Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

INC.2001.69104

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

Rubrum

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.07.2009, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 161 CPP-TI art. 70 CPS art. 71 CPS

Incarto n.

INC.2001.69104

Lugano

14 luglio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza di dissequestro presentata il 27/29 maggio 2009 da

__________

in relazione a

cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, e relativo contenuto, sequestrati nell’ambito dell’inc. MP __________ (ora __________);

viste le osservazioni del magistrato inquirente (19 giugno 2009), delle parti civili rappresentate dall’__________ (16/17 giugno 2009) e di quelle rappresentate dall’__________ (10/15 giugno 2009);

constatato che le altre parti civili oggetto di notifica non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato;

visto, per quanto necessario, l’inc. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- __________ è oggetto di un procedimento penale sfociato, in data 25 novembre 2008, in un rinvio a giudizio per le ipotesi di truffa, appropriazione indebita, rispettivamente falsità in documenti, per fatti avvenuti tra il 1994 ed il 2001 (cfr. __________);

- nel corso del 2001, sono stati emanati ordini di perquisizione e sequestro che hanno colpito anche la cassetta di sicurezza n. __________ presso __________ (AI 5 e 7); la cassetta di sicurezza menzionata non figura tra i sequestri indicati nell’atto d’accusa (cfr. __________, pag. 11 e 12); neppure risultano (né vengono indicate indicate) decisioni di dissequestro in merito;

- a seguito di un intervento della Presidente del TPC (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4), il magistrato requirente ha incaricato la polizia di procedere all’apertura della cassetta ed all’elencazione del suo contenuto, come meglio si evince dal rapporto d’esecuzione dell’11 maggio 2009 (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4);

- con istanza del 27 maggio 2009 (doc. 1, inc. GIAR 691.2001.4), __________ chiede il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ (gioielli, marenghi e lingottini), affermando che questo appartiene alla moglie (in parte sin da prima della loro conoscenza e per altra parte a seguito di regali da parte di terzi) e al figlio (regali da parenti e amici);

- il magistrato requirente si oppone al dissequestro (doc. 9, inc. GIAR 691.2001.4) affermando che non vi sono evidenze circa la proprietà della moglie e del figlio in relazione agli oggetti in questione, dei quali mai è stato chiesto il dissequestro prima d’ora (neppure dalle persone qui indicate come proprietarie);

- analoga posizione è espressa dalle parti civili rappresentate dall’__________ (doc. 8, inc. GIAR 691.2001.4), che aggiunge ritenere compito del merito esprimersi compiutamente in punto all’istanza in questione;

- le altre parti civili o non si sono espresse o si rimettono al presente giudizio (doc. 7, inc. GIAR 691.2001.4);

- l’istanza di dissequestro è ricevibile in ordine, in quanto presentata dall’accusato, perdurante il sequestro ed all’autorità competente; infatti:

· in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro;

· di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

- in diritto si ha che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente; ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni per l’applicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;

- nel caso in esame occorre constatare che:

· gli oggetti/beni/valori in questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;

· la cassetta di sicurezza risulta essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta l’ultima volta nel 1998 (cfr. Rapporto d’esecuzione 11 maggio 2009);

· il periodo di commissione dei reati indicati nell’atto d’accusa va dal 1994 al 2001;

· dal momento in cui la cassetta di sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure l’istante lo indica, rivendicazioni di proprietà);

· la proprietà di terzi sul contenuto della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati documenti o elementi dell’incarto (che non spetta a questo giudice scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dell’istante) che permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;

- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che l’effettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e lingotti del figlio (la sola plausibilità dell’ipotesi, trattandosi di gioielli femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non basta nella fase predibattimentale), che l’acquisto sia avvenuto da parte di terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con il provento degli stessi;

- l’istanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca, ai sensi dell’art. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del risarcimento compensatorio, ai sensi dell’art. 71 CP) rinviata al merito per giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentata- ritenuto che questo ufficio non procede all’assunzione di prove- fino all’apertura del dibattimento);

- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e, peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);

- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza, vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi di materia di sequestro;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 148, 138, 251, 70 ss. CP, 161 e ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

L'istanza di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione (con copia di tutte le osservazioni) a:

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 70, Art. 71, Art. 138, Art. 148 und Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 161 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.