Adeguamenti della legge tributaria alla LAID ed al Codice penale svizzero in ambito di prescrizione penale, nonché alla prassi in ambito di trasmissione elettronica di datiPubblicato nel BU n. 57/2016
57/2016 Bollettino ufficiale delle leggi 30 dicembre 528
Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica (dell’8 novembre 2016)
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 14 settembre 2016 n. 7219 del Consiglio di Stato, decreta:
I.
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:
Art. 180 cpv. 2 2La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge
all’autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fi- scali in forma cartacea ed elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione e la distruzione di tali dati.
Art. 193 cpv. 1 e 5 1Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
5Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fi-
scale. Per le imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quin- dici anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
Art. 266 cpv. 4 4L’autorità competente ai sensi dei cpv. 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istrutto-
ria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applica- bili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Art. 267 cpv. 1 lett. a) e b) e cpv. 2 1L’azione penale si prescrive:
a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
b) nel caso di sottrazione consumata d’imposta
in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure
in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è
pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4).
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Art. 269 cpv. 1 1Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa
uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
Art. 270 cpv. 1 1Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un
terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
Art. 272 1L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.
2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è
pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza.
Art. 321 Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, per quan- to esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.
II. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore al 1° gennaio 2017. Bellinzona, 8 novembre 2016 Per il Gran Consiglio Il Presidente: F. Badasci Il Segretario generale: G. Buzzini
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 28 dicembre 2016 n. 237) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini