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Entscheid

5D_21/2017

22. Februar 2017Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'244.10, indicando quale titolo di credito la " decisione di restituzione del 02.05.2011 quale indennità di disoccupazione ";

che con decisione 20 settembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;

che con sentenza 19 gennaio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la decisione pretorile;

che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 17 febbraio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'effetto sospensivo;

che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);

che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);

che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a censurare la violazione del suo diritto di essere sentito in relazione a diverse procedure antecedenti la presente, omettendo però del tutto di spiegare in che modo la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello avrebbe violato anch'essa tale diritto oppure altre garanzie costituzionali;

che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 febbraio 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini