Lexipedia

Entscheid

5A_634/2009

29. September 2009Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale (CTR) 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di A.________;

che il 30 giugno 2009 A.________ ha dato alla luce un bambino e che il medesimo giorno la CTR l'ha privata della custodia parentale;

che il 2 luglio 2009 l'autorità tutoria ha privato A.________ dell'autorità parentale, ha istituito una tutela in favore del figlio, lo ha collocato in un'istituzione, ha regolato il diritto di visita e ha incaricato la tutrice a procedere ai necessari accertamenti sulla paternità;

che l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibili, a causa della totale assenza di motivazione, i ricorsi inoltrati da A.________ contro le predette decisioni;

che con sentenza 3 agosto 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello di A.________;

che i giudici cantonali hanno ritenuto insufficientemente motivato il gravame diretto contro la decisione dell'autorità di vigilanza e infondate le argomentazioni formulate per la prima volta in sede di appello, a prescindere dalla loro opinabile ammissibilità;

che con ricorso del 13/15 settembre 2009 A.________ chiede una "revisione" del suo incarto in base al suo attuale statuto di studentessa, si duole dell'operato della CTR e della tutrice, precisa il nome del figlio e afferma di avere "acconsentito" alla tutela volontaria "senza le dovute conoscenze in materia";

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, né si confronta in altro modo con le argomentazioni della sentenza impugnata;

che il ricorso non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione e si appalesa inammissibile;

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente;

che viste le particolarità del caso e la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie.

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

5A_634/2009 | Lexipedia