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Entscheid

5A_240/2016

1. April 2016Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, nel quadro della controversia sulla regolamentazione delle relazioni personali tra A.________ e la figlia B.________, la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ed il suo Presidente hanno pronunciato tre decisioni in data 26 febbraio 2016, addebitando tasse e spese all'interessato;

che con sentenza 8 marzo 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato a A.________ " senz'altra formalità " un suo scritto rivolto contro il predetto addebito di tasse e spese, ritenendo tale scritt o manifestamente inammissibile - in quanto indirizzato alla medesima autorità che aveva emanato le tre contestate decisioni - e " dettato da condotta processuale querulomane e abusiva " (v. art. 450f CC e 132 cpv. 3 CPC);

che con " reclamo " 30 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dell'8 marzo 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;

che, nella misura in cui esula dall'oggetto della sentenza cantonale, il confuso rimedio all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile;

che per il resto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio;

che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);

che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);

che con l'evasione del ricorso la richiesta di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto;

che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini