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Entscheid

4A_115/2008

17. März 2008Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che l'impugnativa dev'esser dichiarata inammissibile già perché tardiva, non essendo stata inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione cantonale, così come prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF;

che, anche prescindendo dalla questione della tempestività, il gravame risulta in ogni caso inammissibile siccome non motivato conformemente alle esigenze di legge (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF);

che nel suo scritto, infatti, il ricorrente non prende minimamente posizione sulle ragioni per le quali il Tribunale d'appello ha deciso di confermare il decreto di sfratto, bensì critica l'agire del pretore e del segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud nell'ambito delle varie procedure giudiziarie che lo hanno coinvolto, non solo quelle relative alla locazione ma anche e soprattutto quelle concernenti l'obbligo di versamento del contributo alimentare a moglie e figlio nonché la sua domanda di annullamento del matrimonio;

che in queste circostanze si può decidere di non entrare nel merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le circostanze del caso concreto giustificano anche di rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 marzo 2008

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

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