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Entscheid

2C_114/2010

9. März 2010Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, nel caso particolare, si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF);

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);

decreta:

1.

La causa 2C_114/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie e non si concedono ripetibili per la sede federale.

3.

Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 9 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud