Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

amtliche Bewertung

Rubrum

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d) Strafrechtliche Berufungen

15 – Coazione sessuale. Ammissibilità dell’appello dell’accusatore privato qualora l’azione sia stata rinviata al foro ci- vile (consid.1.2). – Il risarcimento delle spese sostenute per il patrocinio nel- la procedura penale va richiesto nel procedimento stesso, altrimenti la pretesa decade (consid. 15). – Pretese a titolo di ripetibili vanno esaminate unicamente sotto l’ottica degli artt. 429 segg. CPP e non possono costituire (anche) un danno materiale (consid. 16). – L’art. 126 cpv. 2 CPP ha introdotto una novità rispetto al vecchio art. 38 LAV abrogato: l’obbligo, a certe condizio- ni, di rinviare l’azione dell’accusatore privato al foro civi- le. Per una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP occorre una motivazione sufficiente dell’azione civi- le ai sensi dell’art. 123 CPP (consid. 17).

– Sexuelle Nötigung. Zulässigkeit der Berufung des Privatklägers, dessen Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen wurde (Erw.1.2). – Die Entschädigung der im Strafverfahren entstandenen Anwaltskosten muss in demselben verlangt werden, ansonsten der Anspruch verwirkt (Erw. 15). – Ansprüche auf Parteientschädigung sind einzig unter den Voraussetzungen von Art. 429 ff. StPO zu prüfen und kön- nen nicht (zusätzlich) einen Schaden darstellen (Erw.16). – Art. 126 Abs. 2 StPO führt gegenüber dem alten aufgehobenen Art. 38 OHG eine Neuerung ein: Das Gericht muss unter gewissen Voraussetzungen die Zivilklage auf den Zivilweg verweisen. Für einen Grundsatzentscheid im Sinne von Art. 126 Abs. 3 StPO muss die Zivilklage im Sin- ne von Art. 123 StPO genügend begründet und beziffert sein (Erw.17).

Dai considerandi:

1.2 Mentre nel Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 fu ancora sostenuto che l’appello sarebbe possibile soltanto se il tribunale di primo grado avrebbe statuito almeno sul principio delle pretese civili (art. 126 CPP) e che qualora queste ultime fossero state rinviate al foro civile,

PKG 2013 15 l’appello non sarebbe ammesso (FF 2006 989 pag. 1216 all’ultimo capoverso ad art. 406 del disegno; cfr. Niklaus Ruckstuhl/ Volker Dittmann/ Jörg Arnold, Strafprozessrecht, Zurigo/ Basilea/ Ginevra 2011, n. 418), con la dottrina maggioritaria va invece seguito l’avviso contrario (vedi ad esempio Maria Galliani Godenzi/ Luca Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario [in seguito: Commentario CPP], Zurigo/ San Gallo 2010, n. 13 ad art. 126 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, Zurigo/ San Gallo 2009 [in seguito: Praxiskommentar], n. 11 ad art. 126 CPP; Annette Dolge, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011 [in seguito: Basler Kommentar], n. 63 ad art. 126 CPP; Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/ Basilea/ Ginevra 2010, n. 13 ad art. 126 CPP). In effetti, come precisa a ragione Niklaus Schmid, volendo seguire la soluzione descritta nel Messaggio, ad esempio in caso di proscioglimento l’accusatore privato sarebbe costretto a presentare un appello contro la decisione di merito (proscioglimento) e oltre a questo un reclamo contro la decisione di rinvio al foro civile. Vi sarebbe così una biforcazione delle vie di ricorso poco sensata, il che non può essere la soluzione voluta dal legislatore. Inoltre va precisato che la decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile va resa dal giudice nella forma della sentenza, come ricordano giustamente Maria Galliani Godenzi e Luca Marcellini nel Commentario CPP. L’ammissibilità dell’appello corrisponde inoltre pure alla soluzione prevista in precedenza dalla LGP (vedi art. 133 cpv. 1 e 2 LGP). Anche contro una semplice decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile deve dunque essere proponibile l’appello ai sensi degli artt. 398 segg. CPP risp. nella fattispecie l’appello incidentale ai sensi dell’art. 401 CPP. Per l’esame dello stesso però va osservato l’art. 398 cpv. 5 CPP (vedi il consid. 2.2 segg. infra).

15. Nella misura in cui Y. – tramite la sua patrocinatrice, l’avv. Chiarella Rei-Ferrari – chiede il risarcimento delle spese sostenute per il patrocinio nel procedimento retto dal CPP va precisato innanzitutto che la dottrina maggioritaria ritiene che le disposizioni del titolo decimo del CPP sulle spese procedurali, le indennità e la riparazione del torto morale (artt. 416– 436 CPP) disciplinino di principio gli obblighi di pagamento delle spese e delle ripetibili in modo esaustivo, sia per lo stato che per i partecipanti privati al procedimento (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/ San Gallo 2009 [in seguito: Handbuch], n. 1760; Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, n. 8 segg. delle osservazioni preliminari agli artt. 416– 436 CPP). L’art. 487 cpv. 4 AP-CPP (Avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna 2001) lo prevedeva ancora espressamente, recitando: «le pretese di indennizzo e di riparazione morale delle parti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni

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e delle controparti sono riconosciute soltanto conformemente alle disposizioni seguenti». Il fatto che questa disposizione – come diversi altri articoli enuncianti principi generali – non sia stata ripresa nel CPP non significa che il legislatore abbia deciso diversamente; anzi, la regola resta applicabile anche se la legge tace a suo proposito (Niklaus Schmid, loc. cit., con rinvii e casuistica; vedi anche il Messaggio, FF 2006 989 pag. 1227 con degli indizi nel senso descritto). In altre parole l’indennità a titolo di ripetibili deve essere richiesta nel procedimento penale, altrimenti la pretesa decade (perenzione del credito). Ciò significa che l’accusatrice privata può chiedere un’indennità a titolo di ripetibili nell’ambito del procedimento, ma non può né fare valere la stessa pretesa quale danno materiale, né tantomeno proporla sotto entrambi i titoli come pare aver fatto la patrocinatrice di Y. Questo equivarrebbe nel risultato ad un duplice esercizio del suo diritto, il che è manifestamente inammissibile. A titolo meramente indicativo sia menzionato ancora che il Tribunale federale aveva già stabilito prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP – tenendosi in grandi linee alla dottrina maggioritaria (vedi per i dettagli innanzitutto l’articolo di Peter Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in Recht 1994 pagg. 189 segg.) – sotto quali titoli giuridici un danneggiato può far valere delle spese sostenute per il patrocinio. Tenor la costante giurisprudenza della massima Corte, infatti, le spese connesse all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo costituiscono un elemento del danno soltanto nella misura in cui non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale, ormai sostituita da quella federale (DTF 117 II 394 consid. 3 con rinvio alla DTF 117 II 101 [vedi in particolare i consid. 3 e 5 con numerosi rinvii] che a sua volta rimanda alla DTF 97 II 259 consid. III. 5 che costituisce la base di tale giurisprudenza). Questo principio deve valere, secondo le citate sentenze, a maggior ragione per le spese sorte in altro procedimento, ad esempio quello penale. Se in quest’ultimo vi è la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese, esse non possono più essere fatte valere nell’ambito di una successiva azione per responsabilità civile. Da questa giurisprudenza si

può senz’altro desumere che le spese relative all’intervento di un avvocato avvenuto nell’ambito e nel corso del processo vanno semmai rimborsate – a fortiori – a titolo di ripetibili secondo il diritto processuale applicabile, ovvero nell’occorrenza gli artt. 429 segg. CPP. Considerato infine che nell’occorrenza l’appellante incidentale non fa valere delle spese connesse all’intervento della patrocinatrice avv. Chiarella Rei-Ferrari in precedenza all’apertura del procedimento o che comunque non sarebbero coperte dal risarcimento a titolo di ripetibili giusta gli artt. 429 segg. CPP, va confermato ancor più decisamente che la pretesa di CHF 10 000.– non può essere interpretata quale pretesa di danno materiale ai sensi del diritto civile.

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16. Visto quanto precede nel caso in giudizio le pretese a titolo di ripetibili di Y. nei confronti dell’imputato vanno esaminate unicamente sotto l’ottica degli artt. 429 segg. CPP (vedi il consid. 23 infra) e non possono costituire (anche) un danno materiale. Di conseguenza, se l’accusatrice privata dovesse aver fatto valere le spese di patrocinio sotto forma di danno, chiedendo allo stesso tempo una congrua indennità a titolo di ripetibili, l’azione civile sarebbe apparsa infondata e andrebbe respinta. Qualora dovesse esserci una procedura in foro civile, il giudice civile dovrà tener conto di questa circostanza. Nella presente sentenza invece nel merito resta da giudicare ormai soltanto la richiesta di una decisione di principio sul risarcimento del danno riguardo ai fatti per cui l’imputato è condannato (vedi il cpv. 2 del petito principale dell’appello incidentale, act. 07). Dovrebbe intanto essere preso nota del fatto che l’appellante incidentale ha accettato il rinvio al foro civile «per ogni ulteriore pretesa» (cpv. 3 del petito principale), benché non sia per niente chiaro di che pretesa si tratti, l’appellante incidentale non precisandolo in nessun modo, il che rende detta frase completamente superflua.

17. Con l’entrata in vigore del nuovo CPP sono stati abrogati diversi articoli della LAV, fra cui segnatamente l’art. 38 LAV citato dall’appellante incidentale. Al loro posto sono stati adottati gli artt. 122 segg. CPP, specie l’art. 126 CPP (cfr. Niklaus Schmid, Handbuch, n. 714 e 716).

17.1 La legge vigente, all’art. 126 CPP, parte innanzitutto dal principio tenor il quale di regola e nel limite del possibile il giudice penale debba sempre pronunciarsi sull’azione civile promossa in via adesiva (cpv. 1), sia che la accolga o che la respinga. Qualora ciò non dovesse essere possibile, con i cpv. 2, 3 e 4 il legislatore ha messo a disposizione diversi strumenti alternativi al giudice penale. Sotto certe condizioni egli può – e deve, come sarà dimostrato nel seguito – rinviare l’azione civile al foro civile (cpv. 2), può limitarsi a pronunciare una decisione di principio sulle pretese civili (cpv. 3) oppure, qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime ai sensi dell’art. 116 CPP, può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali e delegare a chi dirige il procedimento di decidere in seguito sull’azione civile quale giudice unico (cpv. 4). In merito all’eccezione del rinvio al foro civile giusta il cpv. 2, la soluzione prevista dall’art. 126 CPP corrisponde dunque in grandi linee a quella della LAV (art. 9 vLAV del 1991, identico all’art. 38 LAV del 2007 abrogato; vedi per il tutto Annette Dolge, op. cit., n. 1 seg. ad art. 126 CPP; per un esempio di giurisprudenza basata sul vecchio diritto e l’interpretazione dello stesso vedi la sentenza SB 05 8 del 22 giugno 2005 della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, consid. 7 segg.).

17.2 L’art. 126 cpv. 2 CPP prevede ormai espressamente il rinvio obbligatorio al foro civile fra l’altro nei casi in cui, tenor la lett. b di detta dispo-

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sizione, l’azione civile promossa in via adesiva non è sufficientemente quantificata o motivata. Con questo il CPP impedisce – a favore dell’accusatore privato – che in caso di motivazione inaccurata dell’azione civile quest’ultima venga respinta analogamente ai principi del diritto processuale civile e che da questa circostanza per la persona lesa risulti una perdita di diritti (cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 126 CPP; Annette Dolge, op. cit., n. 13 ad art. 123 CPP e n. 16 ad art. 126 CPP). In caso di motivazione insufficiente quindi il giudice deve imperativamente rinviare l’azione adesiva al foro civile, senza dover verificare ancora se ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP andrebbe pronunciata una decisione di principio sull’azione civile. Viceversa inoltre sempre quando le condizioni di cui ai cpv. 1, 3 e 4 non sono riunite il giudice penale deve rinviare la causa al foro civile (Annette Dolge, op. cit., n. 32 ad art. 126 CPP). In questo senso l’art. 126 cpv. 2 CPP ha introdotto una novità rispetto all’art. 38 LAV abrogato, vale a dire l’obbligo, a certe condizioni, di rinviare l’azione dell’accusatore privato al foro civile. Nella sentenza citata dall’appellante incidentale (DTF 122 IV 37, vedi in primo luogo il consid. 2.c) il Tribunale federale non ha dunque né dovuto né potuto esprimersi su un simile rinvio obbligatorio e sui suoi presupposti, non essendo prevista una tale soluzione nel vecchio diritto. Nel caso in giudizio quindi l’accusatrice privata non può dedurre nulla a suo favore dalla citata sentenza della massima Corte.

17.3 Una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP presuppone quindi necessariamente una motivazione sufficiente dell’azione civile ai sensi dell’art. 123 CPP, laddove questa è possibile. Una tale decisione può inoltre avvenire soltanto se il giudizio completo delle pretese civili comporterebbe un onere sproporzionato, altrimenti va presa una decisione nel merito. Ciò è innanzitutto il caso qualora siano necessari degli accertamenti complessi della fattispecie, ad esempio delle elaborate perizie mediche (cfr. Viktor Lieber, op. cit., n. 15 ad art. 126 CPP). Il giudizio sulle pretese civili infatti non può intralciare eccessivamente il proseguimento del procedimento penale. Un altro caso classico che porta ad una decisione di principio sul risarcimento del danno è quando la lesione, al corpo o alla salute, non è ancora stata guarita integralmente e quindi non è ancora possibile quantificare con precisione l’intero danno. Ciò perché in un tal caso vi sono tutti gli elementi necessari per confermare di principio il sussistere di un danno e il rispettivo obbligo di risarcirlo, ma non è ancora possibile stabilirne l’importo esatto. Per la vittima basterà dunque presentare azione civile e, quando le sarà possibile, quantificare la sua pretesa già confermata di principio dal giudice penale. SK1 11 25 Sentenza del 30 novembre 2012

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(Con sentenza 6B_41/2013 del 25 luglio 2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa sentenza.