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Entscheid

1B_446/2011

26. September 2011Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che con sentenza del 18 luglio 2011 il Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________SA;

che avverso questo giudizio la reclamante presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale;

che, con decreto presidenziale del 31 agosto 2011, il patrocinatore della ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 15 settembre successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);

che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;

che, come noto al patrocinatore della ricorrente (sentenza 1B_14/2009 del 18 febbraio 2009), la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF);

che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione;

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del patrocinatore.

3.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale penale federale, I Corte dei reclami penali.

Losanna, 26 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri