Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

32.2026.40

32.2026.40

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

JV/sc

Lugano

25 giugno 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2026 di

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

contro

la decisione del 9 marzo 2026 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Fatti

1.1. RI1, nata nel 1968, di formazione sarta e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia, il 9/11 marzo 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa dal 21 aprile 2009 ed indicando quale danno alla salute diverse patologie d’ordine somatico e psichiatrico (docc. 5, 6 e 13 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, con decisione del 2 maggio 2012 l’assicurata è stata posta al beneficio di ¾ di rendita (grado d’invalidità del 66%) dal 1. settembre 2010 (docc. 51-54 incarto AI).

1.2. Nell’ambito della revisione della rendita avviata su richiesta dell’assicurata nell’aprile 2015, ella ha presentato una prima domanda di assegno grandi invalidi (di seguito: AGI) (docc. 58 e 68 incarto AI).

Esperita l’istruttoria, con decisione del 21 settembre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di AGI (doc. 78 incarto AI) e con decisione del 2 marzo 2016 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 94%) dal 1. maggio 2015 (docc. 93, 96 e 98 incarto AI).

1.3. Il 7/11 luglio 2025 l’assicurata, per il tramite della curatrice, ha presentato una seconda domanda di AGI indicando la necessità di aiuto di terzi per cinque atti ordinari di vita (“vestirsi e svestirsi”, “alzarsi, sedersi, coricarsi”, “cura del corpo”, “fare i propri bisogni”, “spostarsi/mantenimento dei contatti sociali”), la necessità di cure infermieristiche, la necessità di sorveglianza personale e di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 116, 118, 120, 121 e 126 incarto AI).

Richiamato il rapporto AGI dal curante dr. ______ (specialista in medicina interna generale) (doc. 130 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 131 incarto AI).

Con annotazione del 4 dicembre 2025 il medico SMR ha ritenuto che “tutti gli atti indicati, incluso le cure infermieristiche, sono verosimili da agosto 2025 cioè dalle dimissioni dall’ospedale di ______” (doc. 132 incarto AI).

Con progetto di decisione del 9 gennaio 2026 l’Ufficio AI ha respinto la domanda AGI, adducendo che le condizioni per il riconoscimento della prestazione erano assolte al più presto nell’agosto 2025 e che quindi non era ancora decorso l’anno d’attesa (doc. 135 incarto AI).

Con decisione del 9 marzo 2026 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 140 incarto AI).

1.4. L’assicurata, sempre rappresentata dalla curatrice, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 9 marzo 2026, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento e la retrocessione degli atti per completare l’istruttoria.

Contesta il momento nel quale viene fissata la decorrenza dell’anno d’attesa per il riconoscimento dell’AGI.

Rimprovera all’Ufficio AI di essersi basato unicamente sulle indicazioni del dr. ______, il quale è suo curante solo dall’estate del 2025, ragione per cui “poteva attestare la necessità di un aiuto costante negli atti della vita quotidiana unicamente a partire da quel periodo”.

Sostiene che la situazione di grave precarietà è in essere da diversi anni, in ogni caso almeno dal 2020, ossia dalla morte della madre.

Chiede al TCA di assumere dal precedente curante psichiatra la documentazione medica a comprova della situazione di grave precarietà e di dipendenza da terzi per il periodo 2020-2025.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, in considerazione delle censure ricorsuali, ha ritenuto necessario procedere all’istruttoria del caso tramite valutazione medica ed inchiesta domiciliare, producendo l’annotazione del 18 maggio 2026 del medico SMR.

In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i suddetti approfondimenti.

1.6. Con scritto del 30 maggio 2026 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto all’AGI.

2.3

Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4

L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

Per l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Sia ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

- non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;

- non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

2.5

In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 30 maggio 2026.

In effetti, per poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario fugare ogni dubbio circa il momento in cui le condizioni per la concessione della prestazione AI in parola erano date (cfr. art. 42 cpv. 4 seconda frase LAI), ciò che – come ammesso dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.5.) – non è stato fatto.

La fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli opportuni accertamenti.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungekl.ten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le ragioni sopra esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 9 marzo 2026 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.

Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni