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Entscheid

1C_422/2021

2. August 2021Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che con due decisioni del 22 giugno 2021, con una decisione del 23 giugno 2021 e con un'ulteriore decisione del 30 giugno 2021 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha fissato a A.________ degli anticipi di fr. 1'000.-- ciascuno per le spese processuali presunte in relazione con dei ricorsi da lei presentati contro delle decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza;

che avverso queste decisioni A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto del 13 luglio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 30 agosto 2021, un anticipo delle spese di fr. 400.--;

che con scritto del 24 luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;

che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che nella fattispecie le spese inutili causate dalla ricorrente sono poste a suo carico, ritenuto che tale circostanza le era nota (art. 66 cpv. 3 LTF; decisioni 1C_303/2021 del 13 luglio 2021;1B_5/2021 del 22 gennaio 2021);

richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF;

Dispositiv

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 agosto 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Chaix

Il Cancelliere: Gadoni

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