38.2026.12
38.2026.12
Rubrum
Raccomandata
Incarto n.
rs
Lugano
18 giugno 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2026 di
RI1, ______
rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
Fatti
1.1. Con decisione su opposizione del 22 dicembre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 4 luglio 2025 (cfr. doc. 124-129) con il quale aveva negato a RI1 (cittadino italiano, nato il __ ______ 1963 e in possesso di un permesso di soggiorno C; cfr. doc. 292), il quale era stato alle dipendenze di ______ di ______ dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2025 in qualità di Key Account Manager fino al 30 aprile 2024, in seguito quale International Sales Manager (cfr. doc. 258; 282; 289; 262; B) e si era annunciato per il collocamento con effetto dal 10 giugno 2025 (cfr. doc. 292; 288), il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da un lato, non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Dall’altro, dal profilo del diritto internazionale, andava considerato quale vero frontaliere e non come falso frontaliere (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, il 31 gennaio 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa, nonché, in via principale, il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 10 giugno 2025 e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Cassa per un nuovo giudizio dopo completamento dell’istruttoria (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che RI1 ha iniziato la sua esperienza lavorava in Svizzera come frontaliere per poi trasferire, nel 2018, la residenza effettiva in Ticino, ottenendo il permesso B. È stato precisato, da un lato, che dal 2018 ha lavorato in modo stabile e continuativo dapprima presso ______ (dal 2018 al 2022) e in seguito presso ______ (da marzo 2023 a maggio 2025). Dall’altro, che nel 2023 ha ottenuto il permesso C che attesta la sua integrazione durevole in Svizzera e la sua intenzione di stabilirsi in modo definitivo nel nostro Paese.
Il rappresentante dell’assicurato, per conto di quest’ultimo, ha indicato che nel dicembre 2024 il medesimo ha subito un infortunio sciistico che ha comportato una temporanea riduzione della capacità lavorativa e la necessità di ricorrere all’assistenza, provvisoria, di alcuni membri della sua famiglia in Italia, tenuto conto che a quel momento non poteva guidare, specificando che si è trattato di una situazione transitoria, conclusasi non appena le condizioni di salute l’hanno consentito.
È stato, altresì, asserito che nel caso dell’insorgente tutti gli indici convergono in modo inequivocabile verso la conclusione che il centro della sua vita si trovi stabilmente in Ticino e che il passaggio da lavoratore frontaliere con permesso G a residente con permesso B e in seguito a titolare di un permesso di domicilio C rappresenta il riconoscimento ufficiale - non automatico, né scontato, ritenuto che le autorità migratorie procedono a una valutazione approfondita della situazione di uno straniero - di un’integrazione durevole e riuscita.
La parte ricorrente ha puntualizzato che dal 2018 RI1 vive stabilmente nell’abitazione ______, dove pernotta abitualmente e che costituisce il vero e proprio centro operativo della sua vita.
È stato evidenziato che in Ticino il medesimo frequenta amici e colleghi, ha medici di fiducia e istruttori sportivi con i quali si allena.
L’avv. RA1, a nome dell’assicurato, ha contestato l’approccio della Cassa che si è fondata quasi esclusivamente sul fatto che la moglie di quest’ultimo e i figli risiedano a ______ dove sono proprietari di un immobile, sostenendo che ciò contrasti con la giurisprudenza federale la quale impone una valutazione globale di tutti gli elementi. Il giudice dovrebbe, inoltre, chiedersi dove si trovi, concretamente e oggettivamente, il centro della vita della persona in questione, senza attribuire a priori un peso decisivo o esclusivo a un singolo fattore.
Al riguardo è stato precisato, in primo luogo, che i figli del ricorrente hanno, del resto, di ventotto e ventiquattro anni, sono completamente autonomi e conducono vite proprie e non dipendono più dal padre per le necessità quotidiane.
In secondo luogo, che la moglie soggiorna con frequenza in Ticino, condividendo con il marito periodi significativi di vita comune nell’abitazione di ______.
È stato, quindi, concluso che il centro della vita quotidiana dell’insorgente si trova in Svizzera e che il medesimo non è un vero frontaliere, bensì una persona che, pur mantenendo rapporti con il Paese d’origine, ha trasferito stabilmente in Svizzera il proprio centro di vita (cfr. doc. I pag. 1-12).
La parte ricorrente ha, poi, censurato l’applicazione del principio della dichiarazione della prima ora in relazione alle asserzioni riguardanti i rientri settimanali in Italia, osservando che le precisazioni fornite in sede di opposizione e confermate dalla documentazione medica chiariscono che la maggiore frequenza degli stessi concerne il lasso di tempo immediatamente successivo all’infortunio sciistico occorso nel dicembre 2024 all’assicurato, non essendo quest’ultimo, in quel periodo (da dicembre 2024 a febbraio 2025), in cui la sua capacità lavorativa era temporaneamente ridotta, in grado di guidare autonomamente a causa delle lesioni riportate e necessitando dell’assistenza familiare per le attività quotidiane.
In proposito è stato affermato che oltretutto la dichiarazione resa in fase di iscrizione si basava su una realtà lavorativa che prevedeva, quale compito, lo sviluppo del mercato italiano con frequenti spostamenti, fino a novembre 2024, in Italia per ragioni professionali e non per rientri presso il luogo di residenza. Da marzo 2025 l’insorgente ha iniziato a curarsi stabilmente in Ticino e da giugno 2025 non ha mai smesso di cercare lavoro esclusivamente in Svizzera, come documentato dalle ricerche di impiego effettuate regolarmente e trasmesse all’Ufficio regionale di collocamento, le quali dimostrano inequivocabilmente dove intenda svolgere la sua attività professionale e, conseguentemente, dove si trovi il centro del suo progetto di vita. (cfr. doc. I pag. 13-17).
Il patrocinatore dell’assicurato ha, parimenti, fatto valere che sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale (che si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sviluppata nella sentenza Miethe) non può essere considerato frontaliere colui che attraversa quotidianamente o settimanalmente il confine, se nel contempo ha sviluppato legami significativi con lo Stato di occupazione e che dunque non è vero frontaliere chi ha il centro effettivo della vita nello Stato di occupazione.
A tale riguardo è stato sottolineato che gli incarichi lavorativi hanno imposto al ricorrente, dal 2018 al maggio 2025, la quotidianità in Svizzera, dove vive, pernotta nella sua abitazione stabile di ______, ha trasferito il proprio centro di vita, ha ottenuto nel 2023 il permesso C che implica un’integrazione stabile e duratura in Svizzera e dove ha instaurato legami sociali, abitativi e sanitari intensi (cfr. doc. I pag. 17-21).
Infine la parte ricorrente sostiene che la Cassa abbia attribuito un peso sproporzionato e decisivo alla residenza della famiglia in Italia e ai rientri nel periodo dell’infortunio rispetto a tutti gli altri elementi che, applicando correttamente il principio della verosimiglianza preponderante, confermano che l’assetto complessivo della vita dell’assicurato, costruito complessivamente nel corso di molti anni di presenza stabile e continuativa in Ticino, ruota attorno al territorio svizzero, mentre l’Italia costituisce unicamente un polo affettivo e immobiliare secondario (cfr. doc. I pag. 21-26).
1.3. La Cassa, nella risposta di causa del 25 febbraio 2026, ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie, e meglio sulla natura del contratto di sublocazione concluso da RI1 in relazione all’alloggio a ______, con scritti del 20 marzo e del 3 aprile 2026 (cfr. doc. VII; IX + C1-C2).
1.5. La Cassa ha preso posizione al riguardo il 17 aprile 2026 (cfr. doc. XI).
1.6. Il 4 maggio 2026 l’avv. RA1 ha evidenziato che il portale predisposto non ha consentito al suo assistito di accedere alla sezione dedicata alla compilazione del modulo “Indicazioni della persona assicurata”, pregiudicandogli il regolare adempimento degli obblighi formali, come pure che anche successivamente allo sblocco del sistema, sono restati inaccessibili i mesi da agosto a dicembre 2025.
A mente della parte ricorrente ciò “(…) Non è un dettaglio procedurale bensì è la prova che il signor RI1 ha adempiuto con scrupolo ai propri obblighi sostanziali quali le ricerche di lavoro che sono state caricate con regolarità ogni mese, mentre l’adempimento formale gli è stato reso tecnicamente impossibile da un sistema gestito dall’autorità medesima”. (cfr. doc. XIII + D1-2).
1.7. Il 22 maggio 2026 la parte resistente si è riconfermata integralmente nelle proprie allegazioni, osservando, da un lato, che le nuove argomentazioni sollevate dal ricorrente in merito alla mancata trasmissione dei moduli “Indicazioni della persona assicurata” esulano dall’oggetto della presente vertenza.
Dall’altra, che “tali aspetti saranno eventualmente approfonditi dalla Cassa una volta accertata l’esistenza o meno del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LADI” (cfr. doc. XV).
1.8. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA1 (cfr. doc. XVI).
Considerandi
2.1
Secondo la costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
L'autorità di ricorso può, peraltro, pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su opposizione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Nel caso in esame, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 22 dicembre 2025 dalla Cassa, la quale concerne esclusivamente il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 10 giugno 2025, in quanto, da una parte la residenza dell’assicurato ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera, avendo il centro dei propri interessi personali, in particolare familiari, in Italia. Dall’altra, il medesimo va considerato un vero frontaliere e non un falso frontaliere (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Ogni altra questione, segnatamente relativa all’impossibilità in quanto tale di compilare alcuni moduli “Indicazioni della persona assicurata” a causa del blocco del portale predisposto a tal fine (cfr. doc. XIII + D1-2; consid. 1.6.), esula dalla presente causa, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. XV; consid.1.7.).
Qualora, ad ogni modo, questo aspetto possa essere utile per la risoluzione della presente vertenza, il TCA vi farà riferimento.
2.2
Nel ricorso è stata implicitamente invocata la violazione da parte dell’amministrazione del proprio obbligo di motivare la decisione su opposizione, nella misura in cui è stato indicato che gli elementi riguardanti la residenza della famiglia in Italia e i rientri nel periodo dell’infortunio sono stati elevati a criteri assoluti capaci di prevalere su tutti gli altri indizi contrari senza fornire una motivazione adeguata di tale scelta valutativa, specificatamente non spiegando perché essi dovrebbero essere considerati più importanti degli altri fattori (cfr. doc. I pag. 22).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 22 dicembre 2025 (cfr. doc. A), atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Cassa ha negato che il centro degli interessi personali dell’assicurato sia in Svizzera, ritenendo preponderanti, in applicazione del principio della probabilità preponderante (esaminando anche le argomentazioni sollevate dall’insorgente nell’opposizione, ad esempio quella di essere in possesso di un permesso C; cfr. doc. 77-91) e del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, gli elementi della residenza dei suoi familiari a ______, i quali vivono in un’abitazione di proprietà, e dei rientri frequenti in Italia (come precisato dall’assicurato in fase di iscrizione).
Del resto l’insorgente, rappresentato da un avvocato, già in sede di opposizione (cfr. dopc.77), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla nel dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Pertanto nel caso di specie non sussiste una carenza di motivazione.
2.3
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)"
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha avallato quanto deciso in STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, ossia che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà vicino all’appartamento dei suoceri), dove, in prima battuta, aveva dichiarato di recarsi una volta alla settimana Non avendo la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, egli non aveva diritto a percepire le indennità LADI a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., la nostra massima istanza, nel caso di specie di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha, dunque, confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg, in cui il Tribunale federale ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021, nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera, l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza, ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove risiedeva pure il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il luogo in cui si trovava il suo centro d’interessi. Esso, in concreto, coincideva con la località dove abitava la sua compagna e quindi era situato all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso di specie, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese nel quale aveva costituito una dimora secondaria, prendendo in locazione un appartamento di tre e mezzo locali.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, l’Alta Corte ha deciso che a ragione era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, perciò, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava, peraltro, essere mai stata specificata.
Cfr. anche STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 (mancata prova della residenza effettiva in Svizzera al momento dell’iscrizione in disoccupazione); STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.4
Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che, a seguito dell’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato a far tempo dal 10 giugno 2025 (cfr. doc. 292; 288), la Cassa gli ha sottoposto il “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, osservando che doveva “(…) effettuare gli accertamenti per verificare la residenza in Svizzera (art. 12 LADI) e le disposizioni previste dal diritto internazionale (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)” (cfr. doc. 252).
Il ricorrente, rispondendo alle domande il 27 giugno 2025, ha indicato di aver conseguito la laurea magistrale in economia in Italia (a ______ nel 1994; cfr. doc. 233) e di avere lavorato in Svizzera presso ______, ______ e ______.
Il medesimo ha, poi, dichiarato di essere proprietario (al 50%) in Italia, a ______ in via ______ __, di un’abitazione dove vivono sua moglie e i figli, mentre in Ticino vive in un appartamento in affitto di 90 m2 composto di 4 e ½ locali, oltre a cucina, bagno e cantina, in via ______ __ a ______, che condivide con altre due persone, ______ e ______, con le quali non ha alcun legame di parentela e per il quale paga l’importo complessivo di fr. 700.-- mensili.
L’assicurato ha, inoltre, asserito di aver soggiornato all’estero, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta alla settimana per “lavoro e visite famigliari”, mentre successivamente con una frequenza di una volta alla settimana, specificando “famiglia”, e con una frequenza di “altro” aggiungendo “per ricerca lavoro quando necessario”.
Egli ha precisato di aver pernottato/risieduto in tali occasioni a ______ in via ______ __ e in hotel quando era all’estero per lavoro.
Al quesito “se non dovesse avere diritto alla disoccupazione in Svizzera, continuerebbe a risiedere sul territorio svizzero?” il ricorrente ha risposto affermativamente, non indicando dove avrebbe risieduto.
Anche alla domanda “il suo centro degli interessi personali è in Svizzera” l’assicurato ha risposto affermativamente, motivando che “il mio progetto è sempre stato quello di divenire cittadino svizzero e tra poco mio figlio, che sta terminando la laurea in ingegneria, si trasferirà con me”.
Il medesimo ha infine asserito che, oltre all’attività lavorativa, lo collegano alla Svizzera “il mio progetto di vita, amicizie, sport” (cfr. doc. 211-214).
Con decisione del 4 luglio 2025 la Cassa ha negato a RI1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 10 giugno 2025, in quanto la sua residenza abituale non si situa in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non ha particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, i familiari, risiedono, invece, in Italia.
Dal profilo del diritto internazionale l’amministrazione ha ritenuto che l’insorgente fosse un vero frontaliere e non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr. doc. 130-135; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione interposta il 4 settembre 2025 dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1 (cfr. doc. 77-91), la parte resistente, l’11 novembre 2025, ha chiesto al rappresentante del ricorrente quanto segue:
" 1. Nell'opposizione avete indicato come non sia corretto affermare
che il signor RI1 si recasse e si rechi settimanalmente a far visita alla famiglia in Italia, visto quanto dichiarato vi chiediamo la produzione dell'estratto telepass per il periodo dal 1. Giugno 2023 ad oggi.
2.
Nell'opposizione avete indicato come, il signor RI1, sia stato in
Italia e abbia fatto un rientro settimanale unicamente nel periodo di infortunio (dicembre 2024 prime settimane 2025), sempre nell'opposizione avete indicato che inizialmente il signor RI1 era stato in Italia in quanto impossibilitato a guidare, vi chiediamo di meglio specificare sia le dichiarazioni rese dall'assicurato prima della decisione, sia quelle rese in opposizione in quanto, se l’assicurato era impossibilitato a guidare non si comprende come potesse rientrare settimanalmente." (Doc. 65)
L’avv. RA1 ha dato seguito allo scritto della Cassa il 27 novembre 2025:
" (…) Durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa dal 2018 in avanti, il signor RI1 ha mantenuto una presenza stabile e continuativa in Svizzera, dove svolgeva quotidianamente la propria attività per ______ (ex-datore di lavoro; società svizzera), pernottava presso l'abitazione di ______ e aveva sviluppato una consolidata rete sociale documentata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte. In questo lungo periodo i rientri in Italia erano sporadici, limitati a brevi visite familiari occasionali, perfettamente compatibili con il mantenimento della residenza effettiva in Svizzera, rispettivamente lo erano per lavoro essendo il suo ruolo operativo all'estero segnatamente in Italia (cfr. certificato di lavoro trasmesso a questa spettabile Cassa).
A dicembre 2024 si è verificato l'infortunio durante l'attività sciistica con conseguente sub-lussazione della spalla sinistra e rottura di due tendini. Tale evento ha reso fisicamente impossibile la guida dell'autoveicolo per il rientro, come documentato dai certificati medici già allegati. A causa di questa impossibilità certificata di spostarsi autonomamente, il signor RI1 si è trovato nella necessità di recarsi in Italia e di permanervi temporaneamente per ricevere l'assistenza familiare indispensabile per le cure mediche immediate, la fisioterapia immediata e la gestione degli spostamenti quotidiani che non poteva più compiere in autonomia.
Durante questo periodo eccezionale dell'infortunio, dalla fine di dicembre 2024 alle prime settimane del 2025, il signor RI1 è rimasto in Italia proprio perché impossibilitato fisicamente a guidare e quindi a rientrare autonomamente in Svizzera. Si trattava di una permanenza temporanea continuativa e necessaria in Italia, determinata esclusivamente dalla necessità medica urgente e dall'impossibilità fisica di gestire autonomamente la propria mobilità. Il signor RI1 non ha effettuato rientri settimanali in Svizzera durante questo periodo proprio a causa delle limitazioni funzionali certificate (come indicato nell'opposizione).
Non appena le condizioni di salute lo hanno consentito, come dimostrato dai certificati medici dell'_______ che attestano una ripresa lavorativa all'80% dal 10 febbraio 2025, il signor RI1 è immediatamente rientrato in Svizzera, riprendendo la propria vita abituale, l'attività lavorativa e la continuazione delle cure presso il sistema sanitario ticinese.
La sequenza temporale corretta è quindi: presenza continuativa in Svizzera con rientri sporadici in Italia per visite familiari nel periodo ordinario (2018 – novembre 2024), permanenza temporanea e necessaria (per non dire forzata) in Italia senza rientri in Svizzera durante il periodo acuto dell'infortunio per impossibilità certificata di guidare (dicembre 2024 - gennaio 2025), rientro definitivo e stabile in Svizzera non appena le condizioni di salute lo hanno permesso (febbraio 2025).
Non sussiste alcuna contraddizione nelle dichiarazioni rese. L'impossibilità di guidare ha precisamente determinato la necessità di permanere in Italia per quel periodo limitato, dove il signor RI1 poteva ricevere l'assistenza familiare indispensabile. L'Italia ha rappresentato esclusivamente un luogo temporaneo di cure d'urgenza durante una fase eccezionale determinata dall'infortunio nonché dal lavoro, mentre la Svizzera è rimasta costantemente il centro di riferimento dell'interessato, come inequivocabilmente confermato dal rientro immediato appena recuperata l'autonomia funzionale. (…)." (Doc. 58-59)
Il 22 dicembre 2025 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento del 4 luglio 2025 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.5
Chiamata a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova, inoltre, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Va pure evidenziato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. anche STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
2.6
Nel caso in esame dal ricorso emerge che la Cassa riterrebbe che l’assicurato non viva a ______ (cfr. doc. I pag. 7).
Al riguardo va osservato che la parte resistente non ha escluso che il ricorrente risieda effettivamente in Ticino, bensì che il suo centro degli interessi personali sia in Svizzera (cfr. doc. A; III pag. 5).
Come visto (cfr. consid. 2.4.), la moglie dell’insorgente e i due figli, di ventotto e ventiquattro anni, vivono in un’abitazione di proprietà a ______ in via ______ __ (cfr. doc. 212; I; consid. 2.4.; 1.2.).
In Ticino, per contro, l’assicurato dispone di una camera ammobiliata in un appartamento di 4 e ½ locali che condivide con due altre persone, non sue parenti (cfr. doc. 211; consid. 2.4.).
Il ricorrente, del resto, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, ha dichiarato di essere rientrato in Italia, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta alla settimana per “lavoro e visite famigliari”, successivamente, in particolare, una volta alla settimana per fare visita alla famiglia e di aver pernottato a ______ in via ______ __, ossia dove abitano la moglie e i figli, oltre che in hotel quando i viaggi erano di natura professionale (cfr. doc. 212-213; consid. 2.4.).
È vero che nell’opposizione e nello scritto del 27 novembre 2025, redatti peraltro dall’avv. RA1, è stato puntualizzato che l’assicurato, dal 2018, prima dell’infortunio sciistico occorsogli a ______ nel dicembre 2024 (cfr. doc. 104), rientrava solo sporadicamente presso la sua famiglia, recandosi in Italia anche per motivi di lavoro e che la permanenza a ______ è stata unicamente temporanea nel periodo acuto dell’infortunio (da dicembre 2024 a gennaio/febbraio 2025) a causa dell’impossibilità di guidare e della necessità di assistenza, per poi tornare in modo definitivo e stabile in Svizzera nel febbraio 2025 (cfr. doc. 77-91; 58-59; consid. 2.4.).
È altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che quando RI1 ha compilato il “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, il 27 giugno 2025, poco più di due settimane dopo l’annuncio per il collocamento del 10 giugno 2025 (cfr. doc. 211-214; 292), erano già trascorsi quasi cinque mesi dal miglioramento delle sue condizioni di salute (ripresa lavorativa all'80% dal 10 febbraio 2025) e dal rientro in Svizzera dopo essere stato per alcuni mesi a ______ presso la famiglia per essere aiutato a causa degli impedimenti dovuti al sinistro, come attestato dalla parte ricorrente (cfr. doc. 58-59; consid. 2.4.).
L’assicurato, nel giugno 2025, rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa, non ha, invero, fatto alcun accenno alla sua permanenza a ______ da dicembre a gennaio/febbraio 2025, bensì ha indicato in modo chiaro che la sua presenza in Italia, precedentemente alla disoccupazione, era settimanale per visite familiari e lavoro, mentre successivamente era di una volta alla settimana in relazione esclusivamente alla sua famiglia. Egli si recava nel suo Paese d’origine anche per cercare lavoro, ma ha precisato che si trattava di altre volte rispetto a quelle in cui visitava i familiari (cfr. doc. 211-214).
In secondo luogo, allo scritto del 27 novembre 2025 il patrocinatore dell’insorgente non ha allegato alcun estratto telepass richiesto dall’amministrazione per comprovare quanto preteso nell’opposizione riguardo ai rientri sporadici in Italia, né ha motivato tale omissione (cfr. doc. 65; consid. 2.4.).
In simili condizioni, tutto ben ponderato, occorre fondarsi su quanto affermato personalmente dall’assicurato nel giugno 2025, quando ancora non conosceva le ripercussioni sul suo diritto alle indennità di disoccupazione dei suoi rientri in Italia dalla famiglia e ritenere, quindi, che questi ultimi non fossero sporadici, bensì piuttosto regolari e frequenti.
In effetti nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_524/2024 del 12 agosto 2025 consid. 3.3.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 l’Alta Corte ha poi specificato che, in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.
Le dichiarazioni rilasciate da parte di alcuni conoscenti nell’agosto 2025 e allegate all’opposizione (cfr. doc. 99-103; 91) non contraddicono, d’altronde, quanto indicato dal ricorrente nel giugno 2025 riguardo ai rientri in Italia nei fine settimana, perlomeno regolari e frequenti.
È vero che ______ ha precisato che “con RI1 ci siamo incontrati spesso a ______, ma anche in Ticino durante i fine settimana. Per quello che mi ha raccontato la sua vita negli ultimi anni si è svolta principalmente in Ticino” (cfr. doc.100). Tuttavia, da un lato, ciò non apporta alcunché di nuovo, in merito al fatto che negli ultimi anni la vita (professionale) dell’assicurato si sia concentrata in Ticino. Dall’altro, ______ non ha precisato che gli incontri avvenissero tutti i fine settimana, né il periodo in cui si sarebbero frequentati, né se gli incontri si siano protratti nel corso degli anni oppure si siano limitati a un determinato arco di tempo.
Neppure quanto asserito da ______, il 22 agosto 2025, segnatamente che “so che ogni tanto è andato in Italia per trovare la famiglia, ma sempre per periodi brevi” e che “da quando lo conosco, posso dire con certezza che RI1 ha sempre vissuto stabilmente qui in Ticino” (cfr. doc. 101) esclude che il ricorrente abbia sempre intrattenuto forti legami con la sua famiglia a ______.
È, poi, utile osservare che il fatto che l’assicurato abbia degli amici in Svizzera (cfr. doc. I; 99-103; consid. 1.2.) si rivela ininfluente.
Non è, in effetti, certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
Al riguardo va ricordato che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., appena menzionata, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
Cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).
Per quanto attiene all’asserzione secondo cui la moglie soggiornerebbe con frequenza in Ticino, condividendo con il marito periodi significativi di vita comune nell’abitazione di ______ (cfr. doc. I; consid. 1.2.), essa non è stata corroborata da specifiche prove, segnatamente da alcun documento ufficiale, risultando così una mera allegazione di parte.
Del resto la parte ricorrente ha affermato che dopo l’infortunio del dicembre 2024 l’assicurato è stato assistito dai familiari in Italia (cfr. doc. I; 58-59; consid. 1.2.; 2.4.) e non dalla moglie in Ticino.
La decisione di restare a ______ nell’arco di tempo dicembre 2024 - gennaio/febbraio 2025 per ricevere assistenza da parte della propria famiglia assume, altresì, un’importanza decisiva ai fini della risoluzione della presente vertenza.
Non va, peraltro, dimenticato, riguardo a quanto fatto valere dalla parte ricorrente nell’impugnativa, e meglio che i figli dell’assicurato hanno di ventotto e ventiquattro anni e sono completamente autonomi (cfr. doc. I; consid. 1.2.), che in ogni caso gli stessi, ancora nel giugno 2025 quando è stato compilato il “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, vivevano nell’abitazione familiare a ______ in via ______ __ (cfr. doc. 211-214; consid. 2.4.).
A proposito di quanto affermato dall’insorgente alla fine del “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, ossia che “il mio progetto è sempre stato quello di divenire cittadino svizzero e tra poco mio figlio, che sta terminando la laurea in ingegneria, si trasferirà con me” (cfr. doc. 211-214; consid. 2.4.), si rileva che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato va esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., già menzionata).
Il TCA deve, pertanto, concludere che nel periodo in questione, e meglio dal 10 giugno 2025 al 22 dicembre 2025 (il potere cognitivo della presente Corte è, infatti, limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 22 dicembre 2025; cfr. STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 7; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366), il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, del ricorrente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 4.3.2.; STF 8C_182/2024 del 28 luglio 2025 consid. 7.3.1.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non era in Svizzera, bensì in Italia, dove, a ______, risiede sua moglie, nonché i suoi figli.
L’insorgente, nell’arco di tempo determinante, non aveva un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
La circostanza di avere dei medici di fiducia in Ticino non è di ausilio al ricorrente, considerato che il beneficiario di un permesso C è tenuto, ad ogni modo, ad assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera per le cure medico-sanitarie ex art. 3 LAMal e 1 OAMal).
Infine non giova alla posizione dell’assicurato il fatto evidenziato nell’impugnativa di disporre di un permesso C (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Come già esposto, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. A), è soltanto un elemento, che deve essere corroborato, però, da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.).
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 22 dicembre 2025 la Cassa, in relazione alla domanda d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 10 giugno 2025, ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379).
2.7
Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.8
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attivitàè una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.9
In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
2.10
Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.
2.11
In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
In una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA ha lasciato insoluta la questione di sapere se a un assicurato dovesse, o meno, essere riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, ritenuto che in caso affermativo ciò non gli sarebbe stato di alcun ausilio, visto che non aveva rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
In proposito cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.
2.12
Nella presente fattispecie, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), l’assicurato, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, ha indicato di aver soggiornato all’estero, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta alla settimana per “lavoro e visite famigliari”, mentre successivamente con una frequenza di una volta alla settimana, specificando “famiglia”, e con una frequenza di “altro” aggiungendo “per ricerca lavoro quando necessario”.
Egli ha precisato di aver pernottato/risieduto in tali occasioni a ______ in via ______ __ e in hotel quando era all’estero per lavoro (cfr. doc. 212).
Come visto consid. 2.6 il TCA ha concluso, tutto ben ponderato, che i rientri in Italia dalla famiglia non fossero sporadici, bensì piuttosto regolari e frequenti, senza specificare che i rientri nel Paese d’origine fossero settimanali.
Tale ultimo aspetto, esaminando il diritto o meno all’indennità di disoccupazione dal profilo del diritto interno (art. 8 cpv. 1 lett. a LADI), non è, infatti, dirimente, essendo decisivo determinare il luogo dove si trovi il centro delle relazioni personali dell’assicurato (cfr. consid. 2.3.).
Dal punto di vista del diritto internazionale, per contro, per essere definito quale vero frontaliere un assicurato, che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, deve ritornare nel Paese di residenza in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana (cfr. consid. 2.7.)
In concreto questa Corte non ignora che l’insorgente ha indicato che si recava all’estero anche per lavoro (cfr. doc. 58-59; 212-213; I; consid. 2.4.; 1.2.), come risulta pure dal “Final Certificate” allestito da ______ il 9 giugno 2025 (cfr. doc. B).
Dai documenti agli atti non si evince, però, la frequenza nel periodo lavorativo dei viaggi professionali al di fuori della Svizzera.
Per stabilire se si tratti di un vero frontaliere o meno (cfr. consid. 2.7.-2.9.) si impone, di conseguenza, il rinvio degli atti alla Cassa per un complemento istruttorio al fine di verificare, con la collaborazione di RI1 e interpellando l’ex datore di lavoro, quali fossero gli effettivi impegni professionali all’estero dell’assicurato e con quale frequenza egli, nel periodo di attività lavorativa per ______, abbia effettuato viaggi professionali fuori dalla Svizzera.
La parte ricorrente produrrà, inoltre, l’estratto telepass inerente al periodo in cui l’insorgente era alle dipendenze di ______ e all’arco di tempo da giugno a dicembre 2025.
In proposito si ribadisce che, nonostante la Cassa, già l’11 novembre 2025, abbia richiesto tale documentazione, sollecitata il 1° dicembre 2025 (cfr. doc. 65; 54), la stessa non risulta nelle carte processuali.
Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende, del resto, in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Se dagli accertamenti emergerà, con probabilità preponderante (cfr. consid. 2.6.), che l’insorgente sia da considerare quale vero frontaliere, in quanto i rientri in Italia a ______ sono stati di almeno una volta alla settimana, al medesimo andrà negato il diritto alle indennità di disoccupazione.
2.13
Nel caso in cui l’assicurato non sia da reputare vero frontaliere (in assenza di un ritorno settimanale in Italia), andranno parimenti esperite ulteriori indagini al fine di valutare se si tratti o meno di un falso frontaliere e se abbia diritto alle indennità di disoccupazione.
In effetti la situazione del ricorrente, se dovessero trovare conferma le sue asserzioni secondo cui avrebbe fatto ritorno a ______ soltanto sporadicamente, poiché le ulteriori trasferte in Italia riguardavano impegni di lavoro, può apparire analoga, per certi aspetti, a quella dell’assicurato di cui alla fattispecie decisa dal Tribunale federale con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 (cfr. consid. 2.10.), visto che anche quest’ultimo rientrava solo occasionalmente in Italia dove risiedeva la sua famiglia (moglie e tre figli).
In concreto, però, l’insorgente, contrariamente all’assicurato del caso giudicato dall’Alta Corte, dispone di un permesso C (di domicilio; https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html) e non di un permesso L (per dimoranti temporanei; cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_l_eu_efta.html), nonché era in possesso di un contratto di durata indeterminata quale Key Account Manager per la Svizzera romanda dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2024 e come International Sales Manager dal 1° maggio 2024 al 31 maggio 2025 (cfr. doc. 258; B; consid. 1.1.), invece che di un contratto temporaneo quale operaio edile.
La nostra Massima Istanza non ha precisato se la sua giurisprudenza sviluppata nella STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, sia da estendere ad altre categorie professionali, oltre a quelle più soggette a incarichi temporanei, come nel settore dell’edilizia (cfr. STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg. e menzionata al consid. 2.10.) e della ristorazione.
Giova, comunque, ricordare che il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte, in particolare, i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. consid. 2.10.).
La Cassa, al riguardo, dovendo già appurare, come visto, alcuni aspetti della presente fattispecie, è invitata a voler chiarire, anche in vista di evenienze future, la portata della sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 e se la relativa giurisprudenza sia da applicare pure al caso in esame e a fattispecie simili, interpellando la SECO.
Inoltre, qualora il ricorrente, il quale, dal profilo dell’assicurazione disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; consid. 2.3.), era residente, nel periodo rilavante, ossia dal mese di giugno 2025 al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.6.), non in Ticino, bensì in Italia a ______ (cfr. consid. 2.6.; in proposito giova osservare che il Tribunale federale ha deciso che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato come lavoratore falso frontaliere, ossia la sua situazione sia assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, potendo scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.10.-2.11.), dovrà essere stabilito, sempre con la collaborazione dell’insorgente, se quest’ultimo, dal mese di giugno 2025, allorché si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 1.1.), al dicembre 2025 (cfr. consid. 2.6.), abbia dimorato regolarmente ed effettivamente in Svizzera oppure no.
Per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.-2.11.).
Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209; STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
2.14
Il ricorrente ha chiesto di essere ascoltato e di richiamare il suo intero incarto sia dalla Cassa, sia dall’Ufficio regionale di collocamento di ______ - URC (cfr. doc. I).
Il TCA rileva, innanzitutto, che l'incarto della Cassa è parte integrante delle tavole processuali.
Per quanto attiene alla domanda di essere sentito, va, inoltre, osservato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso in esame l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio riguardo all’aspetto del diritto interno (cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato e il richiamo dell’incarto URC non metterebbero in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Dal lato del diritto internazionale, considerato il rinvio per nuovi accertamenti la richiesta di assunzione di prove si rivela superflua.
Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e dal richiamare il suo incarto dall’URC.
2.15
Abbondanzialmente va osservato che, come sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, è indubbio che l’eventuale esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169 consid. 6.2-6.3 pag. 176-178; DTF 142 V 590 e DTF 145 V 39 consid. 2.4.1., pag. 43: “(…) La generale preminenza dello Stato di residenza si fonda sulla circostanza che di massima è proprio in questo Stato in cui sono offerte al lavoratore migliori possibilità di collocamento (MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 7a ed. 2018, n. 4 ad art. 65 del Regolamento n. 883/2004; sentenza C-444/98 punti 31 segg.)”).
Quest’ultima regola, con l’entrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento CE n. 883/2004 non conosce più eccezioni, non essendo più applicabile, contrariamente a quanto sembra sostenere la parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), la giurisprudenza sul vero frontaliere ma “atipico” (cfr. giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71), che poteva fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese in cui ha esercitato per ultimo la sua attività lavorativa (cfr. D. Cattaneo, art. cit., pag. 74-75; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; STF 8C_723/2012 dell’11 dicembre 2012; STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.: “(…) Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).”; STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso della SECO al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicato in DTF 145 V 39, citata sopra).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…)." (pag. 12).
Come ricordato dal TCA in una sentenza STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 al consid. 2.10. (cfr. D. Cattaneo, “Alcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle assicurazioni sociali” in RtiD-I/2025 pag. 452 nota 216), il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, esprimendosi sulla mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica di Centro (“ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable.
En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du 29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.
En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)"
Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).
In questo contesto va ribadito che il costo per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
Come rilevato dal TCA in un recente giudizio 38.2026.7 del 18 maggio 2026, non ancora cresciuto in giudicato, il 22 aprile 2026, il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modifica di alcune norme relative al coordinamento della sicurezza sociale (cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/rules-social-security-systems/).
Nel relativo Comunicato stampa a proposito delle prestazioni di disoccupazione figurano le seguenti indicazioni:
" (…) I cittadini dell’UE avrebbero la possibilità di esportare le loro prestazioni di disoccupazione in paesi diversi dal paese di residenza per un minimo di sei mesi.
Una norma specifica è introdotta per i lavoratori che potranno esportare le loro prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di 15 mesi, a meno che il periodo di diritto alle prestazioni non sia inferiore.
Lo Stato di svolgimento dell’attività professionale dopo sei mesi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o assicurazione diventerà lo Stato competente nel settore della sicurezza sociale per questa categoria di lavoratori." (cfr. Consiglio Europeo – Consiglio dell’Unione Europea “Norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”).
Per un commento si veda, Remo Hess, Stefan Bühler (2026, 23 aprile) “Arbeitslose Grenzgänger: EU-Reform soll Schweiz hunderte Millionen im Jahr kosten”, Aargauerzeitung e Kari Kälin (2026, 25 aprile), “Millionen für arbeitslose Grenzgänger: SVP bekämpft neue EU-Regeln”, Aargauerzeitung.
Al riguardo cfr. anche Gabriele Rosana (2026, 29 aprile), “Sulla disoccupazione dei frontalieri si apre un nuovo fronte con Bruxelles”, Corriere del Ticino, pag. 2.
Il 29 aprile 2026 gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato la proposta di modifica (cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/04/29/social-security-coordination-eu-member-states-representatives-confirm-provisional-agreement/).
Il relativo Comunicato stampa del 29 aprile 2026 “Coordinamento della sicurezza sociale: i rappresentanti degli Stati membri dell’UE confermano l’accordo provvisorio” ha il seguente tenore:
" (…)Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno confermato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo la scorsa settimana in merito a una proposta di revisione del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale a livello dell'UE.
Il testo concordato aggiorna la normativa in vigore dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale rendendola più chiara, più equa e più facile da applicare. Le norme rivedute rafforzeranno una mobilità dei lavoratori equa; di conseguenza per le persone che si trasferiscono per vivere o lavorare in un altro paese dell'UE sarà più facile esercitare i propri diritti. (…)
Elementi principali dell’accordo
Le norme rivedute sono incentrate su cinque settori chiave: prestazioni di disoccupazione, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, accesso alle prestazioni sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.
Prestazioni di disoccupazione
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, chi cerca lavoro in un altro paese dell'UE può continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dal paese precedente per sei mesi, periodo che può essere prorogato, a discrezione del paese precedente, fino alla fine del periodo in cui si ha diritto alle prestazioni.
Inoltre, secondo il principio "lex loci laboris", i lavoratori che per un periodo ininterrotto di 22 settimane sono stati attivi (ossia avevano un impiego, erano lavoratori autonomi e/o hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dall'ultimo paese in cui sono stati occupati, purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto paese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione (…)
Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
L'accordo provvisorio mantiene l'obiettivo della Commissione di tener conto della crescente importanza del ruolo svolto dalle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Accresce la certezza del diritto chiarendo le norme sulla base delle quali tali prestazioni possono essere coordinate, agevolando in tal modo la mobilità di chi necessita di assistenza di lungo periodo e delle persone che prestano detta assistenza.
I colegislatori hanno convenuto di aggiungere una definizione chiara e un elenco di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo disciplinate dalle nuove norme, che saranno riesaminate dalla Commissione tre anni dopo l'entrata in applicazione.
Notifica preventiva
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, nel caso in cui un lavoratore svolga attività in un altro Stato membro, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano notificate preventivamente. Sono previste eccezioni in caso di viaggi di lavoro e attività a breve termine (ossia con una durata massima di tre giorni consecutivi di lavoro in un periodo di 30 giorni consecutivi). L'eccezione per le attività a breve termine non si applica ai lavoratori edili.
Prestazioni familiari
Le norme dell'UE garantiscono che le persone possano ricevere prestazioni familiari dal paese competente per la loro sicurezza sociale anche nel caso in cui i loro familiari vivano in un altro paese dell'UE, come se tutti risiedessero nello stesso luogo.
I colegislatori si sono allineati alla proposta della Commissione relativamente all'obiettivo di promuovere responsabilità di cura dei figli condivise e di eliminare potenziali disincentivi finanziari per i genitori che riducono il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli. L'accordo chiarisce la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro – destinate a sostituire il reddito non percepito a causa della cura dei figli – e tutte le altre prestazioni familiari.
Persone economicamente inattive
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni destinate alle persone economicamente inattive che si trasferiscono in un altro paese dell'UE, il testo di compromesso fa riferimento alla giurisprudenza recente in materia e sottolinea inoltre che è opportuno non impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.
Persone che lavorano in due o più Stati membri
Nel caso di persone che svolgono attività professionali in due o più Stati membri, è necessario stabilire quale legislazione sia di applicazione. L'accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento fornisce ulteriori orientamenti per individuare la sede legale o il luogo di attività dell'impresa o del datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la legislazione applicabile.
Prossime fasi
L'accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. Sarà poi adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.
Contesto
Nell'UE i sistemi di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri e non sono pertanto armonizzati. Nel caso delle persone che rimangono nel loro paese di origine, lo Stato membro può decidere chi è assicurato a norma della legislazione nazionale, quali sono le prestazioni a cui ha diritto e quali sono le condizioni per accedervi. Al fine di garantire che la libera circolazione delle persone a livello transfrontaliero sia possibile nella pratica, è comunque necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale, poiché le persone che si trasferiscono altrove nell'UE non dovrebbero perdere la protezione cui hanno diritto. Le norme che definiscono tale coordinamento sono adottate e aggiornate a livello dell'UE.
Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli obiettivi della revisione erano:
- chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi
- istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
- proporre nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri
- introdurre nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari
- chiarire le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e la relazione tra i regolamenti e la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" (cfr. Consiglio dell'Unione europea, Comunicato stampa del 29 aprile 2026 ore 13:30).
La proposta è stata accettata con 21 voti favorevoli, in rappresentanza dell’82% della popolazione europea, 4 contrari (Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Polonia), 1 con riserva ed 1 astenuto (Austria) (cfr. Luca Faranda, Gabriele Rosana (2026, 30 aprile) “Disoccupazione, stesse regole per i frontalieri e i residenti”, Corriere del Ticino, pag. 9).
Su questo tema, il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha anticipato di voler depositare una mozione al fine di chiedere al Consiglio federale di chiarire “subito all’UE che la Svizzera non intende versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri; pertanto, non si adeguerà a eventuali modifiche in questo ambito decise da Bruxelles” (cfr. www.cdt.ch del 27 aprile 2026).
La mozione n. 26.3569 “La Svizzera non deve versare la disoccupazione ai frontalieri” è stata depositata il 4 giugno 2026 in Consiglio nazionale (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263569).
A un’interpellanza n. 19.3622 del 14 giugno 2019, denominata “Disoccupati frontalieri ed abusi internazionali” del medesimo Consigliere nazionale il Consiglio federale, il 14 agosto 2019, aveva così risposto:
" Il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e facente parte dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è attualmente in fase di revisione nell'UE. Se il testo finale dovesse confermare il principio del passaggio al sistema di versamento delle indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego, anche la questione della responsabilità in materia, ossia il controllo, dovrà essere ridisciplinata. A quel punto la Svizzera prenderà visione delle proposte relative al controllo e potrà esprimersi.
Stando così le cose, in attesa del testo definitivo del regolamento è prematuro prevedere adesso delle misure per prevenire gli abusi legati a un eventuale versamento di indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego.
Infine, il Consiglio federale rammenta che dopo l'approvazione del nuovo testo da parte delle istanze europee l'UE dovrà presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento nel quadro del Comitato misto ALC. Il Comitato misto può emanare questa decisione soltanto al termine della procedura svizzera relativa al recepimento di un atto legislativo dell'UE. Il processo di approvazione nazionale segue il consueto iter, nel rispetto degli attuali principi costituzionali e delle competenze del Parlamento e del popolo." (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193622)
Inoltre in merito all’interpellanza n. 17.3033 “La Svizzera dovrà pagare la disoccupazione dei frontalieri? Cosa sta facendo il Consiglio federale per evitarlo?” depositata, sempre dal Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, il 1° marzo 2017, il Consiglio federale, il 26 aprile 2017, aveva indicato:
" Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto una nuova normativa sulla competenza in materia di indennità di disoccupazione versate ai frontalieri. Il dossier deve ancora passare al vaglio di una procedura legislativa interna all'Unione europea. Concretamente, il Consiglio e il Parlamento europei dovranno deliberare sulla proposta e adottarla. Attualmente, dunque, non è possibile sapere se il progetto sarà effettivamente adottato nella sua versione attuale, né quando.
La proposta della Commissione prevede una revisione della normativa dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale in materia di libera circolazione delle persone. Per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e l'UE, questo coordinamento è disciplinato nell'allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Secondo l'ALC, qualora una parte contraente desideri un riesame dell'Accordo o dei suoi allegati, deve presentare una proposta a tal fine al Comitato misto (art. 18 ALC).
L'eventuale inserimento di nuove regole nell'allegato II ALC deve essere approvato dal Comitato misto, che è composto su base paritetica di rappresentanti delle parti contraenti e prende le proprie decisioni all'unanimità. Senza il consenso della Svizzera, nessuna nuova regola può essere inserita nell'allegato II ALC.
In funzione della sua portata, un adattamento dell'allegato II ALC è subordinato all'approvazione, a livello nazionale, del Consiglio federale o del Parlamento.
Il Consiglio federale sta seguendo attentamente la situazione e ne sta valutando le possibili conseguenze per la Svizzera." (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173033)
Il 3 giugno 2026 l’Unione Democratica di Centro ha dichiarato che intende presentare entro breve termine una doppia mozione (al Nazionale e agli Stati) tramite la quale inviterà il Consiglio federale a respingere, in seno al Comitato misto, la modifica unilaterale delle norme UE.
L’intento dell’UDC è quello di creare una base legale per impedire alla Svizzera di accettare un cambio di prassi (cfr. Luca Faranda (2026, 3 giugno) “Camere Disoccupazione dei frontalieri, «Berna si deve opporre»”, Corriere del Ticino, https://www.cdt.ch/news/svizzera/disoccupazione-dei-frontalieri-berna-si-deve-opporre-429513).
Al riguardo cfr. la mozione n. 26.3615 “Ablehnung der einseitigen Regelanderung seitens EU betreffend Entschadigung von arbeitslosen EU/EFTA-Grenzgangern” depositata il 10 giugno 2026 in Consiglio nazionale (cfr. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263615).
2.16
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026 consid. 2.14.; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
2.17
All’assicurato, parzialmente vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a una vittoria, cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 9; DTF 146 V 28 consid. 7; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento) e rappresentato da un avvocato, va assegnato l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 22 dicembre 2025 è confermata nella misura in cui il diritto alle prestazioni LADI è stato negato all’assicurato in virtù del diritto nazionale.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa per pronunciarsi nuovamente, previo complemento istruttorio, in merito al diritto del ricorrente alle prestazioni LADI dal profilo del diritto internazionale (cfr. consid. 2.12.-2.13.).
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti