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Entscheid

1C_712/2021

9. Februar 2022Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che contro la decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.22) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che dichiarava irricevibile l'impugnativa presentata da B.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti del Municipio di Lugano, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che il Giudice delegato, accertato che l'atto era prolisso, sconveniente nei toni e incomprensibile, lo ha rinviato agli insorgenti per emendarlo, invitandoli a fornire un anticipo delle spese processuali presunte;

che con sentenza 1C_629/2021 del 4 gennaio 2022 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato da B.________ contro questo anticipo delle spese;

che con sentenza del 21 ottobre 2021 il Giudice delegato, rilevato che B.________ ha ritirato il gravame mentre il curatore di A.________ non lo ha ratificato (vedi al riguardo sentenze 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 e 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2.2), ha dichiarato il ricorso inammissibile nella misura in cui non è stralciato dai ruoli;

che avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;

che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;

che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;

Dispositiv

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Municipio di Lugano, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri