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Entscheid

2C_552/2009

9. Oktober 2009Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);

Dispositiv

1.

La causa 2C_552/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud