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Entscheid

4A_495/2021

1. November 2021Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, statuendo nell'ambito della causa incoata da A.________ nei confronti di B.________ e C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 19 agosto 2021, dichiarato l'istanza irricevibile, poiché il termine per tradurla in italiano e produrla in 3 copie con i documenti allegati è scaduto infruttuosamente;

che il 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta decisione, lamentando una denegata e ritardata giustizia, segnatamente per la durata della procedura;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti;

che il Pretore, giudice di prima istanza, non rientra fra le predette autorità;

che in queste circostanze il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che con l'evasione del gravame la richiesta di effetto sospensivo è divenuta caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Pretore del Distretto di Lugano, a B.________ e a C.________.

Losanna, 1° novembre 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti