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Entscheid

1P/348/2004

1P.348/2004 02.10.2006

2. Oktober 2006Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

1.

Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.

Non si preleva tassa di giustizia.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, al Ministero pubblico, al Presidente della Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 ottobre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: