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Entscheid

1F_13/2021

26. Mai 2021Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che con sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e da B.________;

che con sentenza 1F_8/2021 del 4 marzo 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione presentata da A.________ contro la predetta decisione;

che contro questi due giudizi A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, due istanze di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarli, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio;

che le domande di revisione concernono le medesime parti, motivo per cui si giustifica di trattarle congiuntamente in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un rimedio giuridico può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1);

che B.________ non è manifestamente legittimata a postulare la revisione della sentenza 1F_8/2021, che concerne unicamente A.________;

che, come già spiegato agli istanti nelle criticate sentenze, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;

che, come noto agli istanti, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante, peraltro a loro nota (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che, come precisato nelle citate sentenze, soltanto il curatore avv. Pascal Cattaneo può validamente rappresentare e obbligare il ricorrente in ambito giudiziario (vedi anche sentenze 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 e 5A_821/2020 del 16 aprile 2021 nei loro confronti);

che, invitato a esprimersi sulle istanze di revisione, con scritto del 1° aprile 2021 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarle limitatamente a A.________, chiedendo di non prelevare spese;

che le istanze di revisione sono quindi manifestamente inammissibili in quanto presentate da A.________;

che con decreto del 31 marzo 2021 il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire, entro il 22 aprile seguente, un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 10 maggio 2021;

che con scritti del 14 aprile e del 10 maggio 2021 B.________ ha comunicato al Tribunale federale di desistere dalle procedure di revisione, motivo per cui le istanze, in quanto da lei presentate, possono essere stralciate dai ruoli, rinunciando a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che, per contro, A.________, neppure dopo la mancata ratifica da parte del curatore delle istanze, che rivestono un carattere querulomane e abusivo, non ha sottoscritto il loro ritiro, motivo per cui, come preannunciato nella sentenza 1F_10/2021 dell'11 marzo 2021 che lo riguarda (cfr. anche sentenza 4F_4/2021 del 30 marzo 2021), le spese inutili da lui causate sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 3 LTF);

che non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti, che peraltro non sono state invitate a esprimersi (art. 68 cpv. 3 LTF);

Dispositiv

1. Le domande di revisione sono inammissibili nella misura in cui sono inoltrate da A.________, mentre sono stralciate dai ruoli in quanto presentate da B.________.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di A.________.

3. Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 maggio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri