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Entscheid

2C_1046/2013

19. März 2014Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che con sentenza del 30 settembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 28 novembre 2012 che confermava la decisione di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora emessa il 9 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni nei suoi confronti;

che il 6 novembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno;

che con decreto 13 dicembre 2013 il ricorrente è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie;

che con scritto del 20 gennaio 2014 il ricorrente, facendo valere difficoltà finanziare, ha chiesto di potere effettuare il pagamento a rate;

che, con decreto del 22 gennaio 2014 all'interessato è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al versamento del predetto anticipo spese in due rate, ossia per i primi fr. 1'000.-- entro il 14 febbraio 2014 e per i rimanenti fr. 1'000.-- entro il 7 marzo 2014, con l'avvertenza che in assenza di pagamento della totalità dell'anticipo spese entro l'ultimo giorno del termine fissato, cioè il 7 marzo 2014, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la seconda rata è stata versata l'8 marzo 2014, quindi dopo la scadenza del termine accordato;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 19 marzo 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud