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Entscheid

2A/135/2005

2A.135/2005 10.03.2005

10. März 2005Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il 10 gennaio 2005 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto con un'unica decisione i gravami presentati il 2 marzo e il 20 luglio 2004 da A.A.________, cittadino somalo (1940), per sé e in rappresentanza dei figli B.A.________ (1987), C.A.________ (1989) e D.A.________ (1996), contro le decisioni del 13 febbraio e del 7 luglio 2004 con cui l'Ufficio federale delle migrazioni ha negato loro il rilascio di documenti di viaggio;

che il 22 febbraio 2005 il citato Dipartimento ha trasmesso al Tribunale federale per motivi di competenza una lettera datata 9 gennaio 2005 (recte: 9 febbraio 2005) con cui A.A.________ contesta il rifiuto di rilasciare a lui e ai figli i richiesti documenti di viaggio;

che invitato da questa Corte a fornire una copia della decisione impugnata, A.A.________ vi ha dato seguito il 4 marzo 2005 e, nel contempo, ha formulato le proprie conclusioni;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami);

che il presente ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG (cfr. DTF 108 Ib 134 consid. 2), e ciò anche se si tiene debitamente conto del fatto che i ricorrenti hanno agito senza l'ausilio di un avvocato;

che, sebbene nella procedura amministrativa la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di una certa diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii);

che egli deve esporre le proprie censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni, la motivazione non dovendo necessariamente essere pertinente, ma essendo invece necessario che la stessa sia topica, ossia riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1; 118 Ib 134 consid. 2 e rispettivi rinvii);

che, nella fattispecie in esame, nel loro ricorso del 9 febbraio 2005, i ricorrenti si limitano a dichiarare che contestano la decisione dell'autorità di prima istanza e si riservano d'inviare ulteriormente le motivazioni del loro ricorso;

che un simile scritto - nel quale i ricorrenti non spiegano, mediante una compiuta, chiara e precisa motivazione riferita alle opinioni espresse dall'autorità dipartimentale, perché le argomentazioni contenute nella decisione impugnata sarebbero contrarie al diritto - non adempie manifestamente le esigenze poste dall'art. 108 cpv. 2 OG e sfugge quindi ad un esame di merito;

che, per di più, le conclusioni spedite il 4 marzo 2005 sono state presentate dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata fissato dall'art. 106 cpv. 1 OG e sono pertanto inammissibili;

che, in queste condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG), mentre non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG);

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai ricorrenti e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Losanna, 10 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: