Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

9.2025.235

9.2025.235

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 aprile 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

segretaria

Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la sostituzione del curatore

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

in fatto

A.

Con decisione del 2 marzo 2020, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC, nominando quale curatore __________.

B.

Con decisione del 4 novembre 2025, l’Autorità ha revocato il mandato a __________, nominando in sua sostituzione __________ quale nuovo curatore amministrativo. Nella medesima decisione, l’Autorità di protezione ha incaricato __________ di occuparsi dello stato di salute e del benessere sociale di RE 1, assicurandogli cure ed assistenza, e l’ha nominata curatrice per la salute. L’Autorità ha quindi esteso la curatela di rappresentanza e amministrazione anche all’ambito della salute.

C.

Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 28 novembre 2025, contestando il nuovo assetto delle misure disposto dall’Autorità di protezione. Nello specifico il reclamante ha affermato di non necessitare di una figura professionale per la cura del suo stato di salute, né di assistenza nella gestione del suo benessere sociale, ritenendosi già in grado di vivere “in modo autonomo”.

D.

Con osservazioni del 9 gennaio 2026, __________ ha evidenziato le criticità emerse dall’interazione con RE 1, sottolineando la “resistenza” da lui manifestata in occasione del primo incontro.

E.

Mediante presa di posizione del 12 gennaio 2026 l’Autorità ha chiesto la conferma dell’estensione della misura, richiamandosi alle valutazioni espresse dallo psichiatra curante, Dr. med. __________, il quale ha rilevato, in relazione ad RE 1, una “mancanza di consapevolezza” nonché una “visione distorta della realtà”. L’Autorità di protezione ha inoltre precisato che lo stesso specialista aveva già espresso l’opportunità di valutare l’istituzione di una curatela generale.

F.

Con osservazioni del 28 gennaio 2026 il curatore uscente __________ ha dichiarato di condividere quanto disposto dall’Autorità di protezione nella decisione del 4 novembre 2025.

G.

In data 8 febbraio 2026 RE 1 ha presentato uno scritto spontaneo, erroneamente rubricato come “reclamo”, con il quale ha contestato le risultanze del rapporto del curatore relativo alla visita a domicilio. Il reclamante ha altresì lamentato la ricezione di messaggi da parte dei due curatori __________ e __________, allegandoli allo scritto.

H.

Con scritto del 16 febbraio 2026, poi corretto con successivo documento del 19 febbraio 2026, RE 1 ha contestato la modifica della frequenza delle sedute presso lo psichiatra Dr. med. __________, chiedendo il mantenimento dell’assetto previgente che prevedeva incontri mensili. Nel medesimo scritto egli ha richiesto la revoca della curatrice __________, ritenendo che la stessa non svolga un ruolo necessario ai fini della tutela del suo benessere e ha postulato l’adozione di una misura meno incisiva, quale segnatamente una curatela amministrativa.

I. Mediante osservazioni del 16 febbraio 2026 __________ ha affermato di non aver più avuto contatti con RE 1 per via della volontà di quest’ultimo di interrompere ogni comunicazione, precisando di non averlo mai contattato in modo insistente o abusivo, contrariamente a quanto da lui sostenuto. La curatrice ha altresì dichiarato di essersi rivolta al Dr. med. __________ al fine di ottenere un supporto volto a ristabilire i rapporti con il curatelato. Lo stesso medico curante, nell’e-mail di risposta alla curatrice (allegato 14a), ha ritenuto necessaria una rivalutazione da parte dell’Autorità, in vista dell’istituzione di “misure più incisive” nei confronti del curatelato.

J. Mediante replica del 25 febbraio 2026 RE 1 ha ulteriormente ribadito le criticità già sollevate in merito all’operato dei curatori, chiedendo nuovamente la revoca sia della curatrice __________, sia del Dr. med. __________.

K. Con duplica del 2 marzo 2026, relativa alla replica datata 25 febbraio 2026, il curatore uscente __________ ha ribadito di aver svolto il proprio mandato “in maniera corretta” e di non aver mai nutrito “nessuna animosità” nei confronti di RE 1. Nel medesimo scritto egli ha inoltre sostenuto l’opportunità della decisione assunta dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, condividendone il contenuto.

L. Con replica datata 5 marzo 2026, RE 1 ha chiesto l’adozione di una misura di curatela “meno incisiva”, postulando la revoca della curatrice __________, nonché delle sedute obbligatorie presso il Dr. med. __________. A sostegno di tali richieste il reclamante ha prodotto delle registrazioni audio, occultamente acquisite, contenenti i colloqui da lui intrattenuti con il curatore __________ in occasione di una visita a domicilio, con la curatrice __________ e, infine, con il Dr. med. __________ durante le visite psichiatriche del 1° settembre 2025, del 10 giugno 2025 e del 15 dicembre 2025 presso il suo studio.

M. Con scritto del 16 marzo 2026, l’Autorità di protezione rileva che dagli scritti di RE 1 emerge una visione degli eventi connotata da tratti “persecutori”, tale da rendere opportuna una presa a carico terapeutica. L’Autorità ritiene nondimeno indicato un monitoraggio dello stato di salute del reclamante e precisa che al reclamante è riconosciuta la facoltà di cambiare liberamente lo psichiatra di riferimento qualora lo ritenesse necessario. Viene quindi richiesta la conferma della decisione impugnata.

N. In data 9 aprile 2026 RE 1 ha presentato un ulteriore scritto con il quale lamenta le omissioni del curatore, già censurate a più riprese negli scritti precedenti, e ribadisce la propria intenzione di “non avere più rapporti” con __________ e con __________. Egli postula pertanto la revoca dell’incarico conferito a quest’ultima e, quindi, della curatela sulla salute, chiedendo il mantenimento della sola curatela amministrativa, attualmente affidata a __________.

Considerandi

in diritto

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. F n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio al principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’Autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 402 CC n. 4).

La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore al fine di determinare l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

5.

La revoca della curatela ai sensi dell’art. 399 CC cpv. 2 presuppone un mutamento rilevante e duraturo delle circostanze, tale da far venire meno lo stato di bisogno che ne aveva giustificato l’istituzione. Alla revoca della misura si ricorre quando la persona richiedente è nuovamente in grado di curare autonomamente i propri interessi o quando una misura meno incisiva risulta sufficiente, in applicazione del principio della proporzionalità (art. 389 CC). Principio che non può dirsi rispettato nell’ipotesi in cui la misura istituita non appaia più necessaria. Nel caso di specie, RE 1 ha chiesto la revoca della misura istituita nei suoi confronti, senza tuttavia dimostrare l’esistenza di un mutamento rilevante della propria condizione; parimenti, non ha addotto nuovi elementi idonei a far ritenere la misura sproporzionata o non più necessaria, né tali da indurre l’Autorità di protezione a un diverso apprezzamento delle circostanze. Il reclamante si è limitato a evidenziare le criticità che caratterizzano il suo rapporto con i curatori e il suo malcontento per l’istituzione della nuova curatela sulla salute, senza però attestare un comprovato miglioramento della propria situazione.

Alla luce delle censure sollevate da RE 1 occorre esaminare le modalità di svolgimento del rapporto con i curatori, così come la fondatezza della richiesta di revoca della curatela sulla salute. Nella fattispecie, ad esempio, l’aver contattato per messaggio il pupillo (cfr. consid. G) non rappresenta un’invasione della privacy e tantomeno un “abuso”, contrariamente a quanto asserito dallo stesso. A ben vedere si tratta di comportamenti ordinari che rientrano nella normale gestione del rapporto tra curatore e curatelato, finalizzati ad assicurarne il corretto svolgimento. Dall’analisi degli atti emerge altresì come sia __________, sia __________, tenuto conto della particolare riservatezza e diffidenza che contraddistinguono il curatelato, abbiano improntato il proprio agire adattandolo alle sue esigenze e alla salvaguardia della sua sfera personale. Nel caso in questione emerge la tendenza di RE 1 a percepire come intrusivi e invadenti gli interventi di chiunque si adoperi per offrirgli sostegno; tale percezione non si limita al solo operato dei curatori, ma si estende anche a quello del padre, nonché proprietario dell’abitazione ove lo stesso ricorrente risiede. Occorre quindi rilevare che ciò che il reclamante avverte come un abuso e come indebita ingerenza nella sua vita privata, in realtà andrebbe intesa come un’azione necessaria e volta esclusivamente alla tutela dei suoi interessi e del suo benessere complessivo. Le misure adottate e il supporto prestato non sono privi di fondamento, né imposti arbitrariamente, bensì mirano a garantire ad RE 1 una protezione adeguata, assicurandogli al contempo la possibilità di conservare i benefici cui ha diritto in ragione della sua patologia psichica. Il ricorrente, coi suoi argomenti, dimostra di non essere pienamente consapevole dell’importanza della curatela sulla salute istituita dall’Autorità di protezione con la decisione impugnata. Tale misura assume infatti un ruolo significativo soprattutto nell’ottica del mantenimento della rendita di invalidità cui lo stesso è beneficiario, nonché dell’eventuale riconoscimento di ulteriori prestazioni connesse alla sua condizione; una revoca della misura in questione potrebbe pertanto incidere negativamente sulla conservazione delle agevolazioni concesse o comportare finanche l’adozione di misure, di tipo terapeutico, maggiormente incisive.

6.

Occorre esaminare l’ammissibilità delle registrazioni trasmesse da RE 1 alla Camera di protezione (cfr. consid. L), pervenute imbustate e senza essere state ascoltate, come mezzo per corroborare le proprie ragioni. A tal riguardo l’art. 152 CPC disciplina il diritto alla prova e prevede che il giudice assuma tutti i mezzi probatori pertinenti, purché offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che le prove ottenute illecitamente possano essere prese in considerazione unicamente qualora l’interesse all’accertamento della verità prevalga sull’interesse alla tutela dei diritti lesi, costituendo così un limite al diritto alla prova (CommPra CPC-Trezzini, Art. 152, N 42). L’illiceità del mezzo probatorio ricorre quando, in assenza di motivi giustificativi, viene violata una norma di diritto materiale posta a tutela di un bene giuridico appartenente alla controparte o a terzi, con conseguente lesione o messa in pericolo di tale bene (CommPra CPC-Trezzini, Art. 152, N 45). Nel caso concreto va ribadito che le registrazioni in questione sono state effettuate all’insaputa degli interlocutori (cfr. consid. L), configurando pertanto una manifesta lesione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC. Ne consegue che il mezzo di prova in esame deve essere qualificato come illecitamente acquisito e dunque dichiarato inammissibile, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.

Appare pertinente segnalare che RE 1 ha fatto valere tali mezzi di prova nell’ambito di un reclamo volto a contestare l’opportunità dell’estensione della misura di protezione che lo riguarda e dell’obbligatorietà delle sedute psichiatriche. Tali questioni si prestavano ad essere accertate mediante altri mezzi di prova, pacificamente ritenuti leciti, quali ad esempio: rapporti medici, perizie o eventuali dichiarazioni di persone coinvolte. Le registrazioni, in particolar modo quelle occultamente ottenute, non appaiono quindi indispensabili per il raggiungimento dei fini del reclamante. A ben vedere, un simile comportamento non depone a favore della richiesta di ridurre le sedute psichiatriche, né tantomeno ai fini della rivalutazione dell’obbligatorietà delle stesse. Inoltre, lo stesso reclamante aveva già dato prova della contezza del carattere illecito di una registrazione acquisita senza il consenso dell’interessato, in particolare, nella replica del 25 febbraio 2026 (cfr. considerando J), egli ha affermato di essere in possesso di una registrazione dell’ex curatore __________ riconoscendo che, “non potendo registrare senza il consenso”, l’utilizzabilità di tale mezzo di prova risulta limitata. Tale dichiarazione conferma, quindi, la consapevolezza del reclamante di non poter fondare le proprie allegazioni su un elemento probatorio così acquisito.

Abbondanzialmente, anche qualora fosse stata ammessa, tale prova non avrebbe assunto alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio. Infatti, alla luce del contenuto della registrazione così come trascritto dal reclamante, non emergono elementi pertinenti a sostegno delle sue conclusioni, né circostanze idonee a indurre una diversa valutazione circa l’opportunità della curatela sulla salute.

7.

Alla luce delle considerazioni che precedono non si rilevano elementi atti a discostarsi dalla decisione dell’Autorità di protezione, che va pertanto confermata.

8.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. In considerazione della particolarità del caso si prescinde tuttavia dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

3.

Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2026; der Erlass wurde am 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 28, Art. 389, Art. 390, Art. 394, Art. 395, Art. 399, Art. 400, Art. 402, Art. 446, Art. 450 und Art. 450f — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 152 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.