senziali siano cambiate o qualora sorgano difficoltà durante il lavoro a titolo di prova.
x--Luogo e data--x
Nome dell’azienda ac- Nome dell’assicurato Nome del case manager quisitrice dell’ufficio AI