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Entscheid

1C_325/2017

15. Juni 2017Deutsch4 min

Source bger.ch

Sachverhalt

Con decisione del 3 maggio 2017 n. 2027 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso per denegata giustizia sottopostogli da A.________ e B.________, concernente tra l'altro il rispetto delle altezze e delle distanze di siepi.

Gli interessati sono allora insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.276) il Giudice delegato ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- entro il 7 giugno 2017.

Avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo al gravame, d'invitare la Corte cantonale a emanare una nuova decisione, postulando fr. 20'000.-- per ripetibili e un indennizzo ai sensi della LAV e uno di fr. 120'000.-- per torto morale.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

Erwägungen

1.

1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2

Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è la richiesta di anticipo del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. Le digressioni ricorsuali sulla ricusazione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e le generiche critiche alle modalità di gestione dei loro scritti e ricorsi esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere esaminate.

1.3

Come noto ai ricorrenti (sentenza 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocumenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).

1.4

Ora, accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C_326/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.

2.

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai ricorrenti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri