Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.366

Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.10/21.11.2008 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa emanato a suo carico;

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 22.10.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera unitamente allo scritto 20/21.11.2008, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 19.10.1998 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente pretore del distretto di __________ __________ (ora IS 1) siccome ritenuta colpevole di furto di poca entità riguardo ai fatti avvenuti a __________ il 22.8.1998 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DAP __________). Il decreto di accusa 9.10.1998 è cresciuto in giudicato il 4.11.1998.

2.

Con la presente istanza IS 1 chiede la trasmissione di una copia del surriferito decreto di accusa, postulando parimenti, se ciò fosse possibile, la sua cancellazione.

Come esposto in entrata, il Ministero pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa richiesto, che peraltro l’ha interessata personalmente. L’istanza è quindi accolta. Copia del decreto di accusa 19.10.1998 (DAP __________) viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

Va, a titolo abbondanziale, rilevato che appare infondata la richiesta della qui istante di procedere alla cancellazione dell’iscrizione della sua condanna di cui al surriferito decreto di accusa, non essendo stata iscritta a casellario giudiziale (cfr., al proposito, p. 3 del decreto di accusa 19.10.2008, DAP __________).

6.

Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.