Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.129

60.2008.129

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/17.4.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di due incarti penali richiamati ai fini istruttori nella causa civile di cui all’inc. __________;

richiamate le osservazioni 14/17.4.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, essendo difficile esprimersi compiutamente non conoscendo l’oggetto della causa pendente presso la Pretura penale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con scritti datati 11.4.2008 – pervenuti al Ministero pubblico il 14.4.2008, che li ha trasmessi, per competenza, a questa Camera con lettera 14/17.4.2008 – la cancelleria della IS 1 ha chiesto la trasmissione di due incarti penali (DA __________ e DA __________) richiamati ai fini dell’istruttoria nella causa civile di cui all’inc. __________ (doc. 1, doc. 1a e doc. 1b);

che con scritto 23.4.2008 questa Camera ha comunicato al pretore della IS 1 che per stabilire se sia adempiuto un interesse ai sensi dell’art. 27 CPP occorrono informazioni minime riguardo al tipo di azione pendente presso la Pretura e lo scopo perseguito mediante il richiamo (doc. 3);

che giova al proposito evidenziare che l’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

che come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

che in data 5.6.2008 questa Camera ha sollecitato alla IS 1 una risposta al suo scritto 23.4.2008 (doc. 5);

che con scritto 10.6.2008, richiamata l’ordinanza 28.4.2008, il pretore avv. Marco Ambrosini ha assegnato alla parte attrice un ultimo termine di dieci giorni per inoltrare alla Pretura le precisazioni richieste da questa Camera (doc. 6);

che, fino ad oggi, non risulta a questa Camera che sia stato dato seguito alla richiesta del pretore;

che in siffatte circostanze e considerato il tempo trascorso, l’istanza in esame va stralciata dai ruoli, poiché si ritiene sia divenuta priva d’interesse;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

decreta

1.

La procedura è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.