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Entscheid

6B_1067/2019

13. November 2019Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, con sentenza del 12 agosto 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato il 17 aprile 2019 dal Procuratore pubblico;

che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 13 settembre 2019 al Tribunale federale;

che, con decreto del Giudice dell'istruzione del 1° ottobre 2019, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 15 ottobre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto del Giudice dell'istruzione del 22 ottobre 2019 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 novembre 2019, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto del Giudice dell'istruzione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 novembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

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