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Entscheid

2C_872/2017

27. Oktober 2017Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, visto il ritiro del ricorso, il termine con scadenza al 6 novembre 2017 fissato alla ricorrente con decreto del 13 ottobre 2017 per versare un anticipo delle spese (art. 62 LTF) è annullato;

che il termine scadente il 13 novembre 2017 e accordato con decreto del 13 ottobre 2017 al Tribunale cantonale amministrativo, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, al Comune di X.________ e alla B.________ SA per presentare eventuali determinazioni viene ugualmente annullato;

che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla B.________ SA, la quale benché invitata ad esprimersi non ha comunque (ancora) inviato una risposta;

decreta:

1.

La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud