4.3
Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso
del 19 aprile 2018
Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC), l'art. 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
ritenuto che per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge, il contributo dei comuni è fondamentale e che, a loro volta, i comuni possono moltiplicare gli sforzi e i risultati concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso in sintonia con gli indirizzi della politica energetica comunale;
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CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente Ordinanza intende prevenire l'inquinamento luminoso. Essa è volta a prevenire in particolare l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria. Valgono a tale scopo le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose", e le " Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.
Art. 2 Campo di applicazione 1 Sono soggetti alla presente Ordinanza i proprietari privati e pubblici di
edifici o impianti e i gestori.
L'Ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione, in particolare:
ai grandi edifici e terrazze;
agli impianti sportivi;
y
ai monumenti e agli edifici storici;
ai parchi e alle infrastrutture per il tempo libero;
alle infrastrutture per i trasporti;
alle strade, ai piazzali e ai posteggi, ai percorsi pedonali e ciclabili, ai portici;
alle insegne pubblicitarie, alle vetrine e agli spazi espositivi.
L'Ordinanza si applica a impianti nuovi e, nel caso di interventi di manutenzione, ampliamento o modifica, a quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. È riservata l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art.
della presente Ordinanza.
Art. 3 Impegno del Comune La Città di Lugano, in collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano
(AIL) SA, si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica, seguendo le evoluzioni della tecnica. A tale scopo, si dota di un piano dell'illuminazione pubblica.
CAPITOLO II Impiego
Art. 4 Principi generali 1 L'illuminazione degli spazi pubblici e privati dev'essere realizzata secondo criteri di efficacia, e di efficienza, sulla base dello stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo laddove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione
in funzione dell'orario.
Per la realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili sono applicabili le indicazioni dell'Agenzia Svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione Svizzera per la luce (SLG).
Art. 5 Casistica 1 1 Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o sky
beamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo.
L'installazione di impianti di illuminazione nelle aree naturali deve avvenire limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno y eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante: le insegne non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti.
Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali o altre situazioni particolari.
CAPITOLO III Procedura
Art. 6 Richieste di autorizzazione 1 Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere
specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.
In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente Ordinanza.
Art. 7 Controlli 1 Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed
intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.
In caso di impianti o situazioni particolarmente molesti, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.
CAPITOLO IV Disposizioni finali
Art. 8 Contravvenzioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa ai sensi degli
art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.--.
Art. 9 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
y Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 1 9 aprile 2018. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 23 aprile e il 23 maggio 2018.
Note
Cpv. 4 modificato dal Municipio con risoluzione dell’11 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 1 8 settembre al 20 ottobre 2025.