Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

15.2023.123

15.2023.123

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2023.123

Data decisione, Autorità: 02.01.2024, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO PRECETTO ESECUTIVO

art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2023.123

Lugano

2 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 27 novembre 2023 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo del 15 novembre 2022 e la comminatoria di fallimento emessa il 15 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

preso atto che con decisione del 28 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che il precetto esecutivo era stato notificato in modo irregolare dall’agente notificatore del Comune di Bellinzona e doveva pertanto essere considerato notificato con opposizione solo il 16 novembre 2023, quando ha ricevuto la comminatoria di fallimento;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen-te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2024; der Erlass wurde am 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 17 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 und Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.