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Entscheid

6B_879/2014

7. Oktober 2014Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che con scritto del 10 settembre 2014 A.________ ha chiesto il riesame della sentenza del 30 luglio 2014 con cui la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il suo reclamo;

che il 4 ottobre 2014 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di rinunciare alla causa;

che il presidente della corte o il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

Dispositiv

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 ottobre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy