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Entscheid

1A/144/2006

1A.144/2006 14.07.2006

14. Juli 2006Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

1.

La domanda di revisione è inammissibile.

2.

Non si preleva tassa di giustizia.

3.

Comunicazione all'istante, ai patrocinatori delle parti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano.

Losanna, 14 luglio 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

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