Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.403

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della difesa contro gli incendi quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 dicembre 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli incarti relativi ad incendi;

considerato come si tratti di un problema di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

2.Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv. 2 LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle loro incombenze.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.

5.L’istanza di una decisione di principio è accolta. L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle parti.

6.Considerata la natura e la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.