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Entscheid

6B_538/2017

7. Juni 2017Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il 14 novembre 2016 A.________ ha querelato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale;

che, con decisione del 14 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere riguardo a tutti i reati prospettati dal querelante;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo;

che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 2 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che in concreto il ricorrente ribadisce come, a suo modo di vedere, il contenuto di un messaggio di posta elettronica redatto dall'opponente sarebbe lesivo del suo onore;

ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 giugno 2017

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni