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Entscheid

6S/53/2007

6S.53/2007 12.02.2007

12. Februar 2007Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110),

che, nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data,

che, poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 268 e segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) relativi al ricorso per cassazione,

che giusta l'art. 272 cpv. 1 PP il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione,

che secondo l'art. 34 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) in materia penale i termini stabiliti dalla legge non sono sospesi,

che nel suo gravame il ricorrente dichiara di aver ritirato l'invio raccomandato della sentenza impugnata il 21 dicembre 2006 (ricorso pag. 3),

che di conseguenza la decorrenza del termine per interporre ricorso per cassazione iniziava il 22 dicembre 2006 e scadeva il 22 gennaio 2007 (v. art. 1 della legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini in giorno di sabato; RS 173.110.3),

che l'insorgente ha spedito il proprio gravame il 31 gennaio 2007 (data del timbro postale), per cui il suo ricorso risulta tardivo e dunque inammissibile,

che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, dato che il ricorso, essendo tardivo, era privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG),

che le spese vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 278 cpv. 1 PP),

e che si tiene tuttavia conto della situazione dell'insorgente fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG).

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2007

In nome della Corte di cassazione penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

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