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Entscheid

5A_726/2023

20. Februar 2024Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

L'azione promossa dalla A.________ SA per far annullare una delibera assembleare adottata dai comproprietari delle particelle n. 1203 (suddivisa in 53 quote di comproprietà) e 5406 RFD di X.________ intesa al risanamento dell'autosilo situato sui due fondi e alla ripartizione fra i comproprietari dei costi stimati in fr. 290'000.-- è stata respinta con giudizio 16 giugno 2020 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, confermato in appello in data 25 novembre 2021.

Con decisione 21 novembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha condannato la A.________ SA a versare fr. 147'734.55 oltre interessi su un conto bancario intestato alla "Amministrazione comproprietà CCC.________", in accoglimento di un'istanza 24 agosto 2022 di tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa dagli altri comproprietari. Mediante sentenza 17 agosto 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello della A.________ SA e confermato questa decisione pretorile.

2.

Con ricorso in materia civile 22 settembre 2023 la A.________ SA ha impugnato la sentenza 17 agosto 2023 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la reiezione dell'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

Mediante decreto presidenziale 3 novembre 2023 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo.

3.

Con scritto 8 febbraio 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in materia civile.

La giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può pertanto far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unica, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC).

Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_825/2023 del 28 novembre 2023 consid. 2). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF.

La ricorrente è inoltre tenuta a versare spese ripetibili agli opponenti per la loro presa di posizione 10 ottobre 2023 con la quale si sono opposti al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; v. decreto 5A_825/2023 citato consid. 2).

Dispositiv

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 febbraio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica: La Cancelliera:

De Rossa Antonini