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Entscheid

87-973

Verwaltungsbehörden 16.03.1989 87.973

16. März 1989Deutsch16 min

Source admin.ch

16. März 1989 N 551 Motion des Ständerates (Gadient) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit In diverse regioni del Paese, in particolare in Ticino, si sta sviluppando nel settore degli alloggi un fenomeno che ha pesanti conseguenze per gli inquilini. Alludiamo all'acquisto di immobili da parte di speculatori immobiliari, con relativa comunicazione agli interessati della disdetta del loro contratto di locazione. L'appartamento viene poi offerto allo stesso inquilino con aumenti dell'affitto che raggiungono spesso, in particolare quando si tratta di immobili costruiti da più di 15/20 anni, il 100 percento. Oppure vengono offerti in proprietà per piani, a prezzi ingannevoli visto che l'appartamento necessita in genere di importanti lavori di manutenzione. Tali manovre in Ticino, ad esempio, si sviluppano, da parte di speculatori al coperto di società anonime di comodo, nelle zone dove il mercato dell'alloggio è già particolarmente teso-Locamo, Lugano, Chiasso, Bellinzona, Balerna e dintorni. Contro le pretese, spesso abusive e ingiustificate, dei nuovi proprietär! gli inquilini sono praticamente impotenti. Le leggi attualmente in vigore non permettono un'efficace protezione. Questo vale in particolare per il decreto contro le disdette abusive. La situazione potrebbe essere migliorata con le disposizioni di applicazione del nuovo articolo costituzionale per la protezione degli inquilini, votato il 7 dicembre 1986 che prevede l'annullabilità della disdetta abusiva. Ma la entrata in vigore di tali disposizioni richiederà ancora del tempo. E intanto le conseguenze per gli inquilini, che il più delle volte sono a reddito modesto e da anni abitano negli appartamenti oggetto della speculazione, sono pesanti. Inoltre la situazione dell'alloggio si deteriora. Per queste ragioni si giustifica l'adozione da parte del Consiglio federale, attraverso ad esempio una modifica dell'ordinanza di applicazione del decreto in materia di abusi nel settore locativo o attraverso un decreto urgente e transitorio, di misure urgenti a protezione degli inquilini. Si potrebbe in particolare prevedere l'annullabilità della disdetta data nel contesto indicato sopra. Si impone inoltre, in termini più generali, l'adozione di norme di legge per lottare contro il fenomeno. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. Februar 1988 Risposta scritta del Consiglio federale del 29 febbraio 1988 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 février 1988 L'acquisto di un appartamento da parte dell'ex-inquilino non è in sé una procedura riprovevole. Anzi esso è esplicitamente previsto dalla legge del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà. Siffatte transazioni sono ammissibili f intanto che avvengono a condizioni normali senza ledere la posizione del locatario. Non vi è abuso se il prezzo d'acquisto dell'abitazione corrisponde, grosso modo, alla pigione capitalizzata, maggiorata dei costi per la permuta. La pratica ha in effetti già sviluppato diversi modelli per permettere ai locatari di usufruire, almeno parzialmente, dei vantaggi del condominio, come ad esempio il modello locazione-vendita della Fondazione Locacasa. Quando una disdetta è corredata di una nuova offerta comprendente un aumento della pigione, il locatario non è sprovveduto. Il decreto federale contro gli abusi in materia di locazione gli offre una sufficiente protezione legale (art. 18 e 20). Se invece la disdetta precede un'offerta di vendita ad un prezzo palesemente eccessivo e diventa quindi un mezzo di pressione, non esiste una protezione legale. In avvenire il locatario potrà probabilmente fondarsi sull'articolo 271 del disegno di revisione del CO, di cui si occupa attualmente il Consiglio degli Stati. Questo articolo sancisce che la disdetta è inefficace se è contraria al principio della buona fede, in particolare se il motivo addotto è manifestamente un pretesto. L'autorità giudiziaria potrebbe ritenere la disdetta-vendita contraria alla buona fede, se essa non mira in primo luogo a mettere fine al contratto di locazione, ma a costringere il locatario all'acquisto. Va inoltre segnalata l'esistenza di convenzioni private in questo campo. In questo contesto la Chambre vaudoise immobiliaire si è impegnata a proporre al locatario, non disposto all'acquisto del suo appartamento, l'alternativa fra un nuovo contratto di locazione di cinque anni, con pigione indicizzata, per il medesimo appartamento e la locazione d'un altro appartamento a condizioni economicamente sopportabili. La Chambre prevede l'applicazione di sanzioni contro il locatore che non si attiene a queste regole. Un passo analogo è stato intrapreso dalla Société neuchâteioise des gérants et courtiers en immeubles. Concludendo va rilevato che le possibilità offerte dalla vigente legislazione, l'esistenza di convenzioni private e le possibilità risultanti dai dibattiti attualmente in corso presso le Camere federali rendono superflua l'adozione di misure urgenti. Il Consiglio federale s'impegna comunque a sorvegliare attentamente lo sviluppo della situazione e ad esaminare la necessità di prendere misure complementari se l'attuale ed il prossimo dispositivo non dovessero bastare. In questo senso si dichiara disposto ad accettare la mozione sotto forma di postulato. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 88.333 Motion des Ständerates (Gadient) Eidgenössischer Ombudsmann Motion du Conseil des Etats (Gadient) Médiateur fédéral Wortlaut der Motion Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten einen Entwurf für ein Bundesgesetz über den eidgenössischen Ombudsmann vorzulegen. Texte de la motion Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi prévoyant la nomination d'un médiateur fédéral. Herr Borei unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht: Am 2. März 1988 reichte Herr Ständerat Gadient eine Motion ein (Wortlaut siehe oben). Trotz der ablehnenden Haltung des Bundesrates, der in der Ausarbeitung eines Gesetzes über den Ombudsmann keine prioritäre gesetzgeberische Aufgabe sieht, hat der Ständerat am 29. September 1988 die Motion mit 20 gegen ^Stimmen überwiesen. Am 16. Januar 1989 hat die Kommission mit 18 Stimmen gegen 1 Stimme beschlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, die Motion ebenfalls dem Bundesrat zu überweisen. Historischer Abriss Die Einrichtung des Ombudsmannes ist im Parlament bereits verschiedentlich diskutiert worden; Anlass dazu gaben diesbezügliche parlamentarische Vorstösse: das Postulat Otto Fischer, 1972; die parlamentarische Initiative -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Carobbio Liegenschaftsverkäufe. Schutz der Mieter Motion Carobbio Ventes d'immeubles. Protection des locataires Mozione Carobbio Disdette-vendita. Misure urgenti a protezione degli inquilini In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 87.973 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 16.03.1989 - 15:00 Date Data Seite 550-551 Page Pagina Ref. No 20 017 246 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

16. März 1989 N 551 Motion des Ständerates (Gadient) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit In diverse regioni del Paese, in particolare in Ticino, si sta sviluppando nel settore degli alloggi un fenomeno che ha pesanti conseguenze per gli inquilini. Alludiamo all'acquisto di immobili da parte di speculatori immobiliari, con relativa comunicazione agli interessati della disdetta del loro contratto di locazione. L'appartamento viene poi offerto allo stesso inquilino con aumenti dell'affitto che raggiungono spesso, in particolare quando si tratta di immobili costruiti da più di 15/20 anni, il 100 percento. Oppure vengono offerti in proprietà per piani, a prezzi ingannevoli visto che l'appartamento necessita in genere di importanti lavori di manutenzione. Tali manovre in Ticino, ad esempio, si sviluppano, da parte di speculatori al coperto di società anonime di comodo, nelle zone dove il mercato dell'alloggio è già particolarmente teso-Locamo, Lugano, Chiasso, Bellinzona, Balerna e dintorni. Contro le pretese, spesso abusive e ingiustificate, dei nuovi proprietär! gli inquilini sono praticamente impotenti. Le leggi attualmente in vigore non permettono un'efficace protezione. Questo vale in particolare per il decreto contro le disdette abusive. La situazione potrebbe essere migliorata con le disposizioni di applicazione del nuovo articolo costituzionale per la protezione degli inquilini, votato il 7 dicembre 1986 che prevede l'annullabilità della disdetta abusiva. Ma la entrata in vigore di tali disposizioni richiederà ancora del tempo. E intanto le conseguenze per gli inquilini, che il più delle volte sono a reddito modesto e da anni abitano negli appartamenti oggetto della speculazione, sono pesanti. Inoltre la situazione dell'alloggio si deteriora. Per queste ragioni si giustifica l'adozione da parte del Consiglio federale, attraverso ad esempio una modifica dell'ordinanza di applicazione del decreto in materia di abusi nel settore locativo o attraverso un decreto urgente e transitorio, di misure urgenti a protezione degli inquilini. Si potrebbe in particolare prevedere l'annullabilità della disdetta data nel contesto indicato sopra. Si impone inoltre, in termini più generali, l'adozione di norme di legge per lottare contro il fenomeno. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. Februar 1988 Risposta scritta del Consiglio federale del 29 febbraio 1988 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 février 1988 L'acquisto di un appartamento da parte dell'ex-inquilino non è in sé una procedura riprovevole. Anzi esso è esplicitamente previsto dalla legge del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà. Siffatte transazioni sono ammissibili f intanto che avvengono a condizioni normali senza ledere la posizione del locatario. Non vi è abuso se il prezzo d'acquisto dell'abitazione corrisponde, grosso modo, alla pigione capitalizzata, maggiorata dei costi per la permuta. La pratica ha in effetti già sviluppato diversi modelli per permettere ai locatari di usufruire, almeno parzialmente, dei vantaggi del condominio, come ad esempio il modello locazione-vendita della Fondazione Locacasa. Quando una disdetta è corredata di una nuova offerta comprendente un aumento della pigione, il locatario non è sprovveduto. Il decreto federale contro gli abusi in materia di locazione gli offre una sufficiente protezione legale (art. 18 e 20). Se invece la disdetta precede un'offerta di vendita ad un prezzo palesemente eccessivo e diventa quindi un mezzo di pressione, non esiste una protezione legale. In avvenire il locatario potrà probabilmente fondarsi sull'articolo 271 del disegno di revisione del CO, di cui si occupa attualmente il Consiglio degli Stati. Questo articolo sancisce che la disdetta è inefficace se è contraria al principio della buona fede, in particolare se il motivo addotto è manifestamente un pretesto. L'autorità giudiziaria potrebbe ritenere la disdetta-vendita contraria alla buona fede, se essa non mira in primo luogo a mettere fine al contratto di locazione, ma a costringere il locatario all'acquisto. Va inoltre segnalata l'esistenza di convenzioni private in questo campo. In questo contesto la Chambre vaudoise immobiliaire si è impegnata a proporre al locatario, non disposto all'acquisto del suo appartamento, l'alternativa fra un nuovo contratto di locazione di cinque anni, con pigione indicizzata, per il medesimo appartamento e la locazione d'un altro appartamento a condizioni economicamente sopportabili. La Chambre prevede l'applicazione di sanzioni contro il locatore che non si attiene a queste regole. Un passo analogo è stato intrapreso dalla Société neuchâteioise des gérants et courtiers en immeubles. Concludendo va rilevato che le possibilità offerte dalla vigente legislazione, l'esistenza di convenzioni private e le possibilità risultanti dai dibattiti attualmente in corso presso le Camere federali rendono superflua l'adozione di misure urgenti. Il Consiglio federale s'impegna comunque a sorvegliare attentamente lo sviluppo della situazione e ad esaminare la necessità di prendere misure complementari se l'attuale ed il prossimo dispositivo non dovessero bastare. In questo senso si dichiara disposto ad accettare la mozione sotto forma di postulato. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 88.333 Motion des Ständerates (Gadient) Eidgenössischer Ombudsmann Motion du Conseil des Etats (Gadient) Médiateur fédéral Wortlaut der Motion Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten einen Entwurf für ein Bundesgesetz über den eidgenössischen Ombudsmann vorzulegen. Texte de la motion Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi prévoyant la nomination d'un médiateur fédéral. Herr Borei unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht: Am 2. März 1988 reichte Herr Ständerat Gadient eine Motion ein (Wortlaut siehe oben). Trotz der ablehnenden Haltung des Bundesrates, der in der Ausarbeitung eines Gesetzes über den Ombudsmann keine prioritäre gesetzgeberische Aufgabe sieht, hat der Ständerat am 29. September 1988 die Motion mit 20 gegen ^Stimmen überwiesen. Am 16. Januar 1989 hat die Kommission mit 18 Stimmen gegen 1 Stimme beschlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, die Motion ebenfalls dem Bundesrat zu überweisen. Historischer Abriss Die Einrichtung des Ombudsmannes ist im Parlament bereits verschiedentlich diskutiert worden; Anlass dazu gaben diesbezügliche parlamentarische Vorstösse: das Postulat Otto Fischer, 1972; die parlamentarische Initiative -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Carobbio Liegenschaftsverkäufe. Schutz der Mieter Motion Carobbio Ventes d'immeubles. Protection des locataires Mozione Carobbio Disdette-vendita. Misure urgenti a protezione degli inquilini In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 87.973 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 16.03.1989 - 15:00 Date Data Seite 550-551 Page Pagina Ref. No 20 017 246 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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