18.06.2018 Applicazione nuovo art. 49a LT

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell’economia

Divisione delle contribuzioni

Comunicazione della prassi cantonale

Applicazione nuovo art. 49a LT

In seguito all’approvazione della riforma cantonale fiscale e sociale in votazione popolare lo scorso 29 aprile, l’1.1.2018 è entrato in vigore il nuovo art. 49a LT con il quale è stato introdotto nella legislazione tributaria cantonale il cosiddetto “freno all’imposta sulla sostanza”.

Al fine di semplificare la metodologia di calcolo che determina l’eventuale applicazione del disposto, in particolare per quanto riguarda le casistiche con riparti, la Divisione delle contribuzioni ha elaborato un foglio di calcolo specifico (cfr. allegato excel) completato da una serie di esempi pratici (cfr. allegati).

Commento dell’articolo

Art. 49a

Freno all’imposta 1 Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, sulla sostanza su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta. 2 Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a). 2bis Il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta. 3 Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta delle persone fisiche.

Il nuovo art. 49a LT prevede che, su richiesta del contribuente, il cumulo dell’imposta cantonale e comunale sulla sostanza e sul reddito sia ridotto al 60% del reddito imponibile complessivo, ritenuta una redditività minima della sostanza pari ad almeno l’1% della sostanza netta del contribuente. In caso di rendimento insufficiente della sostanza, la differenza tra il provento netto effettivo e il suo rendimento minimo deve essere aggiunta al reddito imponibile. Questo importo rappresenta la base di riferimento per stabilire il 60% del reddito imponibile complessivo del contribuente1. Il reddito imponibile complessivo non può in ogni caso essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta. 1 Nel caso di coniugi con domicili separati, il limite del 60% dev’esser calcolato sulla base dell’insieme degli elementi

di reddito e sostanza della coppia (cfr. TF n.2C_837/2015 del 23 agosto 2016 = StR n. 71/2016, p. 962 ss.).

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Il reddito di riferimento sul quale rapportare l’onere fiscale è il reddito imponibile complessivo (reddito globale), il quale tiene conto degli elementi di reddito e sostanza ovunque posti. Benché oggetto di un’imposta sul reddito speciale e determinata in modo separato dagli altri redditi imposti in via ordinaria (imposta sugli utili immobiliari), nel calcolo del reddito imponibile globale vanno considerati anche gli utili immobiliari realizzati in seguito all’alienazione d’immobili appartenenti alla sostanza commerciale del contribuente. In qualità di proventi da attività lucrativa indipendente, ai fini della presente disposizione anch’essi concorrono, infatti, alla formazione del reddito imponibile complessivo.

Al fine di semplificare il più possibile l’applicazione del disposto, il provento netto della sostanza è definito come la somma dei proventi della sostanza mobiliare e immobiliare, dedotte le spese di amministrazione, di manutenzione e gli interessi passivi.

In caso di applicazione del meccanismo del freno all’imposta sulla sostanza, l’eccedenza d’imposta è computata sull’imposta sulla sostanza e ripartita proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta delle persone fisiche.

Tenuto conto di quanto precede, possono quindi presentarsi i seguenti tre scenari:

Scenari Applicazione della nuova disposizione

Se totale imposta reddito e Nessun’applicazione possibile del disposto. sostanza (Cantone + Comuni) < 60% reddito imponibile Se totale imposta reddito e La disposizione può essere applicata e il contribuente che ne sostanza (Cantone + Comuni) ˃ fa richiesta ottiene, ai fini cantonali e comunali, uno sgravio 60% reddito imponibile e d’imposta sulla sostanza che riduce il suo onere fiscale totale provento netto sostanza ≥ 1% al 60% del proprio reddito imponibile. sostanza netta e reddito imponibile complessivo ≥ 1% sostanza netta Se totale imposta reddito e La disposizione può esser applicata su richiesta del sostanza (Cantone + Comuni) ˃ contribuente ma il reddito imponibile ai fini del calcolo dello 60% reddito imponibile e sgravio sarà maggiorato della differenza esistente tra il provento netto sostanza < 1% rendimento effettivo della sostanza e il rendimento minimo sostanza netta e legale dell’1%. reddito imponibile complessivo ≥ 1% sostanza netta Se totale imposta reddito e La disposizione può essere applicata su richiesta del sostanza (Cantone + Comuni) ˃ contribuente ma il reddito imponibile ai fini del calcolo dello 60% reddito imponibile e sgravio dovrà essere pari all’1% della sostanza netta. provento netto sostanza ≥ 1% sostanza netta e reddito netto complessivo < 1% sostanza netta

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Applicazione dell’art. 49a LT nei casi senza riparto

Nei casi senza riparto, il conteggio non pone particolari problemi poiché a far stato per l’applicazione del freno sono unicamente gli elementi fiscali ticinesi. Un contribuente potrà pertanto richiedere l’applicazione del freno unicamente se il totale delle imposte sul reddito e sulla sostanza dovute in Ticino eccedono il 60% del reddito imponibile in Ticino (ritenuta una redditività minima della sostanza pari all’1% e un reddito imponibile complessivo pari ad almeno l’1 per cento della sostanza netta).

Esempio Contribuente sposato, senza figli, domiciliato a Lugano con un reddito imponibile di 200'000 franchi e una sostanza netta (prima delle deduzioni sociali) di 50 milioni di franchi. Il provento netto della sostanza conseguito dal contribuente è pari a 400’000 franchi.

Nel 2018, le imposte ordinarie (cantonali e comunali) ammontano a 36’054 franchi ai fini dell’imposta sul reddito e a 270’000 franchi ai fini dell’imposta sulla sostanza, per un totale di 306’054 franchi.

La disposizione prevede che le imposte complessive, pari a 306’054 franchi, non possano eccedere il 60% del reddito imponibile complessivo del contribuente. Occorre dunque stabilire il reddito imponibile, considerando un rendimento minimo della sostanza calcolato in base all’1% della sostanza netta del contribuente, che equivale a 500’000 franchi (1% di 50 milioni). La differenza tra il rendimento minimo della sostanza e il provento netto della sostanza effettivamente dichiarato rappresenta l’insufficienza del provento netto della sostanza del contribuente, che deve essere sommato al reddito imponibile. Ne consegue che il reddito imponibile ricalcolato è pari a 300’000 franchi. La disposizione prevede tuttavia che il reddito imponibile complessivo non può in ogni caso essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta. Ne consegue che il reddito imponibile ricalcolato è pari a 500’000 franchi e il suo 60% a 300’000 franchi. Quest’ultimo importo rappresenta la somma totale delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza che il contribuente dovrà versare all’autorità fiscale, in luogo di 306’054 franchi. Grazie all’applicazione del freno all’imposta sulla sostanza, il contribuente potrà dunque beneficiare di un risparmio d’imposta complessivo di 6’054 franchi, pari a circa il 2%.

Calcolo della riduzione delle imposte ordinarie complessive al 60% del reddito imponibile

A Reddito netto imponibile 200'000 fr. Provento netto della sostanza 400'000 fr.

B Provento netto minimo (=1% sostanza netta) 500'000 fr. C Insufficienza del provento netto della sostanza 100'000 fr.

Reddito imponibile ricalcolato (A+C, ma non inferiore a B ) 500'000 fr. 60% del reddito imponibile ricalcolato 300'000 fr. < Totale imposte ordinarie 306'054 fr.

Imposte dovute in ragione del 60% del reddito imponibile 300'000 fr.

Risparmio d'imposta complessivo 6'054 fr. quota-parte cantonale 3'363.33 fr. quota-parte comunale (moltiplicatore 80%) 2'690.67 fr.

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Applicazione dell’art. 49a LT nei casi con riparto

Nei casi con riparto, il freno all’imposta sulla sostanza si applica unicamente se le due seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute (vedi esempi allegati 1, 2 e 3):

  • L’onere fiscale globale deve eccedere il 60% del reddito imponibile globale;

  • L’onere fiscale ticinese deve eccedere il 60% del reddito imponibile in Ticino.

Si sottolinea che, ai fini del calcolo della riduzione d'imposta cantonale e comunale, fa stato l'eccedenza d'imposta più bassa, sia essa riferita ai fattori globali o ai fattori ticinesi (vedi esempi allegati 1 e 4).

Nei casi di riparto intercantonale, ai fini del calcolo dell’onere fiscale determinante per l’applicazione del freno fa stato l’insieme delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza dovute nei vari Cantoni conformemente alle rispettive legislazioni fiscali, ma non l’imposta federale diretta. Sono considerate imposte sul reddito ai sensi dell’art. 49a cpv. 1 LT anche le imposte sugli utili immobiliari pagate in seguito alla vendita di immobili appartenenti alla sostanza commerciale, dopo aver tenuto conto del computo di eventuali perdite aziendali conformemente all’art. 134a LT (vedi esempio allegato 5).

Per quanto riguarda i casi con riparto internazionale, ove non sia possibile distinguere le imposte sul reddito e sulla sostanza dovute agli enti locali e regionali da quelle dovute allo Stato centrale, l’onere fiscale estero è calcolato sulla base del totale delle imposte dovute a tutti i livelli istituzionali esteri, ritenute in misura del 66%2. Analogamente, anche i riversamenti ottenuti a titolo di computo globale d’imposta ai sensi dell’ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sono da considerare in misura del 66% e sono da dedurre integralmente dalle imposte totali dovute in Ticino (vedi esempio allegato 6).

Procedura

L’applicazione dell’art. 49a LT dev’esser richiesta, per iscritto, in sede di compilazione della dichiarazione d’imposta o, successivamente, in sede di reclamo ai sensi degli artt. 206-208 LT, utilizzando preferibilmente il modello di calcolo elaborato dalla Divisione delle contribuzioni e allegando, se del caso, i giustificativi relativi alle imposte estere.

La prassi cantonale entra immediatamente in vigore. La Divisione delle contribuzioni si riserva il diritto di procedere ad aggiornamenti qualora vi fossero ulteriori sviluppi.

Bellinzona, 18 giugno 2018

2 Tenuto conto che ai fini del calcolo dell’onere fiscale svizzero si fa astrazione dell’imposta federale diretta, per

analogia e per motivi di semplicità di calcolo nei casi di riparti internazionali l’onere fiscale estero è scontato di 1/3 in modo da “virtualizzare” la rinuncia alla presa a carico dell’IFD.

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