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Entscheid

5P/437/2006

5P.437/2006 25.10.2006

25. Oktober 2006Deutsch6 min

Source bger.ch

Dispositiv

1.

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico è respinta.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La ricorrente è invitata a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso di diritto pubblico entro il termine unico (non prorogabile) e secondo le modalità specificati nell'annesso formulario.

4.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 25 ottobre 2006

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

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