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Entscheid

5A_229/2008

24. Juni 2008Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.);

che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente , mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

Dispositiv

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Marazzi Piatti